Di recente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per chiarire in modo organico il quadro normativo vigente in materia di sicurezza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi in genere, attraverso le circolari del 15 e del 23 gennaio 2026, in coordinamento con la Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 gennaio 2026.
I documenti mirano a uniformare l’applicazione delle norme di prevenzione incendi su tutto il territorio nazionale, distinguendo con precisione le attività soggette o meno al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e richiamando le specificità dei locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.
Le circolari ribadiscono che le attività di sola somministrazione di alimenti e bevande – inclusi gli esercizi che svolgono intrattenimenti musicali o danzanti in forma accessoria, occasionale e non ricorrente – non rientrano tra le attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, poiché non incluse nell’Allegato I. Per tali attività, non assoggettate alle regole tecniche previste per i locali di pubblico spettacolo, la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo il D.M. 3 settembre 2021 (“Minicodice”) qualora sussistano i requisiti dei luoghi a basso rischio; diversamente, trovano applicazione i criteri del D.M. 3 agosto 2015 (“Codice di prevenzione incendi”). In ogni caso, la valutazione del rischio antincendio dovrà assumere come riferimento tutte le persone presenti (occupanti), incluse le presenze di pubblico.
Laddove invece le attività di intrattenimento assumano carattere prevalente, troverà applicazione la medesima disciplina applicabile ai locali di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche e sale da ballo, vale a dire le regole tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 o dalla Regola Tecnica Verticale V.15 del D.M. 22 novembre 2022.
Diventa quindi cruciale comprendere quando un intrattenimento, per caratteristiche, continuità o allestimenti, sia o non sia idoneo a trasformare l’attività in locale di pubblico spettacolo, determinando l’obbligo di applicare una normativa sensibilmente più restrittiva. Ed è lo stesso Ministero dell’Interno (note Min. Interno del 21.02.2013 e del 9.05.2024) ad aver chiarito che gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e/o danzanti organizzati occasionalmente, quindi con cadenza saltuaria e non ricorrente, senza trasformare il locale in pubblico spettacolo (ad es. senza allestimenti scenici, pagamento di biglietto, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione) sono da considerare attività accessorie. Un’indicazione significativa è stata dettata anche per gli stabilimenti balneari: la storica circolare prot. n. 30431/4101 del 20 novembre 1982 ha chiarito che rientrano nella categoria dei pubblici spettacoli le attività di intrattenimento (anche danzante) serali e notturne, mentre non assumono tale natura quelle svolte tra le 17.00 e le 20.00.
È bene sottolineare come, in ogni caso, i gestori sono chiamati a garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza e l’adeguamento continuo delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza.
In chiusura, sia il Ministero dell’Interno sia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolgono un chiaro invito alle strutture territoriali a intensificare i controlli su entrambe le tipologie di attività. Tra gli ambiti di verifica rientra proprio l’accertamento della natura dell’intrattenimento svolto nei bar e nei ristoranti, per valutare se possa configurarsi come pubblico spettacolo e quindi richiedere l’applicazione della più rigorosa normativa antincendio prevista per tali locali.
Collegamenti utili:
- webinar Fipe del 15.01.2026 “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei pubblici esercizi: normativa e prassi operativa”
FAQ Fipe “Sicurezza e incolumità pubblica: normativa prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro”
