Con il messaggio INPS n. 4558 del 19 dicembre 2023, l’INPS comunica le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’art. 1 comma 283 della Legge di Bilancio 2023 (Circolare FIPE n. 192/2022).

In caso in cui il dipendente, che abbia maturato i requisiti minimi di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, scelga di rinunciare al versamento dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a proprio carico:

  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi;
  • consegue un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.

Per maggiori informazioni, consulta il messaggio INPS, qui.