A un anno dall’entrata in vigore della Legge n. 177/2024, che ha modificato il Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), il bilancio sugli effetti della riforma offre spunti di particolare interesse anche per i Pubblici Esercizi, che da sempre svolgono un ruolo essenziale nella promozione del consumo responsabile. La responsabilità degli operatori, l’attenzione ai clienti, le attività di sensibilizzazione e la valorizzazione di un’offerta di alcol di qualità a un giusto prezzo contribuiscono infatti a ridurre i comportamenti a rischio e ad alimentare una cultura della sicurezza alla guida.

La riforma è intervenuta con un pacchetto di misure finalizzate a contrastare comportamenti ad alto rischio, con particolare riferimento all’uso del cellulare, alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alla guida in stato di ebbrezza. Per quest’ultima fattispecie, in particolare, la legge ha introdotto disposizioni specifiche per le categorie a tolleranza zero – neopatentati, conducenti di età inferiore ai 21 anni e conducenti professionali – prevedendo una sospensione breve della patente della durata di 7 o 15 giorni in caso di accertamento di un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l (art. 4, co. 2, L. 177/2024). Parallelamente, per i conducenti condannati ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) e c), è stata prevista l’applicazione sulla patente dei codici unionali 68 (“Niente alcool”) e 69 (obbligo di veicoli dotati di alcolock), con efficacia rispettivamente minima di due e tre anni (artt. 1 e 3, L. 177/2024). È importante sottolineare che la riforma non ha modificato la soglia generale di tolleranza 0–0,5 g/l, che rimane invariata per tutti i conducenti non rientranti nelle categorie sopra indicate.

Parimenti, nessuna modifica ha riguardato la disciplina dei Pubblici Esercizi, che continua a essere regolata dalla normativa previgente: resta in vigore il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle 3:00 alle 6:00 (art. 6, co. 2, D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007), l’obbligo – per i locali aperti oltre le 24:00 – di mettere a disposizione un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle alcolemiche (art. 6, co. 2-quater, L. 160/2007), il divieto di vendita e somministrazione ai minori (art. 689 c.p. e art. 14-ter L. 125/2001) e il divieto di somministrare alcol a persone in stato di manifesta ubriachezza o infermità mentale (artt. 689 e 691 c.p.). Tutti gli obblighi per i PE, dunque, restano immutati e non sono stati interessati dalla riforma.

Quanto agli effetti concreti, i dati disponibili indicano un miglioramento nel 2025 rispetto al 2024. Secondo un’indagine del centro studi Fipe sui soli dati forniti dalla Polizia statale (e quindi senza carattere di esaustività), le violazioni per guida sotto l’influenza dell’alcol (art. 186) passano da 13.448 a 10.879, registrando una diminuzione del 19,1%, mentre il totale delle infrazioni scende da 1.726.361 a 1.557.455 (–9,8%). Crescono invece le patenti ritirate, che passano da 38.480 a 62.248 (+61,8%), dato coerente con l’introduzione della sospensione breve nei casi previsti dalla legge per le categorie a tolleranza zero. Anche sul fronte della sicurezza stradale si osserva un’evoluzione positiva: gli incidenti scendono da 47.157 a 45.732, pari a una riduzione del 3%.

Nel complesso, il primo anno di applicazione della Legge n. 177/2024 restituisce un quadro incoraggiante: minore incidenza di comportamenti pericolosi, più attenzione alla guida e una riduzione degli incidenti, mentre per gli operatori dei Pubblici Esercizi gli obblighi rimangono invariati, continuando a rappresentare un presidio fondamentale per una gestione responsabile del consumo di bevande alcoliche.

In questa direzione si inserisce anche l’EtIlometro Digitale di FIPE, uno strumento introdotto dalla Federazione all’interno della App FIPE e pensato per offrire ai consumatori una stima orientativa del proprio tasso alcolemico. Presentato per la prima volta nel mese di aprile da FIPE, Coldiretti e Filiera Italia in occasione del Vinitaly di Verona, l’EtIlometro Digitale è stato sviluppato sulla base delle tabelle ufficiali del Ministero della Salute e risponde all’esigenza di maggiore chiarezza sul consumo di bevande alcoliche, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 177/2024.

È bene ricordare che i valori forniti hanno esclusivamente finalità informative e non sostituiscono gli accertamenti effettuati con strumenti omologati dalle Forze dell’Ordine. Per ottenere la stima è sufficiente inserire nell’App FIPE – nella sezione dedicata – peso corporeo, sesso, tipologia e quantità delle bevande consumate, stato dello stomaco e orario di assunzione.

L’App FIPE, con l’EtIlometro Digitale integrato, è scaricabile al link: https://www.fipe.it/fipe-app-redirect.php

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