FAQ DPCM 14 gennaio 2021

19 Gennaio 2021


Ho un ristorante e la mia Regione è stata collocata in zona arancione. È possibile svolgere presso il mio locale attività di mensa per i dipendenti di una ditta sulla base di un semplice contratto? Con nota n. 004779 del 22.01.2021, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 (cfr. news Fipe) – disposizione relativa alla c.d. “area arancione” che prevede, da un lato, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione eccenzion fatta per i servizi di delivery e take away e, dall’altro, la prosecuzione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale – deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.




Pertanto, l’attività oggetto della sua richiesta può essere svolta non solo da imprese con specifico codice ateco 56.29.1 (mense) o 56.29.2 (catering continuativo su base contrattuale) ma anche da parte di esercizi che svolgano tale attività sulla base di un rapporto contrattuale con il committente del servizio, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.Inoltre, la nota ministeriale chiarisce che, al fine di agevolare le attività di controllo, è opportuno che gli esercizi interessati a fornire detto servizio tengano in pronta visione:

  • copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro;
  • elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio


Sebbene la nota del Ministero si riferisca espressamente alla sola area “arancione”, non vi sono ragioni ostative a escludere che ciò possa valere anche con riferimento alle aree c.d. “rosse”, atteso che, con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, il suindicato DPCM prevede per entrambe le aree la stessa disciplina (cfr. art. 3, comma 4, lett. c)).La nota citata, infine, esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser fornite – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA), in quanto in tal caso difetterebbe un elemento imprescindibile delle attività di mensa o di catering continuativo, costituito dalla “collettività”.


Scarica qui l’apposito cartello elaborato dalla Federazione e per saperne di più contatta la nostra Associazione territorialmente a te più vicina!


Buongiorno, sono il titolare di un bar. Cosa succede se non rispetto le prescrizioni del DPCM? Il mancato rispetto delle misure restrittive imposte con il DPCM può comportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020 e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, l’applicazione a carico dei trasgressori:

  • di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro;
  • nonché, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni


Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Si consideri poi che, in alcuni casi, le violazioni potrebbero altresì comportare una responsabilità di tipo penale (delitto di epidemia colposa di cui agli articoli 438 e 452 c.p.).

Potete chiarire per quali attività trova applicazione il nuovo obbligo di sospendere l’attività di take away a partire dalle 18.00?Io ho un ristorante/bar con codice ateco prevalente 56.10.11. il DPCM dello scorso 14 gennaio ha previsto che gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) debbano sospendere il servizio di asporto alle 18.00. La disposizione, tuttavia, non si applica agli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio ristoranti con cod. ATE 56.10.11), ai quali è consentito effettuare tale servizio fino alle 22.00. Quanto detto vale sia per le Regioni collocate in area c.d. “gialla”, sia per quelle con fascia di rischio più alta (“arancione” e “rossa”).Dunque la sua attività, non avendo come codice ATECO prevalente nessuno dei due sopra indicati, non sembra rientrare nell’obbligo di sospendere il take away alle ore 18.00. Tuttavia, occorre ricordare che la ristorazione con consegna domicilio (delivery) resta consentita senza alcuna restrizione oraria.

Salve, la mia Regione è stata appena collocata in zona rossa. Fino a quando è valida la nuova classificazione delle Regioni per fasce di rischio? Sul punto è possibile consultare la news e un agevole specchietto che riassume, con riferimento ai pubblici esercizi, le misure restrittive applicabili in base alla fascia di rischio.In estrema sintesi, ai sensi delle ord. del Ministero della Salute del 16.01.2021, a partire dal 17 e fino al 31 gennaio 2021:
– sono collocate in area c.d. “arancione”: le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta – sono invece in area c.d. “rossa”: la Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia.
È bene altresì tenere presente che, ai sensi delle ord. dello stesso Ministero dell’ 8.01.2021 (e dell’art. 14, comma 3, del DPCM del 14 gennaio 2021), fino al 24 gennaio p.v. – salvo che intervenga una nuova ordinanza che disponga diversamente – restano altresì in zona arancione Veneto, Emilia Romagna e Calabria.

Buongiorno, volevo sapere se il nuovo DPCM ha confermato la sospensione delle attività di sale giochi e, in caso affermativo, fino a quando? Sì, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. l), del DPCM del 14 gennaio 2021, è confermata la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti, ad es. a mero titolo esemplificativo, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno dunque restare disattivate.Le disposizioni del suindicato DPCM, tra cui quella citata, sono in vigore già dal 16 gennaio 2021 e – salvo nuovo provvedimento – saranno efficaci fino al prossimo 5 marzo.

Salve, con il nuovo DPCM è confermata la chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive? Sì, l’art. 1, comma 10, lett. ff) del DPCM del 14 gennaio 2021 prevede che, su tutto il territorio nazionale, siano chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli, tabacchi, edicole e librerie.Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre considerare che la suindicata norma è stata oggetto di interpretazioni di segno opposto da parte delle autorità locali:

  • alcune ritengono che rientrino nell’obbligo di chiusura nelle giornate festive e prefestive anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate nei centri commerciali, in quanto non espressamente indicate tra le ipotesi derogatorie;
  • in altre, invece, che possano restare aperte, con motivazioni diverse, tra cui (i) la possibilità di ritenerle comprese nel concetto “di punti vendita di generi alimentari” ovvero (ii) ritenendo che le stesse siano regolate da una disposizione diversa del suindicato DPCM (vale a dire l’art. 1, comma 10, lett. gg) che ne consente l’apertura – sebbene solo nelle zone gialle – fino alle ore 18

Tutto ciò considerato, le consigliamo quindi di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina, per verificare il concreto orientamento della prefettura locale di riferimento.

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