FAQ1

1) Gli eventi musicali o danzanti occasionali in un bar o ristorante richiedono autorizzazioni amministrative ulteriori?
Secondo il Ministero dell’Interno (Nota Min. Interno del 21.02.2013 e del 9.05.2024), gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e/o danzanti organizzatioccasionalmente,quindi con cadenza saltuaria e non ricorrente, senza trasformare il locale in pubblico spettacolo (ad es. senza allestimenti scenici, pagamento di biglietto, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione), sono da considerare attività accessorie. Pertanto, sono esenti dal sistema autorizzatorio degli artt. 68, 69 e 80 TULPS e possono essere liberamente organizzati in un pubblico esercizio abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, e che sia quindi in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS.

2) In quale categoria rientra un ristorante con capienza di circa 200 persone che organizza tutti i giovedì una serata karaoke con il coinvolgimento attivo dei clienti? Quali sono, in concreto, gli adempimenti amministrativi e autorizzativi che il titolare del ristorante è tenuto a rispettare?
L’attività indicata sembrerebbe rientrare nella disciplina degli spettacoli o intrattenimenti di cui agli articoli 68 e 69 TULPS, in quanto trattenimento ricorrente e programmato, con coinvolgimento attivo del pubblico.

Quanto nello specifico al karaoke, è possibile fare riferimento al D.M. 19 agosto 1996 – recante le regole tecniche verticali applicabili ai locali di pubblico spettacolo – che esclude dal proprio campo di applicazione i locali con apparecchio musicale «karaoke», a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone.

Nel caso tali condizioni di “accessorietà” non siano presenti (es. sala con capienza superiore a 100), il titolare è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti:

  • Licenza di pubblico spettacolo (artt. 68 o 69 TULPS), rilasciata dal SUAP entro 30 giorni con regime di silenzio-assenso (Allegato I, pto 63 DPR n. 407/1994). È possibile ricorrere alla SCIA ex art. 19 Legge n. 241/1990 solo se l’evento non supera i 200 partecipanti e termina entro le ore 24;
  • Nulla osta agibilità locali ex art. 80 TULPS: per locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, la verifica della Commissione di vigilanza è sostituita da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato ex art. 141, comma 2 RD n. 635/1940;
  • Obblighi di prevenzione incendi: l’attività può rientrare nell’ambito del DPR n. 151/2011 per i locali di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, con conseguente necessità di presentare la SCIA antincendio e rispettare le misure del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015);
  • Obbligo di adozione di un Piano di emergenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021, poiché si tratta di luogo di lavoro aperto al pubblico con presenza contemporanea superiore a 50 persone.

3) In cosa consiste il nulla osta di agibilità ex art. 80 TULPS?
La norma esige – ai fini della concessione di una licenza di pubblica sicurezza per l’avvio di un’attività di pubblico spettacolo o trattenimento – la verifica da parte di una Commissione tecnica circa la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Di regola la Commissione di vigilanza è comunale (art. 141-bis R.D. n. 635/1940), ma per i locali con capienza superiore a 5.000 è invece prescritta la verifica della Commissione di vigilanza provinciale (art. 142 R.D. n. 635/1940), mentre il progetto relativo alla costruzione o al rinnovo sostanziale di un locale di pubblico spettacolo deve essere sempre presentato al Prefetto per l’approvazione, che decide sentita la Commissione di vigilanza (art. 143 R.D. n. 635/1940).

È importante sottolineare che in nessun caso il parere della Commissione di vigilanza può essere sostituito da SCIA, poiché costituisce valutazione tecnica discrezionale (Parere Min. Int. n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014).

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno (art. 141, comma 2 R.D. n. 635/1940).

4) Nel caso in cui ricorra la possibilità della semplificazione amministrazione (da licenza a SCIA) per spettacoli/intrattenimenti musicali con ballo che finiscono entro la mezza notte e con meno di 200 persone, è comunque obbligatoria la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS?
Occorre premettere che lo svolgimento di attività di intrattenimento o spettacolo musicale o danzante svolte con caratteristiche tali da renderle prevalenti rispetto a un’eventuale ulteriore attività (ad. es quella di somministrazione di alimenti e bevande), richiedono il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza ex art. 68 o 69 TULPS e la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS.

Sia l’art. 68 che l’art. 69 del TULPS prevedono un regime amministrativo semplificato (SCIA) per eventi fino a 200 partecipanti, che si svolgano entro le ore 24 dello stesso giorno. Anche in questo caso, tuttavia, resta fermo l’accertamento di sicurezza (agibilità) ex art. 80 TULPS. Sul punto cfr. Parere Min. Int. n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014 secondo cui “la disciplina generale della s.c.i.a. non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell’amministrazione competente ad un momento successivo all’avvio dell’attività medesima (anziché precedente). […] È evidente, perciò, che tale segnalazione deve essere corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza”.

Nel caso in questione, trattandosi di locali con capienza inferiore alle 200 persone, il parere della Commissione di vigilanza è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri ex art. 141, comma 2 R.D. n. 635/1940.

5) In quali casi bar e ristoranti sono obbligati ad adottare un Piano d’emergenza antincendio? Quali sono le sanzioni previste in caso di inadempimento? 
Un bar o ristorante è obbligato ad adottare un Piano di emergenza antincendio quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021, ossia:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (es. bar e ristoranti con attività di intrattenimento non occasionale con capienza superiore a 100).

In tali casi il Piano costituisce parte integrante della gestione dell’emergenza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare dagli articoli 43 e 46.

L’omessa predisposizione del Piano comporta le sanzioni stabilite dall’art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, vale a dire: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

6) Se un ristorante o un bar ha una superficie lorda superiore ai 400 mq ma non svolge attività di intrattenimento è comunque tenuto ad adottare la normativa anticendio di cui al D.M. 3 agosto 2015?
Tutti i bar e ristoranti sono tenuti ad adottare misure di sicurezza antincendio.

La normativa applicabile differisce a seconda che l’impresa:

  • svolga o meno attività di intrattenimento e spettacolo con carattere prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande;
  • abbia o meno i parametri per essere qualificata come attività a “basso rischio”.

Poiché nel caso de quo non viene svolta alcuna attività di intrattenimento, il ristorante deve applicare:

  • il D.M. 3 settembre 2021 (“Minicodice”) solo se rientra nei requisiti dei luoghi a basso rischio, tra cui una superficie lorda non superiore a 1.000 mq e un affollamento non superiore a 100 occupanti;
  • in tutti gli altri casi – superamento requisiti a basso rischio (es. superficie superiore 1.000 mq) – le misure del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015.

7) Qual è il ruolo degli addetti al servizio antincendio nei pubblici esercizi?
Gli addetti al servizio antincendio garantiscono il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, gestiscono le emergenze, tutelano gli occupanti e svolgono un ruolo preventivo, intervenendo su comportamenti rischiosi che possono favorire l’innesco o lo sviluppo di un incendio.

8) Nel caso in cui nello stesso edificio siano presenti più pubblici esercizi, come devono essere organizzate e gestite le esercitazioni antincendio?
Il D.M. 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno prevede l’obbligo di redigere il piano di emergenza per i luoghi di lavoro:

  •  nei quali sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • rientranti tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, come elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

 Quando nello stesso edificio sono presenti più datori di lavoro, ciascuno è tenuto a predisporre il proprio piano di emergenza. Tuttavia, lo stesso decreto stabilisce che le esercitazioni antincendio devono essere organizzate in modo coordinato, attraverso la collaborazione tra tutti i soggetti occupanti l’edificio, al fine di garantire una gestione efficace e coerente delle emergenze.

9) Nel caso di un’azienda non soggetta all’obbligo di predisporre il piano di emergenza, quali misure minime devono essere adottate e qual è il riferimento normativo?
Qualora l’azienda non rientri nei casi in cui è obbligatoria la redazione del piano di emergenza, il datore di lavoro non è tenuto a predisporre tale piano, ma deve comunque adottare misure minime di prevenzione e gestione dell’emergenza incendio.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e a riportare tali misure nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) oppure nel documento redatto secondo le procedure standardizzate ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il riferimento normativo è il D.M. 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno, il quale stabilisce che, anche in assenza dell’obbligo di piano di emergenza, resta ferma la necessità di adottare e documentare adeguate misure organizzative e gestionali per la gestione dell’incendio.

10) Ai fini dell’obbligo di sorveglianza sanitaria in che condizioni si configura la qualifica di lavoratore notturno?
La definizione di lavoratore notturno è contenuta nell’art. 1, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 66/2003. In base ai chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1050 del 2020, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che “svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno”.

11) La redazione del DVR è obbligatoriamente in capo al datore di lavoro? In presenza di più sedi, deve essere predisposto un DVR per ciascuna sede o può essere unico?
La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono responsabilità del datore di lavoro, che ne risponde direttamente. Quest’ultimo nella stesura del DVR può avvalersi dell’assistenza di professionisti della prevenzione e della protezione come il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il medico competente nella stesura del DVR e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per quanto riguarda le aziende con più sedi, il DVR è riferito all’unità produttiva e quindi al datore di lavoro che la gestisce. È pertanto essenziale individuare correttamente chi riveste il ruolo di datore di lavoro. A titolo di esempio, se un unico datore di lavoro gestisce più sedi (ad esempio più ristoranti nella stessa città o provincia), è possibile:

  • predisporre un unico DVR valido per tutte le unità produttive;
  • oppure redigere un DVR generale con una parte comune e allegati specifici per ciascuna sede, in cui siano descritti i rischi e le misure proprie di ogni unità.

   La scelta della modalità organizzativa è rimessa al datore di lavoro, purché il DVR sia completo, coerente e adeguato ai rischi di tutte le sedi.

12) L’obbligo di nomina del medico competente e di sorveglianza sanitaria dipende dalla qualifica professionale e contrattuale (es. barista, pizzaiolo, cuoco)?
L’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dalla qualifica professionale ma dalla presenza di specifici rischi professionali a cui il lavoratore è esposto, come previsto dal D. Lgs. 81/08. 

Ad esempio, nel caso di rischio legato alla movimentazione manuale di carichi, qualora via sia un’esposizione a quel rischio è necessaria la sorveglianza sanitaria ovvero il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un medico competente che valuti l’idoneità alla mansione e monitori nel tempo lo stato di salute del lavoratore esposto a quel rischio.

13) Il DVR è sempre obbligatorio?
No, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è sempre obbligatorio. L’obbligo di redazione del DVR si applica a tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, compresi i soggetti a essi equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Sono invece esonerate dalla redazione del DVR le realtà che non hanno dipendenti né lavoratori equiparati, come ad esempio:

  • liberi professionisti che svolgono l’attività in forma autonoma;
  • imprese familiari senza dipendenti, in cui i familiari non prestano attività lavorativa retribuita;
  • ditte individuali senza alcun lavoratore.


[1] Senza pretese di esaustività, le presenti FAQ hanno finalità di chiarimento e semplificazione della normativa applicabile, con riferimento ai quesiti emersi durante il webinar Fipe “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei pubblici esercizi: normativa e prassi operativa” del 15.01.2026.
  1. [1] Senza pretese di esaustività, le presenti FAQ hanno finalità di chiarimento e semplificazione della normativa applicabile, con riferimento ai quesiti emersi durante il webinar Fipe “Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei pubblici esercizi: normativa e prassi operativa” del 15.01.2026. ↩︎