È stato pubblicato il Vademecum CONAI dedicato alle misure di prevenzione e ai criteri di progettazione previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (c.d. PPWR), entrato in vigore l’11 febbraio 2025.
Il documento offre un primo quadro sistematico delle nuove prescrizioni europee, pensato per aiutare le imprese a orientarsi in una normativa complessa che ridefinisce il modo in cui gli imballaggi dovranno essere progettati, utilizzati e gestiti lungo tutto il loro ciclo di vita.
Il Vademecum rappresenta uno strumento utile ma ancora interlocutorio, in attesa dei necessari chiarimenti interpretativi e degli atti attuativi che la Commissione europea dovrà adottare nei prossimi anni.
Il Regolamento 2025/40, che sostituisce la Direttiva 94/62/CE, mira a rendere tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione più sostenibili, riciclabili e riutilizzabili, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e del Piano d’Azione per l’Economia Circolare.
Per il settore dei pubblici esercizi le novità non mancano: basti pensare alle restrizioni all’uso di determinati imballaggi (art. 25 e Allegato V) e agli obblighi in materia di riutilizzo e ricarica (artt. 32 e 33), che avranno un impatto diretto sulle modalità di servizio e sull’organizzazione delle attività quotidiane.
Più specificamente, in base all’articolo 25 sarà vietata – a partire dal 1° gennaio 2030 – l’immissione sul mercato di alcuni imballaggi in plastica monouso, tra cui piatti, bicchieri, vassoi e contenitori destinati al consumo sul posto, così come agli imballaggi monouso per condimenti, salse e conserve (con l’eccezione di quelli destinati all’asporto). L’obiettivo è chiaro: ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabile o ricaricabile.
L’ Allegato V individua nel dettaglio le tipologie di prodotti soggetti a restrizione, ma – come sottolineato anche nel Vademecum – non mancano dubbi interpretativi, che si auspica vengano chiariti dalle Linee guida della Commissione europea attese entro il 12 febbraio 2027. Queste ultime dovranno fornire esempi pratici di esenzioni alle restrizioni e, auspicabilmente, anche una definizione più precisa di “imballaggi in plastica monouso”, scongiurando tuttavia interpretazioni eccessivamente restrittive che possano includere prodotti con percentuali minime di plastica (ad esempio pari al 4%).
Per quanto riguarda invece gli articoli 32 e 33, dedicati rispettivamente alla ricarica (refill) e al riutilizzo nel settore della ristorazione e del takeaway, si confermano le scadenze già note:
– entro il 12 febbraio 2027, gli operatori dovranno consentire ai clienti di utilizzare i loro contenitori da riempire per cibo e bevande, garantendo parità di prezzo e di condizioni rispetto al servizio con imballaggi monouso;
– entro il 12 febbraio 2028, dovranno essere offerti i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelli praticati nel caso di utilizzo di imballaggio monouso.
Si auspica, a livello europeo, l’elaborazione di Linee guida che possano chiarire anche le modalità di attuazione di tali disposizioni, al fine di assicurare un’applicazione coerente e sostenibile da parte degli operatori e senza prescrivere standard rigidi difficilmente applicabili nella pratica quotidiana.
Con riferimento ai contenitori monouso portati dai clienti (“bring your own”), occorrerebbe inoltre assicurare coerenza con l’impianto del Regolamento, che mira a ridurre l’uso di imballaggi non riutilizzabili, anche per ragioni di igiene e sicurezza alimentare.
Per l’articolo 33, dedicato al riutilizzo, sarebbe importante evitare che le nuove disposizioni comportino oneri eccessivi per gli operatori. Ad esempio, la richiesta di offrire sconti o incentivi economici ai clienti sui contenitori riutilizzabili potrebbe risultare difficilmente sostenibile per i piccoli esercizi. Più efficace sarebbe l’introduzione di meccanismi di cauzione che favoriscano la restituzione dei contenitori, senza introdurre obblighi aggiuntivi.
Inoltre, per quanto riguarda l’etichettatura dei contenitori riutilizzabili, si deve confidare che verranno evitate duplicazioni rispetto al Regolamento (UE) n. 1169/2011, consentendo alle attività di ristorazione di continuare ad applicare il solo articolo 44, par. 1, lett. a), relativo all’indicazione degli allergeni.
Infine, sarebbe auspicabile che i futuri chiarimenti evitino criteri troppo rigidi sullo stoccaggio dei contenitori riutilizzabili, tenendo conto che lo spazio disponibile nei locali di somministrazione può variare sensibilmente.
Nel complesso, il Vademecum rappresenta un utile strumento operativo per accompagnare le imprese nella fase di adeguamento, offrendo tabelle sinottiche, FAQ e riferimenti agli articoli di legge. Tuttavia, restano alcuni aspetti ancora aperti, che richiederanno un intervento chiarificatore della Commissione europea nei prossimi due anni.
In attesa delle Linee guida ufficiali, auspichiamo che il percorso verso la piena attuazione del Regolamento 2025/40 possa avvenire in modo graduale e coerente, con un quadro applicativo che tuteli la sicurezza dei consumatori, salvaguardi la sostenibilità ambientale e risulti concretamente praticabile anche per tutte le imprese del settore.
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