Dopo anni di incertezze e stop legislativi, torna al centro del dibattito la questione delle concessioni balneari e, in particolare, il tema del decreto ministeriale sugli indennizzi.

La vicenda affonda le sue radici nelle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 17 e 18 del 2021), che hanno sancito l’incompatibilità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali con la direttiva 2006/123/CE (c.d. “direttiva Bolkestein”), imponendo la necessità di ricorrere a procedure selettive ad evidenza pubblica.

Nel tentativo di allineare la normativa nazionale al diritto europeo e di chiudere la procedura di infrazione n. 2020/4118, il Governo è intervenuto con il D.L. n. 131/2024 (“Salva Infrazioni”), convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024. Il provvedimento ha disposto la proroga delle concessioni fino al 30 settembre 2027, con la possibilità di un ulteriore differimento al 31 marzo 2028 in presenza di “ragioni oggettive” che impediscano la conclusione delle gare.

Elemento di rilievo del provvedimento è stato altresì l’introduzione di un indennizzo a favore del concessionario uscente, da corrispondersi da parte del subentrante aggiudicatario della nuova concessione (art. 1 del D.L. 131/2024). Esso deve coprire il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati (al netto di contributi o sovvenzioni pubbliche non restituite) e un’equa remunerazione sugli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni. I criteri per la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione dell’indennizzo avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 marzo 2025.

Lo schema di decreto predisposto dal MIT ha tuttavia incontrato una serie di ostacoli.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 750/2025 del 22 luglio 2025, ha evidenziato numerosi rilievi critici, sottolineando carenze istruttorie e dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione, in particolare con riferimento all’obbligo generalizzato di compensazione a favore dei concessionari uscenti.

Alle perplessità del Consiglio di Stato si sono aggiunte quelle della Commissione europea che, con lettere del 7 luglio e del 7 ottobre 2025, avrebbe chiarito che gli indennizzi possono riguardare solo gli investimenti non ammortizzati su beni inamovibili, escludendo avviamento, beni mobili o immateriali. La Commissione avrebbe inoltre criticato i tempi di pagamento previsti nella bozza di decreto, che impongono il versamento di almeno il 20% dell’indennizzo al momento dell’aggiudicazione della concessione e il saldo entro sei mesi.

Sul piano politico, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nel Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre 2025, avrebbe ribadito la volontà del Governo di tutelare gli investimenti effettuati dai concessionari uscenti e di giungere comunque all’approvazione del decreto in tempi brevi.

La partita del DM Indennizzi resta dunque aperta e complessa. Tra esigenze di tutela degli operatori storici, principi europei di concorrenza e necessità di evitare nuove infrazioni, il Governo è chiamato a trovare un punto di equilibrio che consenta di chiudere definitivamente il contenzioso e di rilanciare il settore balneare italiano su basi certe, trasparenti e sostenibili.

L’auspicio è che la soluzione riesca a contemperare gli interessi in gioco, tutelando le imprese, garantendo la concorrenza e preservando un comparto che rappresenta una parte vitale del turismo e dell’economia nazionale.

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