Con la sentenza n. 104 depositata il 10 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa che vietava ai Pubblici Esercizi di mettere a disposizione apparecchiature collegate a internet per il gioco online con vincita in denaro (art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158/2012, conv. con modif. dalla L. n. 189/2012) e la caducazione della relativa sanzione amministrativa fissa di 20.000 euro (art. 1, comma 923, della L. n. 208/2015).
La decisione si inserisce in un contesto normativo complesso, in cui convivono due differenti modalità lecite di gioco con vincita in denaro:
- giochi fisici: si tratta, ad esempio, delle AWP installabili nei Pubblici Esercizi – apparecchi elettronici con vincite in denaro non superiori a 100 euro – e le VLT presenti esclusivamente negli esercizi specializzati (sale giochi, sale bingo) – apparecchi tecnologicamente più evoluti, collegati a un sistema centralizzato e con puntate e vincite più elevate. Questa categoria è fortemente normata, sono previsti limiti stringenti come le distanze dai luoghi sensibili, l’obbligo di autorizzazioni e concessioni statali e divieti per i minori, con un’attenzione particolare alla prevenzione della dipendenza e tutela dell’ordine pubblico;
- giochi online: comprendono giochi da casinò, scommesse e poker online, fruibili da remoto, soggetti ad autorizzazioni, ma nella pratica spesso difficili da controllare.
Con l’intento di tutelare l’ordine pubblico contrastando il gioco illegale, la normativa censurata poneva un divieto assoluto di mettere a disposizione nei pubblici esercizi apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentissero ai clienti di accedere al gioco online con vincita in denaro. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le misure introdotte fossero in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità e con la giurisprudenza europea. In particolare, la Consulta ha evidenziato:
- l’eccessiva inclusività del divieto, che colpiva indiscriminatamente qualsiasi apparecchiatura connessa a internet, anche se usata per scopi diversi dal gioco o in modo occasionale, risultando sproporzionata rispetto alla finalità di tutela della salute;
- l’irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 della Costituzione, poiché la misura sacrificava le attività degli esercenti senza un adeguato bilanciamento;
- l’inefficacia della misura nel contrasto alla ludopatia, dato che l’accesso al gioco online restava comunque possibile attraverso dispositivi personali e privati;
- la sproporzione della sanzione amministrativa, fissa e non graduabile, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha altresì richiamato, nella sua pronuncia, i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare: (i) il principio di proporzionalità, che richiede che le misure restrittive adottate dagli Stati membri siano coerenti, adeguate e necessarie rispetto agli obiettivi perseguiti (sentenze CGUE C-517/20 OL e C-3/17 Odds Ltd Sporting); (ii) la libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), che limita gli ostacoli imposti ai fornitori di servizi in ambito UE, salvo motivi imperativi di interesse generale; (iii) la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi, che giustificano restrizioni ma solo se efficaci e proporzionate (sentenza CGUE C-685/15 Online games Handles GmbH e altri).
In conclusione, la sentenza n. 104/2025 invita il legislatore a una regolamentazione equilibrata e coerente, in grado di distinguere tra usi leciti e illeciti delle tecnologie, evitando divieti indiscriminati e sanzioni sproporzionate. Gli esercenti dovranno continuare a prestare la massima attenzione nell’utilizzo di strumenti digitali collegabili a piattaforme di gioco online con vincite in denaro. Continua infatti ad essere vietata l’installazione nei locali di totem, computer o altri dispositivi che consentano l’accesso a tali piattaforme, anche quando non riconducibili a operatori illegali. Il divieto riguarda anche i concessionari autorizzati, che non possono raccogliere gioco da esercizi non espressamente abilitati.
In questo senso, si guarda con interesse al percorso di riforma previsto dalla Legge delega n. 111/2023 che affida al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi, al fine di riordinare e razionalizzare l’intera disciplina in materia di gioco pubblico, anche con riferimento alla tutela della salute, alla legalità, alla fiscalità e alla distribuzione territoriale delle sale da gioco. Il termine originariamente previsto per l’esercizio della delega, pari a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sarà prorogato a 36 mesi, con conseguente scadenza al 29 agosto 2026, in forza del DdL c.d. “proroga delega fiscale” il cui iter di approvazione è ormai in fase conclusiva.
Link utili
- Corte Costituzionale sent. n. 104/2025
- Comunicato stampa Fipe del 31.07.2025
- TULPS – RD. n. 773/1931 (art. 110)
- D.L. n. 158/2012 conv. con modif. dalla L. n. 189/2012
- D.L. n. 87/2018 conv. con modif. dalla L. n. 96/2018 (“Dignità”)
- Legge n. 88/2009 (art. 1, commi 11 e ss.)
- Legge n. 220/2010 (commi 77 e ss.)
