Crediti d’imposta energia elettrica e gas

19 Aprile 2022

Facendo seguito alla news Fipe dello scorso 22 marzo, si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 18/E, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24, entro il 31 dicembre 2022, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas previsti dai Decreti Legge n. 17/2022 e n. 21/2022.

Per quel che più interessa le imprese del settore dei Pubblici Esercizi, occorrerà utilizzare:

  • il codice “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 per usufruire del contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (non rientranti nella categoria di imprese energivore di cui al DM MISE del 21.12.2017). Il contributo sarà pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. È bene ricordare che per accedere al beneficio occorre che il prezzo di tale spesa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia incrementato di almeno il 30% rispetto al secondo trimestre del 2019;
  • il codice “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” per beneficiare del contributo straordinario per l’acquisto di gas naturale, in favore delle imprese (non rientranti tra quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022). La misura del credito sarà pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

È bene sottolineare che, in alternativa, i suindicati crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, a soggetti terzi, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari

Per avere maggiori informazioni contatta la Fipe-Confcommercio a cui sei associato!

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