Con la sentenza n. 720/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto si è pronunciato sul regime autorizzatorio applicabile alle concessioni di suolo pubblico per l’installazione dei cosiddetti ‘dehors’. La decisione – definitiva, in quanto non impugnata – si inserisce in un contesto normativo che, da anni, risulta caratterizzato da incertezze e continui adeguamenti, dovuti sia alla sovrapposizione di norme emergenziali e transitorie sia alla necessità di conciliare gli interessi degli operatori economici con quelli della tutela culturale e paesaggistica.

Le ultime novità normative sono state introdotte dall’art. 50 della L. n. 182/2025 – Legge Semplificazioni – che, da un lato, ha differito al 30 giugno 2027 la durata dell’efficacia delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate, senza necessità di preventiva acquisizione delle autorizzazioni culturali o paesaggistiche, nel periodo di vigenza del regime emergenziale da Covid-19; dall’altro, ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione dell’atteso decreto legislativo di riordino della materia, previsto dalla Legge Concorrenza 2023 (L. n. 193/2024).

Tale decreto legislativo di riordino, infatti, ha l’obiettivo di razionalizzare e coordinare la materia nonché di superare le tensioni tra operatori economici, amministrazioni locali e Soprintendenze. Nelle more della sua approvazione, tuttavia, il regime applicabile risulta ancora incerto e permane l’esigenza di definire con chiarezza quale disciplina trovi applicazione alle nuove concessioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D.L. n. 76/2020.

La disposizione, attualmente vigente, si inserisce nel solco del percorso di semplificazione avviato con l’adozione del D.P.R. n. 31/2017, attraverso il quale il legislatore nazionale ha inteso razionalizzare e snellire i procedimenti autorizzatori relativi alle concessioni di suolo pubblico.

In particolar modo, la disposizione ha stabilito che le autorizzazioni culturali e paesaggistica di cui agli artt. 21, 106 comma 2 bis, e 146 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) sono necessarie solo in caso di strutture incidenti su piazze, vie ecc. prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico individuate dai Segretari regionali territorialmente competenti, d’intesa con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Tale processo di individuazione delle aree vincolate, però, basato su criteri considerabili, per altro, come piuttosto generici, non è mai stato completatosebbene il decreto attuativo (DM MIC n. 426 30.11.2021 – modificato dal DM MIC n. 252 21.06.2022) prevedesse in 180 giorni (dalla data di adozione del primo e, dunque, il 30.05.2022) il termine per portarlo a compimento.

Pertanto, ad oggi, in assenza di un decreto legislativo che chiarisca in toto la disciplina autorizzatoria delle concessioni, ed in mancanza, d’altro canto, di un provvedimento attuativo di individuazione dei beni di eccezionale valore storico o artistico (ex art. 2 DM 426/2021) il tema della normativa applicabile per la concessione di plateatici leggeri su aree pubblicherimane aperto.

Con la suddetta Sentenza, dunque, il TAR Veneto è intervenuto fornendo un primo indirizzo e chiarendo che, in assenza di un elenco dei beni di eccezionale valore storici o artistici previsto dal D.M. n. 426 del 2021, la semplificazione procedimentale prevista dall’art. 10, comma 5, dovrebbe trovare applicazione automatica, con conseguente esclusione dell’obbligo di acquisire i titoli autorizzatori culturali e paesaggistici.

In particolar modo, i giudici amministrativi hanno affermato che “per i beni di eccezionale valore storico o artistico diversi da quelli già individuati nell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 426/2021 – una volta decorso il termine di 180 giorni di cui all’art. 2, comma 2 – lo stato di inattuazione della norma primaria venga meno e trovi, quindi, applicazione il meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dalla norma di rango primario. Difatti, diversamente opinando, si rimetterebbe ad una mera scelta di opportunità dell’Amministrazione il potere di neutralizzare sine die l’efficacia della norma primaria”.

Tale conclusione, secondo il TAR Veneto, è coerente con la ratio della norma che reca una regola generale – ispirata a evidenti esigenze di semplificazione procedimentale – la cui applicazione è esclusa dal legislatore a condizione che si tratti o di una ben individuata categoria di beni per i quali l’adozione di un decreto ministeriale attuativo ha solo la funzione di delimitare il campo di applicazione dell’eccezione rispetto alla regola generale, e non di sospendere sine die l’efficacia del meccanismo di semplificazione procedimentale previsto dal legislatore.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno precisato che all’articolo 10, comma 5, sia già stata data piena attuazione tramite il DM n. 426/2021 e che in assenza di un provvedimento attuativo dell’articolo 2 dello stesso DM – ossia quello che individua i beni di eccezionale valore storico e artistico – sia possibile invocare utilmente il regime procedimentale agevolato previsto dalla norma primaria. 

In sintesi, dunque, il TAR Veneto ha riconosciuto come immediatamente applicabile la semplificazione prevista dall’art. 10, comma 5, del D.L. n. 76/2020, fornendo un utile indirizzo interpretativo volto a chiarire il quadro normativo. In quest’ottica, si ritiene auspicabile che l’intervento legislativo di riordino della materia venga tempestivamente attuato, al fine di armonizzare le disposizioni vigenti, precisare il quadro normativo applicabile e assicurare uniformità interpretativa e certezza giuridica per gli operatori economici e le autorità amministrative competenti.

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