INPS Messaggio n. 1373/2020 – chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

26 Marzo 2020

CIRCOLARE n. 36 del 26 marzo 2020

Sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito della circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio n.1373/2020 ha fornito indicazioni in materia di sospensione dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali a seguito di numerose richieste di chiarimento relative a quanto disposto dalla circolare INPS n. 37/2020.

In particolare l’Istituto ha sottoposto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la questione relativa all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni. Il Ministero del Lavoro ha, pertanto, ritenuto di riponderare quanto previsto nella citata circolare INPS n. 37/2020.

In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Allo stesso modo per i creditori d’imposta è sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.

Alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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