FAQ PUBBLICI ESERCIZI AGGIORNATE al 26-06-2020

26 Giugno 2020

Pubblichiamo e aggiorniamo a seguire le principali domande e risposte pervenute in questi giorni dal settore dei Pubblici Esercizi in federazione.

24-06

FAQ sul fondo perduto di cui all’art. 25 del DL Rilancio (le principali domande)

12/06

FAQ credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. Rilancio al 12-06-2020

  1. Quali sono i soggetti che possono accedere al credito d’imposta? Ci sono limiti di fatturato?

La norma individua come beneficiari del credito d’imposta in parola i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020. Pertanto:

  • per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019.
  • per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019 (si pensi, ad esempio, ad un soggetto con periodo d’imposta 1 giugno 2019-31 maggio 2020: in tal caso la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro relativi al periodo precedente a quello in corso al 19 maggio 2019 è da riferire, nel caso specifico, all’esercizio 1 giugno 2018-31 maggio 2019).
  1. E’ necessario dimostrare di aver registrato una perdita di fatturato?

Ai sensi del comma 5 della disposizione, per poter accedere alla misura, occorre che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

E’ bene precisare che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

Il calcolo va eseguito prendendo a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 )

  1. Per quali canoni posso chiedere il credito d’imposta? E per quali mesi?

La misura concerne i canoni versati nel periodo d’imposta 2020 relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale i mesi di aprile, maggio e giugno):

  • di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
  1. Per quale percentuale del canone posso chiedere il credito d’imposta?

Il credito d’imposta in parola ammonta:

  • al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • al 30% dei canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda
  1. Con quali modalità posso beneficiare del credito?

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • o, in alternativa può essere ceduto: a) al locatore o al concedente; b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione (N. 32/E del 6 giugno 2020).

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020.

Quanto alla cedibilità del credito d’imposta, le modalità saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 122 del D.L. Rilancio. Il credito sarà usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

  1. Per fruire del credito d’imposta è necessario che il canone sia stato corrisposto? Come funziona se voglio cederlo al locatore?

La misura opera per i soli canoni già corrisposti. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Inoltre, nelle ipotesi in cui in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si verifichi una modifica ai contratti in essere con l’effetto di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere, ai fini della determinazione del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è necessario considerare le somme effettivamente versate.

Tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, resta ferma la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

  1. Se usufruisco del credito d’imposta in parola, devo rinunciare a quello previsto dall’art. 65 del D.L. Cura Italia?

La norma prevede che, in relazione alle medesime spese sostenute, il credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. Rilancio non sia cumulabile con quello di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020 c.d. Cura Italia. E’ bene ricordare che tale ultima disposizione prevede un credito d’imposta (c.d. credito d’imposta per botteghe e negozi), a favore dei soggetti esercenti attività di impresa (eccetto alcune tipologie di attività per le quali non è stata disposta la sospensione dell’attività durante il c.d. lockdown), pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

11/06

DOMANDA – AREA LEGALE
Sono in Toscana. Può un pubblico esercizio effettuare servizio di bevande al tavolo durante un evento di musica da ascolto? Fermo restando il rispetto dei protocolli di sicurezza per l’organizzazione dell’evento, chiediamo se personale di sala/camerieri può portare cibo o bevande al tavolo durante l’evento.

RISPOSTA

Giova premettere che, in data 9 giugno u.s. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha provveduto ad aggiornare e integrare le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche, consultabili al seguente link https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2946_76f4bafc0c3c29a3c908c44111912954.html.
E’ ragionevole ritenere che le stesse verranno recepite nel DPCM di prossima emanazione, lasciando comunque facoltà alle Regioni di prevedere misure diverse (anche più restrittive) in considerazione della specificità del proprio territorio e della relativa situazione emergenziale.
Per quel che concerne, tra gli altri, i settori della ristorazione, discoteche, degli spettacoli dal vivo, sale slot, sale giochi, sale bingo, la Regione Toscana, con Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020, ha già provveduto a recepire le linee guida di cui sopra, le quali sono già applicabili a partire da oggi (è bene precisare che per alcuni settori – es. discoteche e spettacoli dal vivo – lo svolgimento è ammesso solo a partire dal 13 giugno).
Ciò premesso, venendo nello specifico a quanto richiesto, sembra ragionevole ritenere che, salvo indicazioni di segno opposto ad opera delle Autorità locali, non vi siano controindicazioni in relazione alla possibilità di effettuare il servizio di somministrazione al tavolo durante un evento di musica da ascolto.
Si consideri, invero, che nella scheda relativa agli spettacoli dal vivo si dispone che “per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica”. Dunque, è ragionevole ritenere che il servizio di somministrazione di cibo e bevande al tavolo possa esser fornito, a condizione che, come peraltro da lei già ravvisato, vengano rispettate le specifiche misure di prevenzione applicabili al settore della ristorazione.

03/06

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Ho un ristorante in un parco. Ho letto che esistono delle specifiche agevolazioni, potete darmi qualche informazione?

RISPOSTA

L’art. 227 del DL Rilancio prevede un contributo straordinario (per un importo complessivo di 40 milioni di euro) in favore delle imprese che operano nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA), per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione delle attività economiche e dei professionisti che lavorano in tali contesti (guide turistiche ecc). Il contributo straordinario viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo ricompreso tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente.

Le modalità di corresponsione del contributo saranno definite con Decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il MEF che ad oggi non ci risulta ancora emanato.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Quali sono le condizioni per poter usufruire del contributo straordinario a sostegno delle ZEA?

RISPOSTA

Le condizioni per poter accedere al contributo straordinario – corrisposto fino ad esaurimento dei 40 milioni di euro stanziati – sono le seguenti:

  • l’impresa deve risultare attiva alla dal 31 dicembre 2019;
  • deve avere sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all’interno di una ZEA;
  • deve svolgere un’attività eco-compatibile secondo quanto stabilito nel decreto che verrà emanato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il MEF;
  • occorre che sia iscritta all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure, alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Gestisco una gelateria in una zona sismica delle Marche ed ho beneficiato delle agevolazioni “Resto al Sud”. Posso accedere ad altre misure di sostegno per far fronte all’emergenza Covid?

RISPOSTA

Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” (di cui all’art. 1 del D.L n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/2017) e di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori dell’incentivo possono accedere ex art. 245 del DL Rilancio ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:

a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Vale la pena segnalare che, per accedere al contributo i beneficiari (tra cui le ditte individuali e le società) devono:

  • aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
  • essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n.174;
  • aver adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’art. 7, comma 3, lett. b) del decreto sopra citato.

29/05

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE
Sono titolare di ristorante – pizzeria e devo presentare la richiesta di ampliamento della concessione di occupazione del suolo pubblico. Devo seguire il solito iter burocratico?

RISPOSTA

L’art. 181 del DL Rilancio, al fine di promuovere la ripresa delle attività di ristorazione, prevede, a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, una procedura semplificata sia per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sia per l’ampliamento delle superfici già concesse.
Le domande possono essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria, inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE
Sono un ristoratore e, per far rispettare il distanziamento di sicurezza, vorrei posizionare temporaneamente altri tavolini e ombrelloni rispetto a quelli già presenti fuori i miei locali. Quali autorizzazioni devo chiedere?

RISPOSTA
Al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, i pubblici esercizi fino al 31 ottobre 2020, possono posizionare temporaneamente su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili (come ad es. dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) funzionali all’attività di ristorazione, senza richiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione) e 146 (relativo alle autorizzazioni per la gestione dei beni soggetti a tutela) del D.Lgs. n. 42/2006 e senza il limite temporale di 90 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE
L’osteria della mia famiglia è stata chiusa sia a marzo che aprile. Devo comunque pagare la TOSAP e la COSAP ?

RISPOSTA
I pubblici esercizi (e dunque, bar, pizzerie, ristoranti, pub, osterie, pasticcerie, gelaterie ecc) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono temporaneamente esonerati – a partire dal 1°maggio e fino al 31 ottobre 2020 – dal pagamento della TOSAP e del COSAP.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA SINDACALE

Avremmo bisogno di un chiarimento, che forse la vostra Federazione in quanto coinvolta può darci.
Nel DL Rilancio, sul discorso ammortizzatori sociali, parla di settore “Turismo” per quanto riguarda l’immediata disponibilità delle ulteriori 4 settimane utilizzabili rispetto alle 5 standard concesse in aggiunta a tutte le tipologie di attività.
Non riusciamo a capire se in questo ambito di applicazione rientra anche la ristorazione o meno, o se questo si limita al turismo solo come strutture turistico ricettive.
Avete informazioni in merito?

RISPOSTA
La dizione “turismo” dovrebbe ricomprendere il settore dei pubblici esercizi anche in virtù dell’ultimo riferimento presente nella circolare INPS n. 49/2020 (Circolare FIPE n. 41 del 1° aprile 2020).
In particolare, al punto 3 della circolare menzionata, l’INPS riporta le tabelle dei codici ATECO con il dettaglio delle attività economiche riconducibili ai settori del turismo che definiscono il campo d’applicazione dell’indennità prevista all’art. 29 del decreto “Cura Italia” destinata ai “lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo”
Per analogia terminologica, poiché la bozza del decreto “Rilancio” fa riferimento “ai datori di lavoro dei settori turismo”, si presume che il criterio utilizzato sia il medesimo.

26/5/2020

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Ho un’osteria, come posso utilizzare il credito d’imposta del canone di locazione?

RISPOSTA
Il credito di imposta è previsto nella misura del 60% per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da esercenti attività di impresa o di arti e professioni.
I canoni di locazione devono riferirsi ad immobili ad uso non abitativo destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale e agricola di interesse turistico.
Il credito è utilizzabile, solo dopo aver effettuato il pagamento dei canoni, con varie modalità:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • mediante compensazione di altri tributi nel modello F24;
  • mediante cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Ho stipulato un contratto di affitto d’azienda che comprende, oltre ai beni, anche l’immobile ove viene esercitata l’attività d’impresa. Ho diritto al credito d’imposta per il canone di locazione pagato?

RISPOSTA

Il comma 2 dell’art. 28 del DL Rilancio prevede espressamente che, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, il credito d’imposta spetti nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Sono titolare di un bar/ristorante e devo sostenere delle spese per la sanificazione ed adeguamento del locale. Di quali contributi posso beneficiare?

RISPOSTA

Il DL Rilancio prevede un duplice sostegno in favore delle imprese per spese ed investimenti necessari alla riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Innanzitutto, l’art. 120 riconosce anche ai soggetti esercenti attività d’impresa il diritto ad un credito di imposta nella misura del 60% – fino ad un massimo di 80.000 euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

gli arredi di sicurezza;

quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

Inoltre, l’art. 125 riconosce in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, ed enti non commerciali, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per:

la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Vale la pena ricordare che il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Per problemi di liquidità non sono riuscito a pagare l’IVA e i contributi del mese di marzo e aprile e non riuscirò a far fronte a quelli dei prossimi mesi. Sono previste proroghe di pagamento?

RISPOSTA

Il DL Rilancio (artt. 126 e 127) dispone la proroga dei termini di ripresa dei versamenti sospesi dal DL Cura Italia (ora convertito in Legge n. 27/2020) e dal DL Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020.

Si tratta dei seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

Non cambiano i requisiti dei soggetti che possono usufruire di tale proroga: si tratta di esercenti attività d’impresa, arte o professione ed enti non commerciali di cui all’art. 18 del DL Liquidità che hanno subito un calo di fatturato:

  • di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro;
  • di almeno il 50% sopra tale soglia.

I residenti delle 5 Province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

I versamenti sospesi, quindi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Sono proprietario e gestore di uno stabilimento balneare, a giugno devo pagare il primo acconto IMU?

RISPOSTA

No, l’art. 177 del DL Rilancio prevede la cancellazione della prima rata di acconto IMU in scadenza al 16.06.2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Quali sanzioni sono previste se non riesco a dotarmi del registratore telematico dei corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020?

RISPOSTA

L’adempimento a cui lei fa riferimento è stato prorogato al 1° gennaio 2021. L’art. 140 del DL Rilancio proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’art.2 del D.Lgs n. 127/2015 agli operatori non in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico, ovvero, di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Viene altresì slittato al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria. Ovviamente dovrà continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali e a registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Nel mese di aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate mi ha notificato un avviso bonario 36 bis ma, a causa dell’emergenza in corso, non sono riuscito a verificare se l’importo era dovuto né a pagare. Visto che sono trascorsi 30 giorni dalla notifica per il pagamento con le sanzioni ridotte mi verrà notificata la cartella di pagamento?

RISPOSTA

L’art. 144 del DL Rilancio considera tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto (vale a dire, il 19.05.2020), relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72.

Inoltre, i medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra la suindicata data di entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Ho letto che il decreto rilancio ha prorogato molti versamenti di imposte e contributi al 16 settembre p.v.. Se non riuscissi a pagare tutto quanto dovuto entro quella data?

RISPOSTA

I versamenti prorogati al 16.09.2020 possono essere effettuati in unica soluzione, o alternativamente, anche in 4 rate mensili di pari importo entro il giorno 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020 (prima rata con scadenza 16.09.2020). Oltre a tale data il pagamento verrà considerato tardivo e cominceranno a decorrere le sanzioni e gli interessi di ritardato versamento.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Ho una pizzeria e non sono riuscito a far fronte al pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio definito con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Posso rimettermi in termine?

RISPOSTA

L’art. 154 del DL Rilancio detta nuove disposizioni in materia di decadenza, sospensione e dilazione dei termini di pagamento. In particolare:

  • per i piani di dilazione in essere all’8.03.2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31.08.2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste;
  • i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (“Rottamazione?ter”,“Saldo e stralcio” e “Rottamazione risorse proprie UE”) scadute nell’anno 2019 possono effettuare i pagamenti delle rate previste per il 2020 (non eseguiti alle relative scadenze) entro il termine «ultimo» del 10.12.2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi;
  • i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 possono presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti “rottamati” e non pagati.

25/05

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Sono il titolare di un’impresa, ho letto della cancellazione dell’IRAP, vale anche per il periodo d’imposta 2019?

RISPOSTA

L’art. 27 del DL Rilancio stabilisce chele imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP per il 2020.

L’esclusione non opera per il primo acconto IRAP dell’anno 2019.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Chi può accedere al contributo a Fondo perduto?

RISPOSTA

L’art. 28 del DL Rilancio stabilisce che possono inoltrare domanda telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva (non cessata alla data della presentazione dell’istanza);
  • con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta relativo all’anno 2019;
  • se il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Viene altresì specificato che al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Siamo in attesa dell’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che chiarirà le modalità per inoltrare la richiesta.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Ho un ristorante, vorrei un chiarimento sulle modalità di calcolo del contributo a fondo perduto

RISPOSTA

Sussistendo le condizioni (per le quali si possono consultare le FAQ-Fipe precedente) il calcolo del contributo deve essere così effettuato:

Fatturato aprile 2020 –

Fatturato aprile 2019 =

“differenza”

La “differenza” così calcolata va moltiplicata per le percentuali di seguito elencate (diverse in base ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente):

  • 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro annuo e fino a 1 milione;
  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni;

La norma prevede comunque un contributo non inferiore ad € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Ho aperto il mio bar nel 2019, posso beneficiare del contributo a fondo perduto anche se non ho subito un calo del fatturato?

RISPOSTA

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Sono titolare di una pasticceria, posso usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione?

RISPOSTA

L’art. 28 del DL Rilancio stabilisce che le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro con una diminuzione del fatturato non inferiore al 50% nel mese di riferimento (rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente) hanno diritto a un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativamente agli immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa.

DOMANDA – DL RILANCIO – AREA LEGALE

Sono titolare di una impresa esercitata presso un immobile categoria C1 condotto in locazione. Posso usufruire del credito di imposta previsto dal decreto Rilancio?

RISPOSTA

l’art. 28 del DL Rilancio prevede espressamente che il credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione versato per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del DL Cura Italia, ora convertito in Legge n. 27/2020.

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono un ristoratore toscano. A quali sanzioni rischio di incorrere nel caso in cui non riesca a far rispettare la distanza di sicurezza all’interno del proprio locale?

RISPOSTA

per espressa previsione dell’Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 della Regione Toscana, il mancato rispetto della stessa (e quindi anche delle misure di prevenzione di cui all’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 cui espressamente si rinvia) è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 2, del D.L. n. 33/2020 e dall’art. 4 D.L. n. 19/2020, potendo quindi comportare una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 3.000 euro), oltreché l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni).

DOMANDA – AREA LEGALE

Vivo in Lombardia e vorrei festeggiare il mio compleanno in un ristorante. Quante persone del nucleo famigliare possono stare vicine e quanti parenti possono stare allo stesso tavolo con la dovuta distanza di un metro?

RISPOSTA

a norma delle linee guida adottate dalla Regione Lombardia con Ordinanza n. 547/2020, i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, salvo i casi di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti.

Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplets.

Pertanto, non vi è una capienza massima stabilita per ogni tavolo, a condizione che tutti i clienti siano reciprocamente a distanza di almeno un metro.

Da una rigorosa lettura del dato normativo, sembrerebbe, dunque, che anche gli appartenenti a uno stesso nucleo familiare debbano rispettare detta distanza, atteso che le uniche ipotesi derogatorie espressamente previste sono quelle concernenti:

  • i minori di 6 anni e le persone non autosufficienti (che quindi possono sedere a distanza più ravvicinata rispetto ai genitori/tutori ecc.);
  • l’utilizzo delle barriere fisiche tra i diversi tavoli.

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un bar. Se faccio asporto di caffè presso un cliente per poi tornare a riprenderle, le tazzine devono essere usa e getta o possono essere in ceramica?

RISPOSTA

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio 2020, i servizi di ristorazione, oltre alla possibilità di tornare a fornire il servizio di somministrazione in loco, potranno altresì proseguire la fornitura del servizio con modalità di consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto) e con l’asporto (fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi).

Ciò premesso, a livello nazionale non è previsto, per quel che concerne il servizio d’asporto o di consegna a domicilio del caffè, l’obbligo di utilizzare tazzine monouso. E’ comunque importante che nel manuale d’autocontrollo siano state inserite tutte le misure di prevenzione da rispettare al fine di preservare la salubrità degli alimenti oggetto di asporto o delivery.

Tuttavia, atteso che a livello locale potrebbero esser state previste specifiche limitazioni o disposizioni restrittive, la invito a contattare la nostra associazione territoriale a lei più vicina, i cui contatti può trovare al seguente link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale.

22/05

DOMANDA – AREA LEGALE

Nelle Marche, numerose attività di Somministrazione in possesso anche di Licenza di pubblico Spettacolo chiedono se, unitamente al ristorante, possono offrire anche intrattenimenti musicali – con musica registrata e/o dal vivo – logicamente senza l’attività di ballo che allo stato attuale non è possibile.

Si chiede quindi eventualmente se e in quale misura sia applicabile l’art.1 lettera m) del DPCM del 17/05/20 a questa tipologia di attività.

RISPOSTA

Considerando che il protocollo di sicurezza applicabile al settore della somministrazione di alimenti e bevande nella Regione Marche (di cui alla DGR. 569/2020) non sembra aver disciplinato espressamente anche le attività accessorie e, quindi, le relative misure applicabili per lo svolgimento in sicurezza delle stesse, allo stato sembra doversi escludere la possibilità di svolgimento degli eventi musicali all’interno dei pubblici esercizi, ben potendo ricadere gli stessi nella sospensione, fino al 14 giugno 2020, disposta ai sensi dell’art. 1, lett. m) DPCM 17 maggio 2020.

Stando al tenore letterale di tale norma, invero, sembrano da ritenere sospesi (salvo diversa determinazione ad opera delle Regioni) tutti gli spettacoli aperti al pubblico svolti in qualsiasi spazio, anche all’aperto.

DOMANDA – AREA LEGALE

In riferimento a quanto indicato sugli allegati dell’ultimo DPCM: ” Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere”

Abbiamo dei riferimenti più espliciti? questo è un obbligo? anche per i bar? quali dati devono essere richiesti? avete predisposto dei moduli?

RISPOSTA

è bene premettere che la disposizione citata (contenuta nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’Allegato 17 del DPCM, ed espressamente richiamata anche nelle indicazioni tecniche per la Regione Puglia individuate con Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020), stando al tenore letterale, è riferibile esclusivamente agli esercizi che dispongono di posti a sedere e riguarda solo i clienti che abbiano effettuato una prenotazione, che, peraltro, non è obbligatoria.

Ciò premesso, venendo nello specifico a quanto richiesto, in caso di prenotazioni, di norma, l’esercente dovrebbe raccogliere solo i dati indispensabili finalizzati alla prenotazione del tavolo. E’ bene, infatti, considerare che la raccolta di informazioni non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per cui si raccolgono i dati è contraria al principio di minimizzazione, di cui all’art. 5 del GDPR. Si ritiene quindi che, anche per evitare che l’imprenditore debba adottare ulteriori misure per garantire i dati tutelati da privacy, se la raccolta dei dati è finalizzata alla mera prenotazione del tavolo, sia sufficiente, ad esempio, un numero di cellulare associato anche solo ad uno pseudonimo, fermo restando che sarà necessaria un’informativa, che potrà essere conservata nel ristorante o riportata sul sito web dello stesso.

Come noto, l’informativa costituisce, infatti, il presupposto di legittimità per la raccolta dei dati e non dovrebbe essere possibile per il cliente conferirli se non dopo averla letta.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vi scrivo per avere chiarimenti su alcuni quesiti posti da nostri associati sulle misure previste dal Dpcm 17 maggio, in particolare:

Due persone possono sedersi uno di fronte all’altro al tavolo se le sedie distano 1 metro l’una dall’altra?
Quali sono i dati da tenere per 14 giorni? Per la registrazione dei dati è necessario far firmare una liberatoria?
Le linee guida dicono che se non si riesce a far rispettare la distanza di 1 metro tra le sedute possono essere messe barriere tra i tavoli. Ma tali barriere possono essere posizionate anche allo stesso tavolo per impedire formazione di droplet anche tra non congiunti e farli sedere così uno di fronte all’altro?

RISPOSTA

per rispondere al suo primo quesito occorre considerare che ai sensi delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 riportate nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio, e richiamate espressamente anche dall’Ordinanza n 57 del 17 maggio 2020, della Regione Toscana, occorre disporre i tavoli “in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazioni tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplets”. Dunque, stando al tenore letterale della disposizione, occorrerà guardare non tanto alla distanza tra le sedie, bensì al distanziamento tra le persone che come detto non dovrà esser inferiore a un metro.

Quanto invece alla seconda richiesta, ai sensi delle Linee guida sopra citate, occorre, nei soli esercizi che dispongano di posti a sedere, “privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti, all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere”. Pertanto, nel caso di prenotazione (che dunque non è obbligatoria) è necessario mantenere l’elenco delle prenotazioni per il periodo sopra indicato.

Venendo nello specifico a quanto richiesto, in caso di prenotazioni, di norma, l’esercente dovrebbe raccogliere solo i dati indispensabili finalizzati alla prenotazione del tavolo. E’ bene, infatti, considerare che la raccolta di informazioni non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per cui si raccolgono i dati è contraria al principio di minimizzazione, di cui all’art. 5 del GDPR. Si ritiene quindi che, anche per evitare che l’imprenditore debba adottare ulteriori misure per garantire i dati tutelati da privacy, se la raccolta dei dati è finalizzata alla mera prenotazione del tavolo, sia sufficiente, ad esempio, un numero di cellulare associato anche solo ad uno pseudonimo, fermo restando che sarà necessaria un’informativa, che potrà essere conservata, come di consueto, nel ristorante o riportata sul sito web dello stesso. Come noto, l’informativa costituisce, infatti, il presupposto di legittimità per la raccolta dei dati e non dovrebbe essere possibile per il cliente conferirli se non dopo averla letta.

Quanto, infine, al terzo profilo, occorre considerare che la norma sembra prestarsi a diverse interpretazioni: infatti, da un lato, l’utilizzo della locuzione “tale distanza” (riferita quindi al generico distanziamento di 1 metro tra tutti i clienti, e quindi anche tra quelli dello stesso tavolo) suggerisce che le barriere possano esser utilizzate anche per ridurre la distanza tra persone dello stesso tavolo (trattasi, per altro, del percorso interpretativo maggiormente aderente alla ratio sottesa alla norma, consistente nella necessità di evitare di evitare il droplet); dall’altro lato, la successiva locuzione “barriere fisiche tra i diversi tavoli” sembra imporre un’interpretazione di segno diametralmente opposto. Sul punto, quindi, sembra opportuno attendere successivi atti di indirizzo delle Autorità competenti che si auspica possano offrire i necessari chiarimenti. Nel frattempo, potrebbe essere utile un dialogo con la prefettura locale, volto a indagare su quale sia, tra le due sopra evocate, l’interpretazione cui fare affidamento.

21/05

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono a chiedere se in Toscana, nel caso di prenotazioni di più persone al ristorante, devono essere raccolti i dati di tutti o solo del prenotante e quali dati è corretto richiedere anche nel rispetto della privacy?

Vogliamo immaginare che l’imprenditore non intenda, nè possa, accertare l’identità del cliente dovendosi fidare di quanto dichiarato ed in tale senso chiediamo conferma.

Per coloro che non si prenotano, come da vostra circolare n.69 del 17 maggio u.s. ed in base alle linee di indirizzo della conferenza delle regioni per la ristorazione, confermate che non è previsto alcun obbligo a carico del ristoratore/barista per la conservazione del nominativo del cliente.

RISPOSTA

in merito a quanto richiesto occorre considerare che ai sensi delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 riportate nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio, e richiamate espressamente anche dall’Ordinanza n 57 del 17 maggio 2020, della Regione Toscana, occorre, nei soli esercizi che dispongano di posti a sedere, “privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti, all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere”. Dunque, nel caso di prenotazione (che dunque non è obbligatoria) è necessario mantenere l’elenco delle prenotazioni per il periodo sopra indicato.

Venendo nello specifico a quanto richiesto:

1- In caso di prenotazioni, di norma, l’esercente dovrebbe raccogliere solo i dati indispensabili finalizzati alla prenotazione del tavolo. E’ bene, infatti, considerare che la raccolta di informazioni non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per cui si raccolgono i dati è contraria al principio di minimizzazione, di cui all’art. 5 del GDPR. Si ritiene quindi che, anche per evitare che l’imprenditore debba adottare ulteriori misure per garantire i dati tutelati da privacy, se la raccolta dei dati è finalizzata alla mera prenotazione del tavolo, sia sufficiente, ad esempio, un numero di cellulare associato anche solo ad uno pseudonimo,fermo restando che sarà necessaria un’informativa, che potrà essere conservata, come di consueto, nel ristorante o riportata sul sito web dello stesso. Come noto, l’informativa costituisce, infatti, il presupposto di legittimità per la raccolta dei dati e non dovrebbe essere possibile per il cliente conferirli se non dopo averla letta.

Per quanto concerne la conservazione dei dati, il titolare dell’impresa (nonché titolare del trattamento), dovrà conservare i dati per il periodo richiesto (14 giorni ai sensi delle linee guida di cui sopra, ma le Regioni potrebbero aver previsto anche un termine più lungo) e, scaduto tale periodo, dovrà cancellarli;

2- non è assolutamente necessario accertare l’identità del cliente;

3- come chiarito anche sopra, stando al tenore letterale della disposizione, l’obbligo in parola concerne unicamente i clienti che hanno prenotato

DOMANDA – AREA LEGALE

Se un cliente consuma il prodotto ordinato e preso per asporto all’esterno del locale (fuori dal perimetro anche esterno del locale) è responsabilità del titolare assicurarsi che il cliente non consumi cibo/bevande all’esterno?

RISPOSTA

ai sensi dell’art. 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio, resta consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

A ciò si aggiunga che in capo al ristoratore vige anche l’obbligo di fornire adeguata informazione ai clienti circa le misure di prevenzione da adottare. Si ritiene, pertanto, che gravi sull’esercente la necessità di informare il cliente sul divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, mettendolo concretamente in condizione di rispettare siffatto obbligo.

Si consiglia, a tal proposito, di affiggere presso i locali di pubblico esercizio idonea cartellonistica e di avvertire il cliente, al momento della consegna della pietanza, della necessità di non sostare/consumare nelle immediate vicinanze

18/05

DOMANDE AREA-LEGALE

Alla luce dell’ultimo DPCM, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi situati nelle aree di servizio (stradali e autostradali) o nelle stazioni ferroviarie?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM 17 maggio 2020, a partire dal 18 maggio e fino al 14 giugno, tutti gli esercizi con Codice Ateco 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) potranno riprendere la loro ordinaria attività (ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande), salvo che sia previsto diversamente a livello locale, ferma restando la necessità di rispettare le specifiche misure di prevenzione previste dai Protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Detti esercizi, inoltre, potranno altresì proseguire il servizio di delivery (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto) e la ristorazione con l’asporto (fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi).

E’ ragionevole ritenere che quanto affermato valga anche per gli esercizi situati nelle aree di servizio o nelle stazioni ferroviarie, per i quali il DPCM non prevede alcuna specifica limitazione.

DOMANDE AREA-LEGALE

Quali misure di prevenzione devo applicare per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel mio esercizio?

RISPOSTA

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio 2020 l’attività deve svolgersi in ottemperanza ai contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Per agevolare la comprensione delle misure di prevenzione adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato 17 del DPCM in commento), la Federazione ha realizzato apposite check lists per la ristorazione e per gli stabilimenti balneari.

Tuttavia, è bene ricordare che ogni Regione ha facoltà di differenziare le misure di prevenzione applicabili nel proprio territorio, prevedendo specifici protocolli o linee guida. Per questa ragione, si consiglia di prender contatto con la nostra associazione territoriale a lei più vicina (cui riferimenti può trovare al seguente link), alla quale potrà rivolgere ogni richiesta informazione aggiuntiva.

DOMANDA AREA LEGALE

In che modo posso fornire un’adeguata informazione alla clientela del mio ristorante?

RISPOSTA

l’allegato 17 del DPC del 17.05 stabilisce di predisporre un’adeguata informazione per la clientela sulle misure di prevenzione. A tal proposito, la Federazione ha elaborato apposita cartellonistica, liberamente scaricabile a questo link per rendere i clienti pienamente edotti sui comportamenti principali da tenere allo scopo di evitare le occasioni di contagio

DOMANDA AREA LEGALE

Sono il titolare di uno stabilimento balneare e vorrei sapere se alla luce del nuovo DPCM posso riaprire la mia attività.

RISPOSTA

Dal punto di vista nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. mm) del DPCM 17 maggio 2020, a partire dal 18 maggio e fino al 14 giugno, le attività degli stabilimenti balneari possono essere esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando che per tali attività deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Il Provvedimento, inoltre, dispone che i Protocolli adottati a livello regionale dovranno necessariamente riguardare:

1- l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;

2- l’accesso dei fornitori esterni;

3- le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

4- la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;

5- le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;

6- le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

7- lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;

8- le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;

9- le spiagge di libero accesso.

Per agevolare la comprensione delle misure di prevenzione adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato 17 del DPCM in commento), la Federazione ha realizzato un’apposita check list per gli stabilimenti balneari.

Tuttavia, è bene ricordare che ogni Regione ha facoltà di differenziare le misure di prevenzione applicabili nel proprio territorio, prevedendo specifici protocolli o linee guida. Per questa ragione, si consiglia di prender contatto con la nostra associazione territoriale a lei più vicina (cui riferimenti può trovare al seguente link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale ), alla quale potrà rivolgere ogni richiesta aggiuntiva.

DOMANDA AREA-LEGALE

Pubblici Esercizi – I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, “ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.”

Le persone non soggette al distanziamento interpersonale sono i nuclei familiari, congiunti compresi? Ma se da oggi posso vedere anche gli amici, ha senso limitare questa possibilità solo ai primi?

Si potrebbe superare questa difficile interpretazione facendo sottoscrivere delle autodichiarazioni ai commensali? (“detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”)

RISPOSTA

la questione che pone non trova una disposizione in grado di dare uno specifico riscontro, tuttavia, è possibile sostenere la seguente ricostruzione.

Vale la pena premettere che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g) del DPCM del 17 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16, tra le quali figura anche la necessità di “mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro”.

Pertanto, se è vero che a partire da oggi sono consentiti tutti gli spostamenti all’interno della propria Regione (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020), ed è quindi consentito anche incontrare conoscenti e amici (oltreché i congiunti), è altresì vero che rimane ferma la raccomandazione di mantenere il distanziamento interpersonale di cui sopra.

Ciò considerato, è ragionevole ritenere che l’inciso “ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale” vada riferito alle persone che siano tra loro conviventi, per le quali non avrebbe ragion d’essere l’applicazione del distanziamento interpersonale e non invece ai congiunti/amici/conoscenti non conviventi, in quanto questi ultimi rapporti sembrano rientrare a pieno titolo nei “contatti sociali” per i quali è comunque disposta la misura di prevenzione in commento.

Tutto ciò considerato, sembra ragionevole ritenere che per poter sedere allo stesso tavolo senza dover osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, gli avventori debbano dichiarare (ma non necessariamente per iscritto assumendosene direttamente la responsabilità) di essere necessariamente conviventi.

15/05

DOMANDA AREA-LEGALE

Tra le misure adottate dal Governo, è stata prevista anche la sospensione dei termini relativi alla notificazione dei processi verbali o alla esecuzione del pagamento in misura ridotta, con riferimento ai procedimenti amministrativi?

RISPOSTA

in merito a quanto richiesto, stando alle disposizioni attualmente vigenti, occorre fare riferimento all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, al cui comma 1-bis – introdotto in sede di conversione – prevede che “il periodo di sospensione di cui al comma 1 [vale a dire il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020] trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”.

Inoltre, la norma deve esser letta in combinato disposto con l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 c.d. “Liquidità”, che ha esteso il periodo di sospensione fino al 15 maggio.

E’ bene sottolineare che con la “sospensione” i termini non vengono “azzerati”. Nel computo del termine si deve, dunque, tener conto anche del periodo trascorso dalla data di notificazione a quello dell’intervenuta sospensione.

Pertanto, alla luce di quanto sinora considerato anche per quel concerne i termini relativi alla notificazione dei processi verbali o alla esecuzione del pagamento in misura ridotta occorrerà tener conto del periodo di sospensione sopra indicato.

14/04

DOMANDA – AREA SINDACALE

Il bonus dei 600 euro di aprile sarà automatico? Il bonus di maggio non riguarda il nostro settore in quanto è solo per i liberi professionisti iscritti all’AGO che hanno subito la perdita del 33% di fatturato giusto?

RISPOSTA

Si proroga in automatico per il mese di aprile l’indennizzo di 600 euro, previsto a marzo per una platea di quasi 5 milioni di autonomi: professionisti non iscritti agli ordini, Co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. A artigiani, commercianti e coltivatori diretti, che hanno preso l’incentivo, per maggio vengono ricompresi nell’insieme di società di persone e capitali e rientrano nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di mille euro.

Le consigliamo per maggiori dettagli di contattare la Fipe di competenza che puo’ trovare al link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno per favore potreste chiarirmi da quando la ristorazione all’interno dei centri commerciali potrà “riaprire”? facciamo parte del decreto che dal 4 Maggio può dare servizio d’asporto o dovremmo aspettare la riapertura dopo il 1° Giugno?

RISPOSTA

Salvo diversa disposizione adottata a livello locale, è ragionevole ritenere che i servizi di ristorazione con codice Ateco 56, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio possano fare attività d’asporto (oltreché di consegna a domicilio), anche se posizionati all’interno di centri commerciali, non essendo prevista espressamente alcuna indicazione in senso contrario.

Tuttavia, la invitiamo a contattare l’associazione territoriale a lei più vicina, alla quale potrà chiedere maggiori delucidazioni, anche in relazione ad eventuali disposizioni o atti di indirizzo a livello locale maggiormente restrittivi.

Infine, può consultare il documento redatto dalla Federazione in ordine alla diverse discipline regionali, aggiornato alla data del 12 maggio 2020, in materia di ristorazione con asporto.

13/05

DOMANDA – AREA LEGALE

buongiorno la presnte per chiedere la modialità o modulistica per chiedere la sospensione o la riduzione per i canoni durante la chiusura dell’ attività per covid-19.

RISPOSTA

Appare opportuno premettere che la Federazione ha messo a disposizione un modello di comunicazione che i soci,

previa una disamina del contratto specificamente stipulato, possono adattare e inviare ai proprietari di immobili ad uso commerciale. La finalità è dunque quella di orientare le imprese, fornendo loro un supporto giuridico sul quale instaurare una proficua trattativa tra le parti, volta a sospendere temporaneamente il pagamento dei canoni e, possibilmente, rinegoziare il quantum economico, consentendo così di portare ad equilibrio un rapporto contrattuale fortemente inciso dalla grave crisi (non solo sanitaria) in atto.

Dunque, poiché la lettera in oggetto costituisce solo una generale ricognizione giuridica delle disposizioni che possono essere invocate dal locatario per richiedere la sospensione e la rideterminazione del canone, spetterà poi all’imprenditore, tramite un supporto tecnico eventualmente anche fornito dall’Ascom o da un suo professionista di fiducia, adattarla alle proprie specifiche esigenze.

Tutto ciò premesso, può scaricare il documento in oggetto dal seguente link e, per maggiori informazioni, la invito a contattare l’Associazione territorialmente a lei più vicina rintracciabile consultando questa pagina web https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

12/05

DOMANDA AREA LEGALE
Prima di riaprire il mio ristorante è obbligatoria una sanificazione fatta da un’azienda specializzata che rilascia una certificazione? oppure posso fare una pulizia profonda con disinfettanti e presidi medici da solo?

RISPOSTA
E’ bene effettuare una distinzione, riapertura del locale ove non si sia accertato un caso covid-19 e apertura con caso accertato di covid-19.

• Prima di riaprire il ristorante, qualora all’interno dello stesso non si siano verificati casi accertati di Covid-19, deve effettuare una sanificazione delle superfici e dei materiali accurata. Non esiste alcun obbligo di servirsi di ditta specializzata, essendo una pulizia ordinaria approfondita.
• Nel caso in cui all’interno del ristorante (non solo alla riapertura ma anche durante la successiva attività) si sia verificato o si verifichi un caso accertato si Covid-19 allora è obbligatorio effettuare una sanificazione con prodotti a base di alcol o cloro, la dicitura presidio medico chirurgico viene data solo ai prodotti avallati dal Ministero della Salute, pertanto è sufficiente che il prodotto sia a base di cloro o alcol, nonché indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale così come indicati nella circolare del Ministero della salute n.5443 del 22 febbraio 2020. Questo tipo di sanificazione può essere effettuato sia da lei, utilizzando i prodotti disinfettanti indicati prima e i dispositivi di protezione individuale idonei, sia da una ditta specializzata.Al momento non esiste alcun obbligo a livello nazionale di far effettuare da una ditta specializzata questo tipo di attività, quindi è libero di scegliere se effettuarla lei stesso o no. Ad ogni modo qualora scegliesse di avvalersi dell’aiuto di una ditta specializzato, potrà avvalersi del credito di imposta al 50% così come stabilito dall’art. 64 del DL Cura Italia.

08-05

DOMANDA – AREA LEGALE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, sono chiusi?

RISPOSTA

Si, viene confermata la chiusura di detti esercizi pur potendo svolgere attività di ristorazione solo per la consegna a domicilio o il servizio da asporto.

Nella FAQ pubblicata in data odierna dal Governo – cfr. sezione pubblici esercizi e attività commerciali – viene confermata la chiusura di detti esercizi, ma si afferma in tutta evidenza che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, e nelle aree di servizio e rifornimento, possono svolgere attività di ristorazione per la consegna a domicilio o il servizio da asporto, restando fermi l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Con tale atto d’indirizzo il Governo ha finalmente sciolto ogni dubbio in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto di cui alle lett. aa) e bb) dell’art. 1, comma 1, del DPCM 26 aprile 2020.

Con riferimento al take away, è bene ricordare che, nonostante a livello nazionale non siano previsti limiti di orario, né specifiche modalità con cui debbano avvenire gli ordini (non è richiesta la previa prenotazione), molte Regioni hanno ritenuto di disciplinare autonomamente lo svolgimento di tale servizio, prevedendo misure a volte maggiormente restrittive rispetto al contesto normativo nazionale (con riferimento agli orari, alla categoria merceologica oggetto del servizio, modalità di prenotazione ecc.).

04/05

DOMANDA – AREA SINDACALE

Chi aderisce al take away e riapre per dare questo servizio, perde poi l’indennità riconosciuta del governo si o no?

RISPOSTA

L’attività di take away non impedisce il ricorso all’indennità per gli autonomi prevista dall’art. 28 del d.l. “Cura Italia”. Allo stesso modo, tale attività di take away non impedisce il ricorso alla cassa integrazione deroga o al Fondo d’Integrazione Salariale.

L’integrazione salariale sarà erogata in base alla prestazione di lavoro effettivamente svolta (riduzione dell’orario integrale o parziale solo per alcuni dei dipendenti).

Così, la cassa integrazione sarà erogata solo per le ore non lavorate mentre quelle lavorate saranno da retribuire regolarmente. Per la gestione formale di questi aspetti le suggeriamo in ogni caso di farsi assistere da un professionista e le consigliamo di mettersi in contatto con la Fipe territoriale a Lei più vicina.

DOMANDA – AREA LEGALE

Fipe credete si possa fare il Take & Drive?

RISPOSTA

A livello nazionale, il DPCM dello scorso 26 aprile, non stabilisce precise indicazioni circa la modalità attraverso cui prenotare il servizio di take away, ragione per cui esso può realizzarsi anche tramite la modalità “drive through”. Quanto detto è anche confermato dalle FAQ pubblicate sul sito del Governo, che la invito a consultare.

Tuttavia, potrebbero sussistere provvedimenti territoriali con una disciplina specifica, per questa ragione le consiglio di rivolgersi all’Associazione a lei più vicina.

DOMANDA AREA LEGALE

salve, sono il titolare di una pasticceria, codice Ateco 56.10.30. Per asporto, cosa si intende? che il cliente entra nel mio negozio, sceglie le paste, io le confeziono, paga e va via? Oppure il cliente può solo ritirare il prodotto già confezionato e ordinato anticipatamente via telefono o social? Grazie

RISPOSTA

Buongiorno,

l’art. 1, comma 1, lett. aa) DPCM del 26.04.2020 ha sancito la possibilità, dal 4 maggio di effettuare, oltre alla consegna a domicilio (delivery), anche la ristorazione con asporto (take away) sempre che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, sia fatto divieto di consumazione all’interno del locali e i clienti non sostino nelle immediate vicinanze degli stessi. A livello nazionale non è previsto alcun obbligo di preventiva prenotazione.

Inoltre le recenti FAQ pubblicate sul sito del Governo hanno chiarito che, per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

Dal momento che potrebbero sussistere provvedimenti locali con una disciplina specifica, per maggiori dettagli operativi può rivolgersi all’Associazione a lei più vicina, individuabile tramite questo link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

DOMANDA AREA LEGALE

Salve ho una trattoria pizzeria di cui sono il gestore con una vecchia licenza denominata osteria con cucina del 1982 posso svolgere attività di consegna a domicilio?o devo modificare la mia scia?grazie in anticipo cordialità

RISPOSTA

ai sensi dei vari DPCM che si sono susseguiti negli ultimi mesi (da ultimo, DPCM 26 aprile), sebbene siano state sospese le attività dei servizi di ristorazione, è stata prevista la possibilità per le stesse di fornire il servizio della consegna a domicilio (come noto dal 4 maggio è consentito anche il take away).

E’ dunque ragionevole ritenere che tale servizio al cittadino sia consentito a tutte le attività ricomprese nei Codici Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, caffetterie ecc..

Nel caso in cui anche la sua attività sia contraddistinta con un codice ateco 56, per svolgere tale attività non dovrà dotarsi di alcun titolo autorizzatorio aggiuntivo, atteso che il delivery è un servizio accessorio alla ristorazione, la cui realizzazione non richiede un autonomo titolo abilitativo, né per la normativa nazionale né, generalmente, per le singole leggi regionali (cfr. a conferma le FAQ del Governo). Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.

Ciò premesso, per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. In linea generale sarà, dunque, necessario – con il supporto di un professionista- aggiornare il manuale HACCP, in modo da inserire tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, assicurando altresì, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

DOMANDA – AREA LEGALE

In Emilia Romagna si puo fare asporto?

Conte dice no, Bonaccini si. Chi ha più valore?

RISPOSTA

Buongiorno, in Emilia Romagna l’asporto è stato consentito già a partire dallo scorso 27 aprile (cfr. FOCUS FIPE).

A partire dal 4 maggio – come risulta anche dalle FAQ pubblicate sul sito della Regione Emilia Romagna – troveranno applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020, ai sensi del quale gli esercizi, oltre alla consegna a domicilio (delivery), potranno effettuare anche la vendita per asporto (take away) sempre che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, sia fatto divieto di consumazione all’interno del locali e i clienti non sostino nelle immediate vicinanze degli stessi, senza alcun obbligo di previa prenotazione.

Dalle FAQ pubblicate sul sito del Governo si evince che, per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

Ad ogni modo, per maggiori dettagli operativi può rivolgersi all’Associazione a lei più vicina, individuabile tramite questo link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono di Verona, Se mi dovessero fare un ordine fuori regione in questo periodo come posso comportarmi? Potrei avere delle richieste in Trentino.

RISPOSTA

Tra gli spostamenti interregionali consentiti figurano anche quelli motivati da “comprovate esigenze lavorative”.

Ciò premesso, sembra ragionevole ritenere che sia consentito anche lo spostamento oltre confine regionale motivato dall’esigenza di effettuare una consegna a domicilio.

In ogni caso, potrebbero sussistere provvedimenti territoriali con una disciplina specifica, per questo la invito di rivolgersi all’Associazione di Verona a lei più vicina, Tel. 045/8060811 – e-mail info@confcommercioverona.it – verona@confcommercio.it

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno, in vista della prima probabile riapertura dei miei locali di Pasticceria/Caffetteria, magari con il servizio di asporto e di delivery, vorrei porvi una domanda abbastanza importante . Prima dell’apertura sono “obbligato” ad effettuare la Sanificazione dei locali ?? o è un’operazione che posso fare per mio scrupolo?

RISPOSTA

Tra le misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020 è prevista la necessità di garantire la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.

In presenza di casi accertati di Covid-19 è consigliabile utilizzare una ditta specializzata che rilasci una certificazione di avvenuta sanificazione o, comunque, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Tuttavia, dal momento che potrebbero sussistere provvedimenti locali con una disciplina specifica, per maggiori dettagli operativi può rivolgersi all’Associazione di Livorno reperibile al Tel. 0586/17610011 – e-mail info@confcommercio.li.it

DOMANDA – AREA LEGALE

Salve lavoro in un bar di una stazione di servizio lungo una strada statale. Volevo sapere se dal 4 maggio era possibile fare consegna da asporto. Grazie mille

RISPOSTA

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb) del DPCM del 26 aprile 2020, è prevista espressamente la chiusura degli “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Ciò considerato, da una lettura testuale del dato normativo, sembrerebbe che tali esercizi debbano restare chiusi, non potendo quindi fare vendita per asporto.

Tuttavia, siamo in attesa di chiarimenti da parte delle Autorità competenti che si auspica arrivino quanto prima.

In ogni caso, potrebbero sussistere provvedimenti territoriali con una disciplina specifica, per questo le consiglio di rivolgersi all’Associazione territorialmente competente al Tel. 0874/6891

e-mail molise@confcommercio.it

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno sono la proprietaria di un bar/tabaccheria a novi ligure in provincia diAlessandria volevo chiedervi se da lunedì 4 maggio posso vendere bibite e tramezzini da asporto

Attendo una Vostra gentile risposta

RISPOSTA

In tutta Italia, a norma dell’art. 1, comma 1. lett. aa) del DPCM del 26 aprile 2020 (pubblicato il 27 aprile in Gazzetta ufficiale), a partire dal prossimo 4 maggio, oltre alla consegna a domicilio, sarà possibile effettuare la “ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

E’ ragionevole ritenere che con la locuzione “ristorazione con asporto” il “legislatore” abbia voluto riferirsi a tutte le attività ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc. e non quindi solo ai “ristoranti” in senso stretto.

Inoltre, stando al tenore letterale della norma – “ristorazione con asporto” – non vi è motivo di dubitare che sia ricompreso anche l’asporto di bevande, oltreché di alimenti.

Occorrerà assicurare che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Il Provvedimento raccomanda altresì l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM.

Si aggiunge, inoltre, che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, si continueranno ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio

La invitiamo pertanto a contattare l’Associazione di Alessandria Tel. 0131/314821 e-mail ascom@ascom.al.it territorialmente a lei più vicina, con la quale potrà verificare eventuali atti di indirizzo specifici da parte delle Autorità locali.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno, ho un attività di bar e vorrei sapere se in virtù del nuovo DPCM potrò iniziare ad effettuare vendita per asporto di cornetti, caffè ecc.

RISPOSTA

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020, fino al prossimo 17 maggio, le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), sebbene restino sospese (ad eccezione di mense e catering continuativo su base contrattuale che possono ordinariamente proseguire la loro attività), potranno fornire ai clienti sia il servizio della consegna a domicilio (delivery), sia l’asporto (take away).

Pertanto, a partire dal 4 maggio, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. potranno:

proseguire a fornire la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
effettuare anche la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Con riferimento alla possibilità di effettuare vendita per asporto, stando al tenore letterale della norma – “ristorazione con asporto” – non vi è motivo di dubitare che sia ricompreso anche l’asporto di bevande, oltreché di alimenti.

Tuttavia, è bene sottolineare che il Provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, stabilisce che si continueranno ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, ragion per cui sarà importante verificare eventuali provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle amministrazioni regionali (con riferimento agli orari, alla categoria merceologica oggetto del servizio, ecc.).

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