Il decreto legge n. 200/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, entrato in vigore il 31 dicembre 2025, ha disposto una proroga di tre mesi del termine per la stipula della polizza assicurativa obbligatoria contro i danni catastrofali per le micro e piccole imprese operanti nella somministrazione di alimenti e bevande e nel settore turistico-ricettivo, fissando la nuova scadenza al 31 marzo 2026.
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 dicembre 2025, si compone di 17 articoli e interviene su numerose scadenze normative di competenza di diversi Ministeri. Il decreto legge è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 1° marzo 2026.
Per il settore dei pubblici esercizi, assume particolare rilievo l’art. 16, comma 2, che posticipa dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per adempiere all’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
La proroga riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e le imprese turistico-ricettive, purché rientrino nella definizione di micro o piccola impresa secondo le definizioni della Raccomandazione CE 2003/361. Per completezza, si segnala altresì che l’art. 15, comma 3, del medesimo decreto legge estende il termine del 31 marzo 2026 anche alle imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Restano invece confermati i seguenti termini:
– 31 marzo 2025 per l’adempimento da parte delle grandi imprese;
– 1° ottobre 2025 per l’adempimento da parte delle imprese di medie dimensioni.
Le disposizioni attuative del suindicato obbligo assicurativo sono state definite con il decreto MEF-MIMIT n. 18/2025, pubblicato in GU il 27 febbraio 2025: esso riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 c.c..
La polizza deve coprire i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) e deve riferirsi alle immobilizzazioni materiali dell’impresa (articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1, 2 e 3, c.c.). Il contratto assicurativo può prevedere uno scoperto o una franchigia non superiore al 15% del danno e deve applicare premi proporzionali al rischio (articolo 1, comma 104, legge n. 213/2023). Le imprese assicurative possono assumere il rischio anche in coassicurazione o in forma consortile.
Attualmente non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza; tuttavia, il mancato adempimento potrà incidere sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche (art. 1, comma 102, legge n. 213/2023).
Infine, si segnala che l’IVASS è stato incaricato della realizzazione e gestione di un portale informatico volto a garantire una comparazione trasparente delle offerte assicurative, particolarmente utile per le micro e piccole imprese che hanno ridotta forza negoziale e spesso difficoltà a reperire le informazioni per la comparabilità delle offerte. L’effettiva operatività del portale è tuttavia subordinata all’adozione di un apposito decreto del MIMIT che ancora non risulta essere stato emanato.
Collegamenti utili:
- News “Novità polizze rischi catastrofali”
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea
- FAQ e Decreto MIMIT 18.06.2025
