Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026 sono stati definiti i primi interventi urgenti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che dal 18 gennaio u.s. hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. L’iniziativa si inserisce nel quadro delineato dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio u.s. che, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità, ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, registrando danni così estesi da superare le capacità di risposta degli enti territoriali.
In questo scenario, l’ordinanza dà avvio agli interventi, prevedendo anche un primo stanziamento di 100 milioni di euro, suddiviso tra le tre regioni interessate mediante il Fondo per le emergenze nazionali.
Il contributo economico in favore delle imprese
Oltre alle opportune misure volte al soccorso e all’assistenza alla popolazione, nonchè al ripristino della funzionalità dei principali servizi pubblici, il provvedimento stabilisce anche i primi interventi in favore delle imprese danneggiate. In particolare, l’art. 4, comma 3 lett. b) prevede un sostegno economico volto all’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sulla base di una relazione tecnica che individui le spese necessarie, fino a un massimo di 20.000 euro. Saranno i Commissari delegati (vale a dire i Presidenti delle Regioni sopra indicate) ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari e a definire i criteri di priorità e le modalità attuative con propri provvedimenti, in modo da garantire tempestività e coerenza rispetto ai fabbisogni reali.
La polizza assicurativa contro i danni catastrofali
Particolare attenzione merita il comma 5 dell’art. 4 dell’Ordinanza, laddove stabilisce che i contributi sono riconosciuti esclusivamente per la parte non coperta da eventuali polizze assicurative. Sul punto è bene sottolineare che l’entrata a regime dell’obbligo di stipulazione di un contratto di assicurazione contro i danni catastrofali (art. 1, commi 101 e ss. L. n. 213/2023), per le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo è stata differita al 31 marzo 2026. È quindi possibile che tali tipologie di imprese siano attualmente prive di tale copertura assicurativa.
In merito, l’interrogazione parlamentare n. 4/06965 del 5 febbraio 2026, presentata dall’On. L’Abbate Patty, ha evidenziato che secondo diverse segnalazioni molte categorie di danni riconducibili agli eventi meteorologici abbattutisi su Sicilia, Sardegna, Calabria non sembrerebbero rientrare tra quelle indennizzabili nell’ambito degli schemi assicurativi obbligatori della legge di bilancio 2024, con la conseguenza che le imprese coinvolte, pur adempiendo all’obbligo di legge, rischiano di non beneficiare della tutela che l’ordinamento intendeva apprestare. E, infatti, l’interrogazione si chiude esortando il Governo a intervenire con urgenza sulla normativa, ovvero fornire indirizzi interpretativi, così da includere espressamente gli eventi climatici complessi e garantirne un inquadramento chiaro e uniforme.
La sospensione dei mutui
Accanto ai contributi a fondo perduto, un ulteriore strumento in favore delle imprese è la sospensione dei mutui prevista dall’art. 10. La norma riconosce che gli eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 c.c. e consente alle attività commerciali ed economiche danneggiate di chiedere la sospensione delle rate fino alla riottenuta agibilità degli immobili (e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza). È possibile richiedere la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, alleggerendo così gli oneri finanziari nel periodo più critico.
L’Ordinanza, alla luce delle risorse già stanziate e della cornice emergenziale definita dalla Delibera del Consiglio dei ministri, rappresenta un primo passo essenziale per sostenere non solo la popolazione, ma anche il tessuto economico-produttivo dei territori colpiti, elemento imprescindibile per garantire una reale ripresa delle comunità interessate.
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