È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 301 del 30-12-2025) la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

In sede di conversione del decreto legge, è stata introdotta una importante novità, a seguito di una specifica sollecitazione della Federazione, unitamente a Federalberghi e alla Confederazione, in relazione ai termini di erogazione della formazione obbligatoria. La disposizione summenzionata va incontro alle esigenze delle imprese del settore circa l’erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di rendere la stessa compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa e dell’attività d’impresa.

In particolare l’introduzione del nuovo articolo 1 bis, rubricato “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, con il quale è stato espressamente previsto che in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

La disposizione introduce una deroga specifica alla disciplina generale della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) che impone al datore di lavoro di assicurare che la formazione obbligatoria sia contestuale alla costituzione   del   rapporto   di   lavoro. Pertanto, con la modifica normativa in questione sono stati ridefiniti i termini massimi per adempiere all’obbligo formativo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, prevedendo che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza potrà essere svolta entro un mese dall’instaurazione del rapporto di lavoro, e non più obbligatoriamente al momento dell’assunzione.