Con la risposta n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrateha chiarito che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto di optional legati al veicolo concesso in uso promiscuo non riducono il valore del fringe benefit e dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

L’art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli in uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente» non si riferisce a tutte le somme trattenute a vario titolo in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Secondo l’Agenzia, tali somme per l’acquisto di optional aggiuntivi non sono ricomprese nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI e pertanto non possono ridurre il fringe benefit imponibile.

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