È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/2650 (in vigore a partire dal prossimo 26 dicembre) che stabilisce un ulteriore rinvio di 12 mesi dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115 (“European Union Deforestation Regulation” – EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale.
Il primo provvedimento di proroga (Regolamento UE 2024/3234) aveva previsto l’entrata in vigore dei principali obblighi a carico delle imprese a partire dal 30 dicembre 2025 (anziché dal 30 dicembre 2024) e dal 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.
La nuova proroga sposta il termine in avanti di un ulteriore anno: gli operatori dovranno conformarsi ai nuovi obblighi entro il 30 dicembre 2026 o, se micro o piccole imprese, entro il 30 giugno 2027.
L’intervento conferma un approccio più graduale all’attuazione della disciplina europea contro la deforestazione, alla luce delle difficoltà operative emerse nell’implementazione del sistema informatico necessario per la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.
Giova ricordare che l’EUDR mira a garantire che le sette materie prime indicate nel provvedimento – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e i prodotti da esse derivati elencati nell’allegato I, possano essere commercializzati nell’UE ed esportati solo se sono (i) a deforestazione zero, (ii) stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del Paese di produzione, (iii) oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. In altri termini, gli operatori e i commercianti che immettono sul mercato/esportano o mettono a disposizione i prodotti interessati sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza al fine di dimostrare la conformità degli stessi alle prescrizioni del Regolamento contro la deforestazione.
Il nuovo testo introduce anche semplificazioni significative:
- i micro e piccoli operatori primari dovranno presentare una sola dichiarazione semplificata una tantum, riducendo gli oneri senza comprometterne l’efficacia;
- l’obbligo di presentare dichiarazioni sul dovere di diligenza ricadrà solo sull’impresa che introduce per prima il prodotto nel mercato UE, escludendo i soggetti successivi nella filiera
Entro il 30 aprile 2026 la Commissione europea dovrà effettuare una valutazione complessiva degli effetti della normativa e dei relativi costi amministrativi, in particolare per micro e piccole imprese, con la possibilità di proporre ulteriori interventi legislativi.
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