Con la risposta a interpello n. 302 del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso delle spese del taxi sostenute in contanti da parte del lavoratore è soggetto a tassazione come reddito di lavoro dipendente; la non imponibilità Irpef è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili quali bonifico o carta.
Ai fini fiscali, i rimborsi spese ai dipendenti rientrano nel reddito da lavoro, salvo specifiche eccezioni. Tra queste rientrano le spese di missione e trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) che possono essere escluse da imposizione in presenza di rimborsi analitici e documentati. Tuttavia, per le spese sostenute nel territorio italiano, mediante taxi o altri autoservizi pubblici non di linea, l’esenzione vale solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili.
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