Un’importante novità in materia di semplificazione amministrativa riguarda i Pubblici Esercizi che vendono e somministrano bevande alcoliche. Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ha apportato una significativa modifica all’art. 29 del Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/1995), eliminando, a partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di presentare la denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di acquisire la licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici.
Cosa cambia con il nuovo art. 29 TUA
La novità trova fondamento nell’art. 1, comma 1, lettera i), del decreto di Revisione delle disposizioni in materia di accise, che ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 29 del TUA.
Per gli operatori che intendono vendere o somministrare prodotti alcolici contrassegnati (come liquori e vini) e birra, l’adempimento fiscale si considera ora assolto tramite la sola comunicazione di avvio dell’attività presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Sarà quindi il SUAP a trasmettere la documentazione all’Ufficio delle Dogane, senza ulteriori adempimenti o oneri a carico dell’esercente.
Il percorso normativo: dal 2017 a oggi
La modifica si inserisce in un percorso normativo articolato.
La legge n. 124/2017 aveva previsto l’eliminazione dell’obbligo di denuncia per i Pubblici Esercizi. Tuttavia, tale obbligo era stato successivamente reintrodotto con l’art. 13-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019. Negli anni successivi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva chiarito che la SCIA presentata al SUAP potesse valere quale denuncia ai sensi del TUA. L’operatore poteva quindi scegliere se incardinare il procedimento presso il SUAP oppure presentare la denuncia direttamente all’Ufficio delle Dogane. In ogni caso, il rilascio della licenza da parte di ADM con pagamento dell’imposta di bollo, rimaneva necessario.
A partire dal 1° gennaio 2026, addio alla licenza fiscale e all’imposta di bollo
Con il nuovo impianto normativo, la licenza fiscale non è più prevista e, venendo meno la denuncia diretta all’Ufficio delle Dogane, scompare anche l’imposta di bollo applicata in passato.
Una semplificazione concreta per le imprese
Il nuovo quadro normativo rappresenta un opportuno intervento di semplificazione, che elimina adempimenti ormai non più coerenti con la struttura organizzativa e operativa dei Pubblici Esercizi, affidando la gestione dell’intero procedimento al canale SUAP e assicurando una significativa riduzione di oneri amministrativi e fiscali per le imprese del settore.
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