#coronavirus Faq Pubblici Esercizi al 30-04-2020

17 Marzo 2020

Pubblichiamo e aggiorniamo a seguire le principali domande e risposte pervenute in questi giorni dal settore dei Pubblici Esercizi in federazione.

30/04

DOMANDA

Stamani alcuni organi di stampa nazionale, con un’interpretazione inspiegabilmente restrittiva, sembrano riferire la possibilità di fare asporto da parte del cliente, solo ai ristoranti e non anche ai bar.

Avete chiarimenti in merito

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 26 aprile, a partire dal 4 maggio, i servizi di ristorazione potranno effettuare, oltre al delivery, anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Ciò premesso, è ragionevole ritenere che con la locuzione “ristorazione con asporto” il “legislatore” abbia voluto riferirsi a tutte le attività ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc. e non, quindi, unicamente ai “ristoranti” in senso stretto.

D’altronde, un’interpretazione del dato normativo in senso restrittivo, colliderebbe con quanto sinora sostenuto anche dalle Autorità governative in ordine alla facoltà di effettuare delivery che è stata, correttamente, concessa anche ai bar e agli altri servizi di ristorazione di cui al Codice Ateco sopra indicato, nonostante anche in quel caso la norma si riferisse alla sola ristorazione (“ristorazione con consegna a domicilio”).

A tal proposito, per maggiore comodità, riporto di seguito la FAQ del Governo, consultabile anche dal relativo sito web ufficiale:

La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria? Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

24/04

DOMANDA – AREA LEGALE

Potete chiarire le conseguenze sul delivery dopo la decisione del TAR Lombardia

RISPOSTA

Anche a seguito del Decreto n. 634/2020, del TAR Lombardia, l’attività di ristorazione di alimenti e bevande con consegna a domicilio resta consentita.

Infatti, la suindicata decisione non ha inciso sulla disposizione di cui all’art. 1, punto 1.3, lett. a) dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11.4.2020 – che consente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di fornire il predetto servizio – che quindi resta tutt’ora in vigore, e lo sarà (salvo modifiche) fino al prossimo 3 maggio.

Appare utile precisare che il TAR Lombardia ha sospeso provvisoriamente l’efficacia della sola disposizione di cui all’art. 1, p.to 1.2, lett. h), nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020; trattasi di una disposizione che non riguarda il comparto della ristorazione.

DOMANDA – AREA LEGALE

In base all ordinanza 41 della Regione Toscana….per asporto posso fare anche caffe e cappuccini?

RISPOSTA

L’ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 la Regione Toscana ha dato il via libera alla vendita di cibo per asporto. L’ordinanza ha previsto tale possibilità soltanto relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti, escludendo gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi, limitando la possibilità di vendita per asporto soltanto agli alimenti.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

Ad ogni modo, stante l’emergenza epidemiologica in atto, la invitiamo a contattare l’Associazione di Pisa territorialmente a lei più vicina Tel. 050/25196-7-9 email – info@confcommerciopisa.itascompisa@confcommerciopisa.it , con la quale potrà anche verificare eventuali atti di indirizzo specifici da parte delle Autorità locali.

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un locale a Livorno (bar, pasticceria, panificio e ristorante), stiamo già facendo delivery, lo facevamo già da 1 anno a dire vero. Da lunedì volevamo iniziare a portare le colazioni negli uffici, ma un bar/pasticceria vicino a noi ci ha avvisato che non è possibile andare negli uffici: da loro hanno mandato i vigili per questo. Vi risulta possibile? Che differenza c’è tra farsi portare spesa, il pranzo o la colazione a casa o in ufficio??

RISPOSTA

Va anzitutto premesso che fino al prossimo 3 maggio (salvo nuovi provvedimenti), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui anche bar, ristoranti, ecc.), per le quali, tuttavia, resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Venendo nello specifico a quanto richiesto, stando a quanto le hanno riferito, è possibile che a livello locale sia stata fornita dalle Autorità competenti una lettura particolarmente restrittiva del termine “domicilio”, riferita esclusivamente al luogo di ove si svolge la vita privata (abitazione) del cliente e non anche al luogo dove lo stesso effettua la sua prestazione lavorativa.

A parere di chi scrive, tuttavia, siffatta interpretazione non sembra del tutto condivisibile considerato che:

    • la nozione giuridica di domicilio (ai sensi dell’art. 43 c.c.) si riferisce al luogo dove il soggetto ha la “sede dei suoi affari ed interessi” (ivi inclusi quelli patrimoniali/economici e, dunque, anche la sede lavorativa ove si svolgono), mentre, la residenza è il “luogo dove la persona ha la propria dimora abituale”;
      • la ratio della disposizione in esame è quella di evitare che, con l’apertura al pubblico, possano crearsi assembramenti di persone all’interno degli esercizi: la possibilità di continuare a fornire il servizio di consegne a domicilio è motivata proprio dal fatto che tale modalità esclude qualsiasi assembramento da parte dei clienti.

Per le ragioni sopra illustrate, non sembra che il legislatore abbia voluto introdurre un’automatica coincidenza tra il concetto di domicilio e quello di residenza, ragione per cui anche la consegna del pasto nel luogo ove il cliente lavora risulta perfettamente aderente al percorso logico che ha indotto le Istituzioni Governative a preservare la possibilità di fornire il c.d. delivery, atteso che, proprio grazie a tale servizio, si garantisce ai lavoratori la possibilità di ristorarsi durante la pausa pranzo, evitando occasioni di contagio (che si avrebbero, all’opposto, laddove gli stessi fossero costretti a recarsi presso i supermercati o altri esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari).

Ad ogni modo, appare opportuno verificare se vi siano state informative ufficiali da parte delle Autorità locali su questo tema, ragione per cui la invito a contattare l’Associazione di Livorno territorialmente a lei più vicina Tel. 0586/17610011 – e-mail info@confcommercio.li.it con la quale potrà verificare eventuali atti formali da parte della Prefettura.

Infine, colgo l’occasione per evidenziare che con Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020, la Regione Toscana ha previsto che, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 24 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti potranno svolgere, a determinate condizioni, anche la vendita di cibo per asporto.

23/4/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno, vorrei sapere se il 25/04 e il 01/05 in Toscana è possibile fare il delivery visto l’ordinanza 37 di

Enrico Rossi

RISPOSTA

Con l’Ordinanza n. 37 del 16 aprile 2020, è stata prevista la chiusura nei giorni 25 aprile e 1° maggio di tutti gli esercizi commerciali (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, e centri commerciali), nonché le rivendite di generi di monopolio, fatta eccezione per rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie.

Secondo il tenore letterale dell’Ordinanza in commento, in tali giornate “è fatta salva la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità”.

DOMANDA – AREA LEGALE

I dipendenti che vanno al lavoro per fare il servizio di delivery cosa devono avere per non essere sanzionati in caso di controllo nel tragitto casa-lavoro? basta una dichiarazione del datore di lavoro e busta paga o serve qualche altro tipo di autorizzazione?

RISPOSTA

La consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.

Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio l’esercente deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto

In merito a quanto richiesto si ritiene che il dipendente possa effettuare la consegna a domicilio a condizione che rispetti pedissequamente le misure di prevenzione individuate nel Manuale d’autocontrollo.

E’ ragionevole ritenere che sia sufficiente che sul modulo dell’autocertificazione il dipendente dichiari di essere in servizio (è possibile portare con sé la lista degli indirizzi presso cui si svolgerà/si è svolto il servizio);

saranno poi eventualmente le Autorità di pubblica sicurezza a fare una verifica circa la veridicità di quanto dichiarato.

Ad ogni modo, stante l’emergenza epidemiologica in atto, le consiglio di confrontarsi con la Prefettura e/o con le Autorità sanitarie locali, al fine di evincere se, in considerazione di specifiche esigenze sanitarie territoriali, siano o meno stati adottati provvedimenti o atti di indirizzo più restrittivi rispetto a quello nazionale.

DOMANDA – AREA LEGALE

La contatto in merito a delle delucidazioni, sono l’amministratore di una srls costituita a Gennaio 2019 e che a causa del Covid-19 è stata costretta dalla data dell’8 marzo 2020 a chiudere la sua attività di cocktail bar e che ad oggi non si sa se e quando potremo riaprire. Ho letto gli aiuti messi a disposizione dal Governo per venire in contro alle pmi soprattutto con finanziamenti garantiti, volevo sapere, essendo noi una società neo costituita possiamo accedere a tali fondi o ci potrebbero essere degli aiuti differenti?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art 13 del D.L. n. 23/2020, c.d. D.L. Liquidità è stato previsto un potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, con la previsione, tra l’altro, di una garanzia statale automatica e gratuita, a copertura del 100% dei finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro e non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (lett. m) dell’art. 13).

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 (come il suo caso), quanto all’ammontare dei ricavi, dovrà farsi riferimento a un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 o ad “altra idonea documentazione”, espressione piuttosto generica che, ad oggi, non sembra aver ricevuto precisazioni da parte delle Autorità competenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul suo sito il modulo (clicca qui per scaricarlo) che le imprese interessate dovranno scaricare, compilare e inviare per email (anche non certificata) alla banca o al confidi alla/al quale intendono richiedere il finanziamento.

Come anticipato, per tale tipo di finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Le banche, pertanto, potranno erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. Tuttavia, è bene sottolineare che le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento (in tal senso già SOLE 24 ORE), ragion per cui è nelle loro facoltà svolgere comunque l’attività istruttoria ritenuta più opportuna.

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono in procinto di rilevare un bar-ristorante che ora è chiuso per COVID-19, volevo chiedere se pur osservando le restrizioni degli ultimi decreti nazionale e regionale è possibile recarsi nel proprio locale -tenendolo chiuso- per fare lavori di pulizia generale, sanificazione e manutenzione delle attrezzature, nonchè inventariare il magazzino e organizzare gli ordini per la riapertura al pubblico dell’attività produttiva?

RISPOSTA

Occorre premettere che ai sensi dell’art. 2, comma 12, del DPCM del 10 aprile 2020, è necessaria la comunicazione al Prefetto laddove si voglia accedere presso i locali delle attività produttive sospese per lo svolgimento di attività:

• di vigilanza;

• conservative e di manutenzione;

• di gestione dei pagamenti;

• di pulizia e sanificazione;

• di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;

• di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Non può escludersi che tale accorgimento possa essere fatto valere anche nei confronti dei pubblici esercizi la cui apertura al pubblico è, ad oggi, sospesa.

Ciò in quanto, dalla lettura dell’art. 2, comma 2, del citato DPCM sembra emergere che tra le attività produttive – cui si riferisce il comma 12 – vadano incluse, oltre a quelle industriali, anche quelle commerciali.

Tuttavia, la invito a contattare l’Associazione di Torino territorialmente a lei più vicina, con la quale potrà anche verificare eventuali specifici atti di indirizzo da parte delle Autorità locali e, in particolare, se sia stata fornita un’interpretazione meno restrittiva.

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono correntista BancoPosta non so come fare ad accedere ai finanziamenti del decreto liquidità avete un suggerimento visto che le banche Non aprono altri conti correnti

RISPOSTA

Ai sensi dell’art 13 del D.L. n. 23/2020, c.d. D.L. Liquidità è stato previsto un potenziamentodel Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, con la previsione, tra l’altro, di una garanzia statale automatica e gratuita, a copertura del 100% dei finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro, sempre che l’importo non superi il 25% dell’ammontare dei ricavi.

A tal proposito, il MISE ha pubblicato sul suo sito il modulo (clicca qui per scaricarlo) che le imprese interessate dovranno scaricare, compilare e inviare per email (anche non certificata) alla banca o al confidi alla/al quale intendono richiedere il finanziamento.

Come anticipato, per tale tipo di finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Le banche, pertanto, potranno erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. Tuttavia, è bene sottolineare che gli istituti di credito non sono obbligati a concedere il finanziamento (in tal senso già SOLE 24 ORE), ragion per cui è nelle loro facoltà svolgere comunque l’attività istruttoria ritenuta più opportuna.

DOMANDA – AREA LEGALE

Il proprietario del mio locale ha accettato di dimezzare l’affitto fino al mese di novembre ma il mese di marzo lo vuole per intero perché dice che non c è modo di fare un nuovo contratto retroattivo. E quindi lui deve pagare le tasse sull’ importo dell’affitto originario.

Non è’ previsto nessun modo per inserire Nell accordo anche il mese di marzo?

RISPOSTA

E’ presumibile che la sua controparte si sia consultata con il proprio commercialista di fiducia il quale avrà escluso o sconsigliato tale possibilità. Ad ogni modo, per quel che concerne il canone di locazione per il mese di marzo 2020, le segnalo che l’art. 65 del D.L. n. 18/2020 – c.d. Cura Italia – ha previsto per i titolari di negozi e botteghe un credito d’imposta nella misura del 60% di quanto pagato per il canone di locazione per il suindicato mese che ha come beneficiari i pubblici esercizi e, in generale, tutti gli esercenti attività d’impresa, eccetto le attività indicate agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (vale a dire quelle che hanno potuto proseguire la propria attività).

La misura è operativa unicamente con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Sul punto, le segnalo che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia, ha istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Come reso noto anche dagli organi di stampa, la Federazione ha già fatto presente alle Istituzioni la necessità di intervenire in maniera più decisa in favore degli esercenti, riconoscendo ulteriori misure di sostegno finanziario al pagamento degli affitti e ampliando il suindicato credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale per tutto il 2020.

DOMANDA – AREA LEGALE

Devo rispettare un orario di chiusura serale per il mio ristorante a Roma che fa servizio di consegne a domicilio?

RISPOSTA

Fino al prossimo 3 maggio (salvo nuovi provvedimenti), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui anche i ristoranti), per le quali, tuttavia, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

A livello nazionale non è prevista alcuna restrizione oraria con riferimento alla suddetta attività.

21/4/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono titolare di una Pasticceria Gelateria Caffetteria, il mio codice ATECO 10, mi darebbe diritto alla riapertura, ovviamente solo con asporto, senza somministrazione lasciando la chiusura del BAR.

Il comune non permette questo sotto regole del Dpcm. Cosa devo fare?

RISPOSTA

fino al prossimo 3 maggio (salvo nuovi provvedimenti), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Ciò premesso, è ragionevole ritenere che nel caso di attività c.d. miste di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad altre commerciali o industriali consentite, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia sospesa, mentre è possibile continuare la/e attività consentita/e.

Tale interpretazione è stata fornita dalla Federazione già all’indomani dei primi provvedimenti governativi restrittivi dell’attività dei pubblici esercizi (inizialmente solo limiti orari, e poi sospensione totale dell’attività) ed è stata poi ufficialmente confermata da quanto riportato nelle FAQ del Governo riportate al seguente link.

Nel caso prospettato, l’attività di bar, gelateria, caffetteria (cod. ate. 56) è sospesa (è consentito unicamente il delivery, salvo che sia diversamente previsto a livello locale), mentre quella di cui al Cod. Ateco 10.72.00 (produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati) è consentita, essendo espressamente inclusa nell’elenco di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020.

Tuttavia, occorre tener presente che la seconda attività (quella di produzione) non abilita di per sé anche alla vendita al dettaglio. Dunque, è ragionevole ritenere che, nel caso di specie, la sospensione dell’attività di somministrazione implichi anche l’impossibilità temporanea di svolgere attività di vendita per asporto degli alimenti, i quali possono invece continuare ad essere prodotti e, eventualmente, consegnati a domicilio (in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del DPCM 1° aprile 2020).

Quanto detto è confermato anche da una delle FAQ del Governo (cui sopra si è già fatto riferimento), che per maggiore comodità le riporto qui di seguito:

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.

Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono un ristoratore con albergo del Friuli Venezia Giulia, volevo sapere se avete indicazioni precise sulla possibilità o meno di fornire i pasti alle ditte convenzionate (tipo imprese edili) che lavorano nei cantieri in zona. Non si capisce se basta avere i contratti oppure bisogna avere codice Ateco 56.29.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, sino al 3 maggio 2020 (salvo nuovi provvedimenti) “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Dunque, dal tenore letterale della disposizione citata, tra le attività che svolgono servizi di ristorazione, sembra potersi sostenere che possano proseguire la loro ordinaria attività unicamente:

– le mense con Codice Ateco 56.29.2

– catering continuativo su base contrattuale con Codice Ateco 56.29.20.

Per poter operare nel senso indicato, pertanto, non sembra possibile poter prescindere dal possesso del Codice Ateco 56.29.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Siamo un ristorante chiuso. Abbiamo intenzione di iniziare il delivery. È possibile utilizzare per la consegna i dipendenti con contratto di apprendistato come aiuto cuoco?

RISPOSTA

Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio l’esercente deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. E’ quindi opportuno che l’azienda si rivolga al professionista che l’ha supportata nel redigere il manuale HACCP, in modo da poterlo aggiornare, inserendo nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In merito al suo quesito, considerato che all’apprendistato si applica la medesima disciplina normativa prevista per le altre classificazioni contrattuali, riteniamo di conseguenza possibile adibire a consegne l’aiuto cuoco. Inoltre, non esiste uno specifico divieto in tal senso, sia da un punto di vista normativo che contrattuale.

Resta inteso che il dipendente dovrà rispettare pedissequamente le misure di prevenzione individuate nel Manuale d’autocontrollo.

E’ ragionevole ritenere che sia sufficiente che sul modulo dell’autocertificazione il dipendente dichiari di essere in servizio (è possibile portare con sé la lista degli indirizzi presso cui si svolgerà/si è svolto il servizio).

Per completezza di informazione, per quanto riguarda la copertura assicurativa per lo spostamento, da un controllo è emerso che per le attività della voce di classificazione INAIL 0110/Commercio e in particolare per quelle della voce 0210 (Ristoranti, trattorie, pizzerie, anche da asporto, al taglio e con somministrazione. Birrerie. Bar; torrefazione del caffè; pasticcerie e gelaterie; paninoteche; creperie; enoteche con somministrazione; rosticcerie, friggitorie. Ristorazione in self-service; mense e servizi di fornitura di pasti preparati, tavola calda compreso l’eventuale servizio di bar. Fast food. Servizi di catering) è espressamente ricompreso il servizio di consegna ai clienti a domicilio. Non è quindi necessaria alcuna comunicazione all’Inail relativamente alla variazione classificativa e della relativa tariffa applicata

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un laboratorio gastronomico (cod ateco 56.10.20) a Guidonia Montecelio (RM) e vorrei sapere se posso fare consegne a domicilio.

Attualmente emetto fatture e non scontrini, ma data l’esigenza di fare le consegne con piattaforme come deliveroo e just eat, devo acquistare un registratore di cassa perché loro lavorano solo tramite scontrino fiscale da dare ai loro corrieri. Posso emettere scontrini anche io che ho un laboratorio che non ha accesso al pubblico, ma volendo solo vendere online?

RISPOSTA

La consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo, né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali (cfr. a conferma le FAQ del Governo). Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.

Fino al prossimo 3 maggio (salvo nuovi provvedimenti), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui anche le attività con il Codice Ateco da lei indicato), per le quali, tuttavia, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Pertanto, in merito al suo quesito, le confermiamo che può svolgere a pieno titolo l’attività di consegna a domicilio delle bevande e degli alimenti che normalmente commercializza in base alla sua classificazione commerciale, con gli ordinari adempimenti fiscali.

20-04-2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono il titolare di un piccolo bar in provincia di Bologna. Vorrei avere una risposta sul fatto che stanno dicendo che darebbero questo finanziamento di 25.000 euro a chiunque lo chieda senza esaminare garanzie o altro. Ho chiamato tutto il giorno per avere delucidazioni tutti quelli che potevo chiamare compreso il commercialista e la banca mi ha risposto che il finanziamento è a discrezione dell’istituto di credito …… Chi ha il potere di obbligare le banche a dare il finanziamento?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art 13 del D.L. n. 23/2020, c.d. D.L. Liquidità è stato previsto un potenziamentodel Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, con la previsione, tra l’altro, di una garanzia statale automatica e gratuita, a copertura del 100% dei finanziamenti di importo non superiore a 25 mila euro, sempre che l’importo non superi il 25% dell’ammontare dei ricavi.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul suo sito il modulo (clicca qui per scaricarlo) che le imprese interessate dovranno scaricare, compilare e inviare per email (anche non certificata) alla banca o al confidi alla/al quale intendono richiedere il finanziamento.

Come anticipato, per tale tipo di finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Le banche, pertanto, potranno erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. Tuttavia, è bene sottolineare che le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento (in tal senso già SOLE 24 ORE), ragion per cui è nelle loro facoltà svolgere comunque l’attività istruttoria ritenuta più opportuna.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei gentilmente Informazioni sui canoni di locazione dei negozi ? Perché non lavorando non trovo giusto continuare a pagare un affitto per un negozio che non utilizzo da due mesi ! Come posso fare? Anche perché ho pagato già marzo e adesso anche aprile! Ma non ho più fondi e la proprietaria non vuole sentire ragioni.

RISPOSTA

l’art. 65 del D.L. n. 18/2020 – c.d. Cura Italia – ha previsto per i titolari di negozi e botteghe un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, che ha come beneficiari tutti gli esercenti attività d’impresa, eccetto le attività indicate agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (quelle cioè che hanno potuto proseguire la propria attività).

La misura è operativa unicamente con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Sul punto, le segnalo che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia, ha istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Come reso noto anche dagli organi di stampa, la Federazione ha già fatto presente alle Istituzioni la necessità di intervenire in maniera più decisa in favore degli esercenti, riconoscendo ulteriori misure di sostegno finanziario al pagamento degli affitti e ampliando il suindicato credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale per tutto il 2020.

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono responsabile di un ristorante di Torino volevo chiedervi se ci fossero gia’ delle indicazioni per le modalità di riapertura delle attività di somministrazione in FASE 2 . Mi chiedevo se ci fossero indicazioni più precise sulla distanza tra i tavoli e/o tra gli ospiti del nostro locale. La distanza preannunciata dei due metri deve essere mantenuta tra i diversi tavoli? Quali indicazioni ci sono invece tra i diversi commensali all’interno del medesimo tavolo??? Un tavolo da quattro persone che distanza devono avere tra loro?

RISPOSTA

Per quel che concerne la fase della riapertura, che si auspica possa realizzarsi al più presto, nelle interlocuzioni ministeriali di questi giorni è emersa l’alta probabilità che nella fase iniziale sarà richiesto alle imprese di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, degli ambienti di lavoro e, presumibilmente, anche dei clienti.

La Federazione sta già approfondendo questo tema per proporre Protocolli efficaci e sostenibili da parte dei nostri operatori, anche in considerazione delle specificità caratterizzanti le singole tipologie di impresa del comparto.

La invitiamo a contattare l’Associazione di Torino territorialmente più vicina ai seguenti riferimenti

Tel. 011/5604711 – 55161 e-mail info@epat.it con la quale potrà anche verificare eventuali atti di indirizzo specifici da parte delle Autorità locali.

17/4/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

Scrivo da parte di un gruppo di persone , abbiamo un contratto a tempo determinato a chiamata che si rinnova quasi automaticamente ogni sei mesi.
La nostra azienda aderisce al F.I.S.e ora ha avviato la richiesta all’Inps ma ci dice che non ha ancora ricevuto risposta. Il nocciolo della domanda è avendo in essere un contratto di lavoro iniziato il 7 Gennaio 2020 abbiamo diritto solo all’indennita’ sulle giornate lavorate nel 2020 oppure valgono anche quelle del 2019?

RISPOSTA

L’INPS sta autorizzando progressivamente le domande, auspichiamo che possa fare in fretta.

L’indennità è erogata in funzione delle settimane richieste nella domanda (massimo 9) per tutti i dipendenti in forza al 17 marzo, a prescindere dalle giornate lavorate precedentemente.

DOMANDA – AREA LEGALE

Siamo un panificio, pasticceria, caffetteria. Siamo ovviamente chiusi per quanto riguarda la parte della somministrazione, vorremmo però capire se in questo momento è possibile effettuare l’asporto per quanto riguarda la caffetteria, visto che i nostri clienti comunque acquistano già merce da asporto come ad esempio pizza, bibite etc.

RISPOSTA

Le attività con Codice Ateco 56.00 (tra cui anche le caffetterie 56.30.00) attualmente non possono fare vendita per asporto degli alimenti e delle bevande che normalmente somministrano, ma unicamente effettuare consegne a domicilio.

Nel caso di attività c.d. miste di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad altre commerciali consentite (quale ad esempio, esercizio di vendita al dettaglio di alimenti di cui al codice ateco 47.2), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è sospesa, mentre, è possibile continuare la/e attività consentita/e.

Tutto ciò premesso, attività come la sua possono restare aperte al pubblico unicamente per la vendita delle categorie merceologiche che non sono oggetto di sospensione, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di vendere caffè e simili in modalità asporto.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno, volendo affiancare alla mia attività di ristorazione anche la vendita al dettaglio, per poter proporre e valorizzare i prodotti dei miei fornitori, cosa dovrei fare? mi hanno detto di aggiungere un ateco secondario di vendita al dettaglio. quale codice dovrei aggiungere?

RISPOSTA

fino al prossimo 3 maggio (salvo nuovi provvedimenti), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, i servizi di ristorazione (vale a dire, le attività contraddistinte con il codice ateco 56, tra cui bar e ristoranti) devono rimanere chiusi al pubblico; questi, dunque, non possono fare vendita per asporto degli alimenti e delle bevande, ma unicamente effettuare consegne a domicilio, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

Discorso diverso deve farsi per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari con Codice Ateco 47.2, i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z) e dell’allegato 1, possono rimanere aperti al pubblico, dovendosi, tuttavia, limitare alla vendita delle categorie merceologiche espressamente consentitegli dalla qualificazione commerciale d’appartenenza. Tra dette attività, a titolo esemplificativo, figurano:

    • cod. ate. 47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;
      • cod. ate. 47.24.10 – Commercio al dettaglio di pane.

Rispetto a quanto richiesto, tuttavia, le segnalo che in alcune realtà territoriali (cfr. l’Ordinanza dello scorso 13 aprile della Regione Veneto), è stato previsto che negli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari sia ammessa esclusivamente la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima dell’inizio della crisi epidemiologica in corso. Non è da escludere, quindi, che anche nel suo territorio d’appartenenza possano esser state previste temporanee restrizioni circa, ad esempio, la possibilità di aggiungere codici ateco secondari. Per questa ragione, la invito a contattare l’Associazione di Torino territorialmente a lei più vicina Epat – Tel. 011/5604711 – 55161 e-mail info@epat.it, alla quale potrà chiedere maggiori delucidazioni.

DOMANDA – AREA LEGALE

Gestisco un ristorante della provincia d’Ancona, ci stiamo organizzando per consegnare i pasti a domicilio. Volevo sapere se è vero che siamo obbligati a farli solo con la macchina intestata alla ditta, oppure si potrebbe usare anche un altro mezzo se eventualmente le ordinazioni fossero tante

RISPOSTA

Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio l’esercente deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. E’ quindi opportuno che l’azienda si rivolga al professionista che l’ha supportata nel redigere il manuale HACCP, in modo da poterlo aggiornare, inserendo nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In merito al suo quesito, dagli approfondimenti effettuati, non risulta sussista alcun obbligo di legge in ordine alla necessità di utilizzare esclusivamente un mezzo di trasporto aziendale; come sopra anticipato, dovrà essere l’esercente ad individuare nel piano d’autocontrollo le misure da adottare, anche per quel che riguarda il trasporto fatto direttamente dall’azienda: in altri termini, occorrerà valutare con il professionista di cui sopra se per trasportare il cibo in macchina, anche in considerazione della precisa tipologia di pietanza oggetto di delivery, occorra un vano specifico, o se l’utilizzo di borse termiche sia una misura di prevenzione di per sé sola idonea a garantire l’igiene e la corretta conservazione degli alimenti.

Tuttavia, data la delicata emergenza sanitaria, le consigliamo di rivolgersi all’associazione di Ancona

Tel. 071/22911551 – e-mail ancona@confcommerciomarchecentrali.it per ulteriori delucidazioni e di confrontarsi con la Prefettura e/o con le Autorità sanitarie locali, al fine di evincere se, in considerazione di specifiche esigenze sanitarie territoriali, siano o meno stati adottati provvedimenti o atti di indirizzo più restrittivi rispetto a quello nazionale

16/4/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un’attività di pizzeria a taglio a Roma, vorrei sapere se è possibile stare aperti facendo entrare una persona alla volta.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, i servizi di ristorazione (tra cui i bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticcerie, ecc) sono attualmente sospesi fino al prossimo 3 maggio e, quindi, devono rimanere chiusi al pubblico; agli stessi è però concessa la possibilità di fare consegne a domicilio, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

Allo stato il takeaway (o vendita per asporto) non è dunque consentito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con Codice Ateco 56 (es. bar, ristoranti, pizzerie, anche al taglio, ecc.).

DOMANDA – AREA LEGALE

Si chiede se la comunicazione preventiva (PEC) al Prefetto riguardi anche i pubblici esercizi che effettuano attività di consegna a domicilio e se la suddetta debba intendersi “continuativa” e non “una tantum” da ripetere –cioè- per ogni giornata in cui si intenda comunque effettuare l’accesso ai locali.

Si nota inoltre come il testo non faccia espresso riferimento alla figura del titolare …

RISPOSTA

Stando al tenore letterale della disposizione, la comunicazione al Prefetto di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020, riguarda l’accesso ai locali per le attività produttive sospese per lo svolgimento di attività:

    • di vigilanza;
      • conservative e di manutenzione;
      • di gestione dei pagamenti;
      • di pulizia e sanificazione;
      • di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;
      • di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Ciò premesso, con riferimento all’accesso ai locali dell’azienda di pubblico esercizio per effettuare l’attività di ristorazione funzionale alla consegna a domicilio, in assenza di un’espressa interpretazione istituzionale di segno opposto, è ragionevole ritenere che non sia necessaria alcuna comunicazione al Prefetto, trattandosi, allo stato, di un servizio accessorio esplicitamente consentito ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM di cui sopra.

Tale posizione risulta coerente anche dalla lettura della FAQ governativa (sezione pubblici esercizi e attività commerciali), pubblicata all’indomani dell’adozione del DPCM in parola, ove, con riferimento all’attività di consegne a domicilio di alimenti e bevande, viene ribadita che gli esercenti non devono presentare una nuova SCIA né chiedere un’autorizzazione specifica per effettuare delivery.

Tuttavia, data la delicata emergenza sanitaria in cui ci troviamo, potrebbe risultare utile un confronto con la Prefettura locale volta a condividere il percorso interpretativo sopra esposto e che, ad avviso di chi scrive, rimane comunque l’unico meritevole di pregio.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere se è possibile che a Genova le pasticcerie possano aprire per fare attività di vendita in negozio d’asporto? A me non torna? Potete dirmi qualcosa?

RISPOSTA

Fino al prossimo 3 maggio (salvo nuovi provvedimenti), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Pertanto, tra le attività la cui sospensione è espressamente citata, vi rientrano anche le “pasticcerie” e, sebbene non esplicitato, è ragionevole che occorra riferirsi a quelle aventi codice Ateco 56.10.30. Queste, dunque, non possono fare vendita per asporto degli alimenti e delle bevande che normalmente somministrano, ma unicamente effettuare consegne a domicilio, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

Tuttavia, occorre considerare che tra le attività non sospese – e che quindi possono continuare ad effettuare attività di vendita al dettaglio – ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z) e dell’Allegato 1 del suindicato DPCM, rientrano gli esercizi di “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)” che include anche la sottocategoria 47.24.20 del “Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria”.

Per completezza, è bene altresì sottolineare che risultano consentite anche le attività di produzione di pasticceria fresca (aventi codice Ateco 10.71.20) in quanto rientranti nell’Allegato 3 del DPCM (che individua le altre attività produttive che rimangono consentite).

Dunque, se da un lato le attività di pasticceria rientranti nel codice Ateco dei servizi della ristorazione al pubblico (56.10.30) sono sospese, quelle aventi codice Ateco del commercio al dettaglio (47.24.20) possono proseguire la propria attività di vendita.

DOMANDA – AREA SINDACALE

In pratica i dipendenti a cui era scaduto il contratto e a chi non l’ho potuto rinnovare in quanto post 23/2 (con relativa liquidazione) ora invece potevano essere rinnovati e continuare la cassa?

https://www.facebook.com/fipe.confcommercio/posts/3174998379200595?comment_id=3175008112532955

RISPOSTA

Gli ammortizzatori sociali sono erogabili ai dipendenti che sono in forza al 17/3, quindi come dice lei anche a quei dipendenti a cui è stato rinnovato il contratto dopo il 23/2.

Si precisa che la previsione non è in vigore in virtù del messaggio INPS in questione ma è stata introdotta dal d.l. “liquidità” dell’8 aprile 2020 n. 23.

15/4/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Salve sono il titolare di una Trattoria (cod.ATECO 56.10.11).

Vorrei sapere se agli operai delle ditte con le quali ho stipulato un contratto di somministrazione di alimenti e bevande posso dare da mangiare.
P.S. in zona non ci sono mense e il DPCM del 11/03/2019 ART1 COMMA 2 che cita (sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo SU BASE CONTRATTUALE, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro) è abbastanza interpretabile.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, sino al 3 maggio 2020 (salvo nuovi provvedimenti) “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Dunque, dal tenore letterale della disposizione citata, tra le attività che svolgono servizi di ristorazione, possono proseguire la loro ordinaria attività unicamente:

– le mense con Codice Ateco 56.29.2

– catering continuativo su base contrattuale con Codice Ateco 56.29.20.

Sempre alla luce della norma citata, attualmente le attività con Codice Ateco 56.10.11 risultano autorizzate a svolgere unicamente la consegna a domicilio.

Ad ogni modo, la invito a contattare l’Associazione di Udine territorialmente a lei più vicina, Tel. 0432/538700 – e-mail info.udine@ascom.ud.itcon la quale potrà anche verificare eventuali atti di indirizzo specifici da parte delle Autorità locali.

DOMANDA – AREA LEGALE

Io ho un bar ricevitoria (lottomatica sisal ricarica tessere autobus pagamento bollette e ricariche) a Roma, vorrei sapere se posso fare consegna a domicilio per il bar, e se posso lasciare la ricevitoria aperta seguendo le norme igienico sanitarie anche se non sono tabacchi?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, i servizi di ristorazione (tra cui i bar) sono attualmente sospesi fino al prossimo 3 maggio e, quindi, devono rimanere chiusi al pubblico; agli stessi è però concessa la possibilità di fare consegne a domicilio, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

Nel caso di attività c.d. miste di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad altre commerciali consentite (quale ad esempio, tabaccai con codice ateco 47.2), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande rimane sospesa, mentre, è possibile continuare la/e attività consentita/e.

Nel caso di specie, quanto all’attività di ricevitoria, in primo luogo deve verificare se il codice ateco in suo possesso sia o meno ricompreso nell’elenco di attività che possono restare aperte al pubblico, ai sensi degli allegati 1 e 2 del DPCM sopra citato. Se si trattasse del Cod. Ateco 92.00.01 “RICEVITORIE DEL LOTTO, SUPERENALOTTO, TOTOCALCIO ECCETERA”, non rientrando in nessuno degli allegati summenzionati, è da ritenere che debba restare chiusa anche tale attività

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno Vi contatto per chiedere se avete delle linee guida di riapertura per gelaterie Per noi è complicato già capire a quale categoria siamo assimilati ( bar o ristoranti) e quindi anche in tema riapertura cosa dovremo seguire Inoltre è difficile orientarsi fra i dispositivi necessari a dipendenti e clienti Per ultimo ho difficoltà a comprendere come può essere compatibile il consumo di gelato da passeggio con l obbligo delle mascherine( si prevede la possibilità di solo asporto forse?) Vi ringrazio in anticipo siete diventati per me un vero punto di riferimento per districarmi in questo mare di difficoltà e burocrazia

RISPOSTA

Fino al prossimo 3 maggio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, i servizi di ristorazione (vale a dire, le attività contraddistinte con il codice ateco 56, e quindi anche le gelaterie con cod. ate. 56.10.3) devono rimanere chiusi al pubblico; tuttavia, gli stessi possono effettuare consegne a domicilio, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

In ordine all’attività di delivery segnalo che la Federazione ha messo a disposizione dei propri associati “ristoacasa” una vetrina digitale tramite cui i consumatori possono geolocalizzare i locali con servizio di food delivery, l’iniziativa è consultabile al seguente link

Per quel che concerne la fase della riapertura, che si auspica possa realizzarsi al più presto, nelle interlocuzioni ministeriali di questi giorni è emersa l’alta probabilità che nella fase iniziale sarà richiesto alle imprese di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, degli ambienti di lavoro e, presumibilmente, anche dei clienti.

La Federazione sta già approfondendo questo tema per proporre Protocolli efficaci e sostenibili da parte dei nostri operatori, anche in considerazione delle specificità caratterizzanti le singole tipologie di impresa del comparto.

DOMANDA – AREA LEGALE

La mia attività si occupa di consegne a domicilio. (di cibo)

Non avendo dispositivi dpi e non trovandoli in commercio, posso fornire ai miei dipendenti dispositivi “realizzati per la collettività” come da decreto del governo? In pratica quasi il 100 % delle mascherine che ad oggi si trovano sul mercato? O se non trovo dpi non posso nemmeno proseguire l’attività?

RISPOSTA

Per quel che riguarda la normativa di livello nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera aa) del DPCM 10 aprile 2020, i servizi di ristorazione (Cod. Ate. 56) sono sospesi, ma possono proseguire a fornire il servizio di consegne a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento, che di trasporto”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. dd), a tutti gli esercizi commerciali la cui attività non sia sospesa, è raccomandata, altresì, l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5, tra le quali figura anche l’utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi di lavorazione laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

E’ bene, altresì, fare riferimento all’accordo quadro per l’applicazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, a norma del quale “è obbligatorio indossare le mascherine nei reparti, in cui non è possibile assicurare la distanza di sicurezza ed, in particolare l’azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse ed in ogni caso in conformità con quanto previsto dall’OMS”.

Sul punto, come avrà notato, tutti i riferimenti normativi citati fanno un generico riferimento alle mascherine, senza individuare alcuna precisa tipologia delle stesse.

10/4/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

A seguito delle previsioni del DL 23/2020 (art. 41) per cui si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 le tutele in materia di FIS, CIGD ecc., si chiede se le pratiche già avviate siano integrabili o se sia necessario presentarne di nuove.

RISPOSTA

La disposizione di cui all’art. 41 del DL 23/2020, trattandosi di un intervento “estensivo” con effetti anche retroattivi, comporta che le domande già presentate siano integrabili con riferimento ai dati dei lavoratori interessati.

DOMANDA – AREA LEGALE

La presente per chiedere cortese delucidazione in merito alla possibilità di un pubblico esercizio che effettua attività di consegna a domicilio stante l’attuale normativa di emergenza (ex covid-19) di accedere a determinate forme di sostegno economico riservate alle imprese che hanno subito provvedimenti di chiusura per legge.

In particolare si evidenzia che la concessione di contributi (es: credito d’imposta locazioni, altri contributi regionali, ecc …) avviene nei confronti delle imprese “chiuse” (appunto !) ai sensi di quanto disposto dai diversi atti normativi che si sono succeduti in queste settimane.

Si verifica però che l’operatività di tante aziende di pubblico esercizio –ancorchè chiuse al pubblico- continua a manifestarsi, in maniera anche economicamente evidente, tramite attività di consegna a domicilio.

Ciò premesso sorge dubbio interpretativo sulla possibilità delle suddette imprese di sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel dichiarare di rientrare tra le attività con diritto ai benefici del caso.

RISPOSTA

Per quel che concerne il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020, ha come beneficiari tutti gli esercenti attività d’impresa, eccetto le attività indicate agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Dunque, le attività di pubblico esercizio non indicate nei suddetti allegati rientrano a pieno a titolo tra quelle che possono beneficiare di suddetta misura, a nulla rilevando il fatto che abbiano continuato ad effettuare il servizio con consegne a domicilio.

Ci si riferisce, ad esempio, a tutte le attività con codice Ateco 56 (quindi bar, ristoranti ecc.).

Sperando di fare cosa utile, le ricordo che la misura consiste in un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) e che è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Sul punto, vale la pena segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia, ha istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Per quel che concerne le altre misure adottate a livello regionale, al fine di effettuare una valutazione circa i possibili beneficiari, occorrerebbe indagare sui relativi testi normativi.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per segnalare che il sito web della FIPE è costantemente aggiornato con i Provvedimenti e gli atti di indirizzo forniti dal Governo e dai vari Ministeri, oltre alle interpretazioni via via fornite dalla Federazione.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere se vista l’ordinanza nel Lazio per le giornate di Pasqua e Pasquetta , è possibile il servizio delivery per pizzerie.

RISPOSTA

l’Ordinanza della Regione Lazio emanata nella giornata di ieri, dispone il divieto di apertura nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 per gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con l’articolo 1 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Non vi è nessun riferimento all’attività di delivery che, dunque, sembrerebbe poter proseguire.

Ad ogni modo, si consiglia di contattare l’associazione di categoria di Roma fipe@confcommercioroma.it; roma@confcommercio.it tel 06-684371 territorialmente competente alla quale potrà chiedere maggiori delucidazioni in ordine all’interpretazione del dato normativo fornita dalle Autorità locali.

Sul sito web della FIPE può consultare anche le FAQ Governative e dei vari Ministeri, oltre alle interpretazioni via via fornite dalla Federazione.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere se vi è obbligo di indossare DPI da parte del Pizzaiolo che lavora con forno a legna..

RISPOSTA

A livello nazionale tale obbligo non è espressamente previsto.

Ad ogni modo, la invito a contattare l’Associazione territorialmente competente i cui riferimenti può trovare al seguente link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale, alla quale potrà chiedere se a livello regionale sia stata prevista una disciplina maggiormente restrittiva.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per segnalare che il sito web della FIPE (https://www.fipe.it/) è costantemente aggiornato con i Provvedimenti e gli atti di indirizzo forniti dal Governo e dai vari Ministeri, oltre alle interpretazioni via via fornite dalla Federazione.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere come si deve procedere per la sanificazione per covid dei locali. Normale pulizia con alcol candeggina e poi apparecchi a norma per sanificare l’ambiente “ozono”?

RISPOSTA

Al momento non sono previste specifiche misure sanitarie per i pubblici esercizi, ma nelle interlocuzioni ministeriali di questi giorni è emersa la probabilità di chiedere alle imprese di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, degli ambienti di lavoro e probabilmente, nella primissima fase di riapertura, anche dei clienti.

La Federazione sta già approfondendo questo tema per proporre Protocolli efficaci e sostenibili da parte dei nostri operatori, nella speranza di poter adeguatamente preparare gli associati per la fase 2, il cui inizio ancora non è stato definito.)

La invitiamo a contattare la nostra Associazione territorialmente competente i cui riferimenti può trovare al seguente link https://www.fipe.it/trentino-alto-adige/trentino-alto-adige alla quale potrà chiedere se, in considerazione della specificità dell’emergenza sanitaria, a livello locale siano stati adottati protocolli o specifici atti di indirizzo

8/4/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Rispetto alle utenze luce e gas è stata prevista qualche sospensione per il pagamento delle bollette per le società?

RISPOSTA

Al momento ci risulta sia stata prevista la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento relativi alle utenze di acqua, luce, gas e rifiuti, unicamente per gli undici Comuni della “prima zona rossa” (trattasi, in particolare, dei Comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, e del Comune di Vo’, in Veneto). La misura è contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 9/2020.

Per il resto del territorio nazionale, tuttavia, sebbene non sia stata prevista la sospensione del pagamento delle bollette, si segnala che l’Arera (l’Autorità di regolazione) ha previsto che nel periodo tra il 10 marzo e il 13 aprile 2020, nell’ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas, e acqua non si applichi la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020 (cfr. Delibera 60/2020/R/com – testo coordinato con le modifiche introdotte con Delibera 117/2020/R/COM). Nel caso in cui il gestore abbia già eseguito una sospensione del servizio, dovrà riattivare tempestivamente la fornitura sospesa.

Quindi, in sostanza, di fronte al mancato pagamento delle bellette il gestore non potrà procedere ai distacchi delle utenze per morosità.

Le segnaliamo che il sito web della FIPE è costantemente aggiornato con i Provvedimenti e gli atti di indirizzo forniti dal Governo e dai vari Ministeri, oltre alle interpretazioni via via fornite dalla Federazione.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Laddove è permessa la vendita a domicilio, per un dipendente con mansione di cameriere, pizzaiolo o operaio ecc., che svolge la consegna a domicilio con mezzo aziendale, il datore di lavoro deve informare l’Inail per il cambio di mansione?

RISPOSTA

Per il personale citato nelle attività di pubblico esercizio è espressamente ricompresa la mansione della consegna ai clienti a domicilio. Non è quindi necessaria alcuna comunicazione all’Inail relativamente alla variazione classificativa e della relativa tariffa applicata.

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono il titolare di un ristorante pizzeria sito in Lignano Sabbiadoro.

In attesa della riapertura per la stagione estiva vorrei chiedere informazioni su nuove norme anti covid per ristoranti.

Se ci sono da fare aggiornamenti riguardo ai corsi sia per titolari che per dipendenti.

RISPOSTA

Al momento non sono previste specifiche misure sanitarie per i pubblici esercizi, ma nelle interlocuzioni ministeriali di questi giorni è emersa la probabilità di chiedere alle imprese di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, degli ambienti di lavoro e probabilmente, nella primissima fase di riapertura, anche dei clienti.

La Federazione sta già approfondendo questo tema per proporre Protocolli efficaci e sostenibili da parte dei nostri operatori, nella speranza di poter adeguatamente preparare gli associati per la fase 2, il cui inizio ancora non è stato definito.

Si coglie l’occasione per segnalare il sito web della Federazione e le consigliamo di consultare anche le FAQ Governative e dei vari Ministeri, oltre alle interpretazioni via via fornite dalla Federazione.

Per maggiori delucidazioni può inoltre sempre rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente a lei più vicina, i cui contatti sono reperibili al seguente link https://www.fipe.it/friuli-venezia-giulia/friuli-venezia-giulia

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono il titolare di una pizzeria trattoria in centro a Verona. Vorrei informazioni sui Risto Bond in quanto mi farebbe comodo, in questo brutto periodo, cercare di aumentare la mia liquidità

RISPOSTA

In merito al suo quesito la informiamo che siamo in procinto di lanciare l’iniziativa e la terremo aggiornata appena usciremo con la notizia.

Ad ogni modo le consigliamo di consultare il sito web della Federazione che viene costantemente aggiornato.

7/4/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

volevo sapere se noi che abbiamo sede in zona rossa (Pescara) potevamo fare delivery anche fuori dalla stessa e sopratutto se possibile uscire dal comune di appartenenza per spostarsi in altri comuni limitrofi insistenti sempre in zona rossa

RISPOSTA

ai sensi delle Ordinanze nn. 15 e 18 del Presidente della Regione (rispettivamente, del 25 e del 29 marzo), per quel che concerne la circolazione delle persone nei territori della zona rossa abruzzese, risulta vigente il seguente regime:

    • Autorizzazioni in ingresso: ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 15 del 25 marzo 2020, è consentito l’ingresso in un Comune “zona rossa” previa autorizzazione del relativo Sindaco:

– al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione;

– a qualunque altro cittadino per motivazioni che saranno oggetto di valutazione del Sindaco.

    • Autorizzazione in uscita: ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 18 del 29 marzo 2020, è consentita l’uscita da un Comune “zona rossa”, previa autorizzazione del relativo Sindaco sulla base di proprie valutazioni:

– al personale impiegato in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 a fronte di evidenze rappresentate dai datori di lavoro in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego del suddetto personale e dell’impossibilità di suo reperimento al di fuori della zona rossa.

– i cittadini che devono uscire da un Comune posto in “zona rossa” per entrare in un altro Comune “posto in zona rossa” devono richiedere due autorizzazioni, la prima al Sindaco del Comune da cui intendono uscire e la seconda al Sindaco del Comune in cui intendono entrare.

    • Sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione del Sindaco:

– personale sanitario, volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;

– cittadini solo se in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;

– personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa.

Ciò premesso, le consigliamo di rivolgersi alla nostra Associazione territoriale di Pescara a lei più vicina per verificare se, in merito alla sua richiesta, sono stati emanati anche specifici chiarimenti da parte della Prefettura locale. Per maggiore comodità, segnaliamo i riferimenti Tel. 085/4313620

e-mail info@confcommerciopescara.itpescara@confcommercio.it

DOMANDA – AREA LEGALE

Siamo attività cod.ateco 56.3, siamo bar caffetteria enoteca con cucina attrezzata potendo trasformare alimenti.
La mia richiesta è se fosse per noi consentita la consegna di pasti e prodotti alimentari in questo periodo di emergenza.

RISPOSTA

ai sensi dell’art. 1, comma 1, pto 2) del DPCM 11 marzo 2020 (la cui efficacia è stata estesa fino al prossimo 13 aprile dal DPCM del 1° aprile 2020) le attività con codice Ateco 56 (come bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ecc.) sono sospese e, quindi, chiuse al pubblico, mentre “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Dunque attualmente, le attività di cui sopra indicate non possono vendere i pasti in modalità take away (o d’asporto), essendo consentito unicamente il servizio di consegne a domicilio, fatte salve eventuali ulteriori restrizioni imposte per specifiche esigenze locali dalle Autorità territoriali.

Sul punto, è bene considerare che l’Ordinanza della Regione Lombardia dello scorso 4 aprile, all’art. 1.2 lett. g) ha previsto che “la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 […]. Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro”.

La medesima Ord. ha altresì previsto l’obbligo per tutti i cittadini di indossare la mascherina o altro indumento idoneo a coprire naso e bocca, ragion per cui anche chi effettuerà materialmente le consegne dovrà indossare tali dispositivi di protezione.

Inoltre, è bene considerare che la Prefettura potrebbe aver adottato ulteriori provvedimenti in ordine al tema in parola; la invitiamo pertanto a contattare l’Associazione territoriale di Bergamo, i cui riferimenti sono Tel. 035/4120111 – e-mail info@ascombg.it alla quale potrà chiedere ulteriori delucidazioni.

Cogliamo l’occasione della presente per segnalare che al link https://www.ristoacasa.net/

è possibile inserire gratuitamente la propria attività tra quelle che effettuano il delivery

6/4/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere con più precisione se io come artigiano, avendo un laboratorio di sola pasticceria a Napoli, posso produrre pastiere,(CON ORDINI ON-LINE) e consegnarle a domicilio. Seguendo le dovute normative sanitarie. Codice ateco 56.10.3 Vedo che panettieri e cioccolaterie lo fanno.

RISPOSTA

In data 03.04.2020 la Giunta Regionale della Campania ha emanato una nuova Ordinanza che conferma quanto già previsto con le precedenti Ordinanze del 12 marzo e del 28 marzo 2020, in ordine alla sospensione delle “attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”.

L’Ordinanza, già efficace dallo scorso 3 aprile, resterà in vigore fino al prossimo 13 aprile (salvo nuovi provvedimenti).

Per quel che riguarda il territorio campano viene, dunque, confermato, il divieto di effettuare consegne a domicilio per gli esercizi di cui sopra.

E’ altresì importante segnalare che nella giornata di ieri è stato emanato il chiarimento n. 15 (che trova allegato alla presente) nel quale, tra l’altro, si precisa che “la sospensione delle attività e dei servizi è riferita anche alle vendite on line nonché alle attività dei relativi laboratori. Si conferma, pertanto, che risulta vietata l’ attività di laboratorio di prodotti dolciari e simili.

Alla luce di quanto considerato, devo purtroppo riferirle che la sua attività (Cod. Ateco 56.10.3) rientra tra quelle attività per le quali la Regione Campania ha disposto, oltre al divieto di apertura al pubblico (già previsto dalla normativa nazionale), anche il divieto di effettuare consegne a domicilio o vendita on line. In ogni caso, dato che la normativa Regionale è in continua evoluzione e segue le specifiche necessità sanitarie locali, la invitiamo dunque a contattare l’associazione territorialmente a lei più vicino, reperibile ai seguenti riferimenti Tel. 081/7979111 e-mail campania@confcommercio.it; marcocantarella64@gmail.com;

DOMANDA – AREA LEGALE

Abito a Cecchina di Albano Laziale e Il mio bar a Lanuvio è chiuso dal 12/03/20 come da DPCM. Posso periodicamente andare in macchina, con autocertificazione a controllare: arrivo posta, stato degli impianti e del locale, funzionamento congelatori e frigoriferi, alimenti e bevande scaduti, in scadenza o deteriorati?

RISPOSTA

Considerate le ampie limitazioni alla libertà di circolazione delle persone previste dalla decretazione d’urgenza delle ultime settimane, è ragionevole ritenere che le attività da lei indicate possano ritenersi consentite qualora risultassero indifferibili ed urgenti.

D’altra parte, anche le FAQ pubblicate sul sito web del Governo, stabiliscono che “.. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.”

Per chiedere maggiori delucidazioni può contattare l’Associazione di Roma territorialmente competente fipe@confcommercioroma.it; roma@confcommercio.it tel. 06-684371

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un pane caffè a Milano vorrei sapere se è possibile innanzitutto vendere pane e sapere se è possibile vendere caffè cappuccini solo da asporto; ho la possibilità di effettuare un servizio takeaway tenendo la porta centrale chiusa.

RISPOSTA

Allo stato il takeaway (o vendita per asporto) non è consentita agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con Codice Ateco 56 (es. bar, ristoranti ecc.), ai quali è invece concesso solo il delivery (consegne a domicilio). Pertanto, se il Codice Ateco dell’attività risponde al 56, il locale dovrà restare chiuso al pubblico (potendo solo fare servizio di consegne a domicilio).

Nel caso in cui, invece, il locale abbia un Codice Ateco ricompreso fra quelli indicati nell’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 (es. 47.24.10 – Commercio al dettaglio di pane in esercizi specializzati) – che individua le attività commerciali consentite – è ragionevole ritenere che l’attività di vendita per asporto possa proseguire (garantendo la sicurezza interpersonale di un metro), mentre dovrà esser sospesa l’attività di somministrazione o di consumo immediato di alimenti e bevande.

Le consigliamo di contattare l’associazione di Milano territorialmente competente ai seguenti riferimenti:

EPAM C.so Venezia 51 20121 MILANO tel 02/7750343 02/7750229 email epam@unione.milano.it

DOMANDA – AREA LEGALE

Si parla su Repubblica di ristoranti che diventano Gourmet Store. Ci aiutate a capire se io posso aprire e vendere un pasto in modalità take away?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, pto 2) del DPCM 11 marzo 2020 (la cui efficacia è stata estesa fino al prossimo 13 aprile dal DPCM del 1° aprile 2020) le attività con codice Ateco 56 (come bar, ristoranti, rosticcerie, pizzerie ecc.) sono sospese, e quindi chiuse al pubblico, mentre “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

I ristoranti, pertanto, allo stato non possono aprire al pubblico e vendere i pasti in modalità take away, bensì unicamente effettuare consegne a domicilio, salvo ulteriori restrizioni imposte per specifiche esigenze locali dalle Regioni. Per questo motivo la invitiamo a contattare l’Associazione territorialmente competente

DOMANDA – AREA LEGALE

La domenica, gli esercizi di pizzeria d’asporto possono aprire effettuando solo il domicilio? Mi riferisco alla regione Sicilia.

RISPOSTA

In merito a quanto richiesto, si segnala che l’Ordinanza adottata dalla Regione Sicilia lo scorso 3 aprile, all’art. 5 ha previsto l’obbligo di chiusura domenicale e nei giorni festivi di “tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati”, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole, già previsto dalle precedenti Ordinanze.

In merito a quanto richiesto, le consigliamo di rivolgersi all’Associazione territorialmente a lei più vicina in quanto solo attraverso un’interlocuzione con la Prefettura locale può essere meglio chiarito se il divieto sopra richiamato debba essere interpretato nel senso da ricomprendervi anche l’obbligo di sospendere l’attività di consegne a domicilio oppure se la chiusura sia esclusivamente rivolta a quelle attività commerciali al dettaglio non sospese dall’allegato I del DPCM dell’11 marzo 2020.

Per questa ragione, la invitiamo a contattare la nostra Associazione territorialmente a lei più vicina, i cui riferimenti può trovare al seguente link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

03/04/2020

DOMANDA – AREA LEGALE
Sono la titolare di un ristorante situato in provincia di Viterbo. A causa di questa situazione, come ben noto, essendo attività ristorativa, siamo stati costretti alla chiusura. In ordine a quanto detto vorrei ricevere, se fosse possibile, le direttive per poter effettuare consegne di pasti a domicilio.
Non avendo mai effettuato questa tipologia di attività, non sono a conoscenza della normativa vigente relativa a questo settore di mercato né sono riuscita a reperirla sui comuni motori di ricerca.

RISPOSTA

La consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.
Ciò premesso, per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.
Le consigliamo quindi di rivolgersi al professionista che l’ha supportata nel redigere il manuale HACCP, in modo che possiate aggiornarlo inserendo nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Si segnala, inoltre, che l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare alle restrizioni circa gli spostamenti delle persone (previste dalla decretazione d’urgenza delle ultime settimane): a tal proposito, in fase di trasporto, chi effettuerà materialmente la consegna – oltre a portare con sé lo scontrino fiscale recante il prezzo del prodotto – è consigliabile che porti con sé l’autocertificazione, dichiarando che lo spostamento è dovuto a ragioni lavorative.
In alternativa, può scegliere di avvalersi di soggetti terzi (ad esempio una piattaforma specializzata). In questo caso saranno questi a doverle garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre lei dovrà aggiornare l’elenco dei fornitori e acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.
Ad ogni modo, la invito a contattare la nostra Associazione territorialmente competente (Lazio Nord- Province di Rieti e Viterbo), alla quale potrà chiedere maggiori delucidazioni.

02/04/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

A seguito delle ultime restrizioni vorrei sapere se è possibile proseguire con dei lavori (falegname, pittore, idraulico…) iniziati prima del 12 marzo e lasciati a metà all’interno di un locale pubblico (bar) attualmente chiuso?

RISPOSTA

Considerate le ampie limitazioni alla libertà di circolazione delle persone previste dalla decretazione d’urgenza delle ultime settimane, è ragionevole ritenere che le attività da lei indicate possano ritenersi consentite solo qualora risultassero indifferibili ed urgenti (l’azienda che effettuerà i lavori dovrà in questo caso garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie durante l’esecuzione degli stessi).

D’altra parte, le FAQ pubblicate sul sito web del Governo, stabiliscono che le attività di cantiere possono proseguire solo se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dall’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 (la cui efficacia sarà estesa, come anticipato dal premier Conte ieri sera, fino al prossimo 13 aprile dal DPCM di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Per chiedere maggiori delucidazioni, la invito a contattare l’Associazione territorialmente competente i cui riferimenti può trovare al seguente link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

DOMANDA – AREA LEGALE

Un’attività di pubblico esercizio, bar, può effettuare consegna a domicilio di uova pasquali confezionate, non di propria produzione?

A livello documentale in fase di trasporto chi effettua le consegne cosa deve avere? Basta il nuovo modello di auto certificazione indicando come motivo quello lavorativo e specificando consegna a domicilio?

Il modello prevede luogo di partenza e di arrivo, se nell’ arco della giornata si devono effettuare diverse consegne di seguito occorre preparare un modello per ogni tragitto, o nello stesso si possono indicare più tragitti, o si può allegare elenco delle varie consegne?

RISPOSTA

E’ bene premettere che ai sensi dell’art. 1, comma 1, pto 2) del DPCM 11 marzo 2020 (la cui efficacia, ha anticipato il premier Conte ieri sera, sarà estesa fino al prossimo 13 aprile dal DPCM di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), i servizi di ristorazione sono sospesi, mentre “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Nell’ambito del servizio a domicilio effettuato dai pubblici esercizi è possibile consegnare le pietanze ordinariamente poste a disposizione dei clienti, a condizione che vengano rispettate le relative norme igienico-sanitarie nella preparazione/confezionamento/ trasporto.

Ciò premesso, per quel che concerne la fattispecie indicata (uova pasquali confezionate, non di propria produzione) non sembrano profilarsi particolari problematiche, sempreché i prodotti siano correttamente etichettati secondo le previsioni disposte per la vendita.

Per quel che riguarda la documentazione in fase di trasporto, chi effettuerà materialmente la consegna – oltre a portare con sé lo scontrino fiscale recante il prezzo del prodotto – è consigliabile che porti con sé l’autocertificazione, dichiarando che lo spostamento è dovuto a ragioni lavorative. Sul punto, sebbene non vi siano determinazioni specifiche da parte delle Autorità, è ragionevole ritenere che, per evitare una duplicazione di fogli, si possa precompilare la parte relativa ai dati personali, compilando la voce “destinazione” al momento del controllo (in tal senso potrebbe essere utile portare con sé una lista con tutti gli indirizzi di consegna). E’ probabile che durante i controlli possa essere verificato che ci sia conformità dell’itinerario intrapreso). Sul punto, tuttavia, è consigliabile un confronto con la Prefettura locale.

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un bar pasticceria gelateria con codice ATECO 47.24.2 : posso aprire per vendere solo prodotti confezionati SENZA somministrazione al banco?

RISPOSTA

Per quel che concerne le attività di cui al Codice Ateco 47.2, all’indomani della pubblicazione del DPCM del 22 marzo 2020, la Federazione ha inviato uno specifico quesito al MISE, chiedendo espressamente di chiarire se gli esercizi ivi compresi potessero o meno proseguire l’attività.

In attesa di una risposta ufficiale, dovrebbe ritenersi ragionevole che possano proseguire l’attività di vendita al dettaglio rientranti nel suindicato codice ateco, essendo le stesse espressamente ricomprese nell’Allegato 1 del DPCM 11 marzo.

Tale allegato, infatti, elenca le attività commerciali che possono restare aperte al pubblico per la sola vendita (non somministrazione, né consumo immediato) e, secondo quanto preannunciato ieri sera dal premier Conte, la suindicata regolamentazione resterà efficace fino al prossimo 13 aprile, a seguito del DPCM che a breve dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tale interpretazione, d’altra parte, sembra supportata da quanto si rinviene nelle FAQ attualmente pubblicate sul sito del Governo ove si sostiene che “le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”.

DOMANDA – AREA LEGALE

SE CONSEGNO A DOMICILIO A SCOPO GRATUITO CHE DOCUMENTAZIONE E’ RICHIESTA DURANTE IL PERCORSO?

RISPOSTA

il fatto che le consegne vengano effettuate a titolo gratuito, non la esonera dal dover rispettare tutte le prescrizioni normative, tra le quali dotarsi dell’autocertificazione e dichiarare che lo spostamento è dovuto a ragioni lavorative e portare lo scontrino fiscale recante il prezzo del prodotto che si sta consegnando.

Per tutte le informazioni può rivolgersi all’Associazione di Bologna territorialmente competente Tel. 051/6487411 e-mail sindacati@ascom.bo.it

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei gentilmente avere info sulle normative home restaurant per la regione Lazio

RISPOSTA

In mancanza di una specifica disciplina normativa di livello nazionale, l’attività di Home Restaurant è da qualificare attività di somministrazione di alimenti e bevande (in tal senso si è espressa sia la Giurisprudenza – ad es. Tar Campania n. 3883/2018 – sia i Ministeri competenti – cfr. da ultimo Nota del Ministero dell’Intero del 30.01.2019 e Risoluzione MISE n. 493338/2017).

In sostanza, trattandosi di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata in ottemperanza ai relativi obblighi di legge per quel che concerne la disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza, nonché la procedura autorizzatoria (SCIA o autorizzazione a seconda che si tratti, rispettivamente, di zone non tutelate o tutelate).

Quanto qui si afferma, è stato confermato anche recentemente dalla Conferenza Unificata del 17 aprile 2019. Il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI hanno sottoscritto un accordo (Atto n. 28/CU) con il quale sono state apportate modifiche alla modulistica concernente la domanda di autorizzazione (per le zone tutelate) e la segnalazione certificata di inizio attività (per le zone non tutelate) relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: in particolare, nel riquadro “Altre dichiarazioni”, è stato inserito un espresso riferimento all’attività di home restaurant.

In sostanza, nella versione da ultimo approvata, chi svolge attività di home restaurant deve “consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto presso la propria abitazione (home restaurant)”.

01/04/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Consigli su come procedere per bloccare momentaneamente l’affitto a causa Covid senza cadere in trappole burocratiche

RISPOSTA

Nella circolare che può consultare all’indirizzo: (https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/6976-lettera-conduttori-esercizi-commerciali-richiesta-sospensione-canone-e-rideterminazione-ad-equita.html) abbiamo previsto un modello di lettera per promuovere un dialogo, una trattativa tra le parti, per ottenere la temporanea sospensione e ristabilire l’equilibrio negoziale alterato dalla grave emergenza epidemiologica.

DOMANDA – AREA LEGALE

Salve gestisco un bar e vorrei sapere se con le dovute precauzioni posso erogare il servizio di portare colazione a domicilio

RISPOSTA

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione di cibi e bevande possono consegnare a domicilio tali prodotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto. Pertanto, al momento della consegna, si raccomanda la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.

Per svolgere il delivery non sono previsti specifici titoli abilitativi (né SCIA né sanitari) perché si tratta di un servizio accessorio incluso nella ristorazione.

Giova ricordare che in data 28.03.2020 la Giunta Regionale della Campania ha emanato una nuova Ordinanza con la quale si prevede la sospensione delle “attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”, fino al prossimo 14 aprile.

Per quel che riguarda il territorio campano è stato, dunque, confermato, il divieto di effettuare consegne a domicilio per gli esercizi di cui sopra, già disposto con precedente Ordinanza (cfr. Ordinanza del 12 marzo 2020).

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un’attività di ristorazione/tavola calda all’interno di presidio ospedaliero.
Vorrei sapere se posso effettuare consegne a domicilio nel comune di appartenenza.

RISPOSTA

Come precisato nelle FAQ rinvenibili nel sito ufficiale del Governo, tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande possono effettuare la consegna a domicilio di tali prodotti, a condizione che vengano rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

DOMANDA – AREA LEGALE

Abbiamo una pasticceria con vendita al dettaglio in provincia di Como, attualmente siamo chiusi come da legge ovviamente ma siamo intenzionati ad effettuare delle consegne a domicilio solo per quanto riguarda prodotti non deperibili e che non necessitano la conservazione a temperatura controllata.

La nostra domanda è: è indispensabile avere un veicolo intestato alla partita iva oppure e possibile consegnare con un autovettura privata visto che il prodotto non necessita la conservazione frigorifera?

RISPOSTA

Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

Le consigliamo quindi di rivolgersi al professionista che l’ha aiutata a redigere il manuale HACCP, per aggiornarlo e, quindi, per inserire nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In altri termini, dovrà valutare con il tecnico quali precauzioni occorre adottare nel caso in cui voglia utilizzare un mezzo di trasporto privato per la consegna.

In alternativa, può scegliere di avvalersi di soggetti terzi (ad esempio una piattaforma specializzata). In questo caso saranno questi a doverle garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre lei dovrà aggiornare l’elenco dei fornitori e acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.

31/3/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno lavoro per una pizzeria a Napoli che fa solo consegne a domicilio, Volevo chiedere se può rimanere aperta pur essendo non un bene primario

RISPOSTA

In data 28.03.2020 la Giunta Regionale della Campania ha emanato una nuova Ordinanza con la quale si prevede la sospensione delle “attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”, fino al prossimo 14 aprile.

Per quel che riguarda il territorio campano viene, dunque, confermato, il divieto di effettuare consegne a domicilio per gli esercizi di cui sopra, già disposto con precedente Ordinanza (cfr. Ordinanza del 12 marzo 2020).

E’ bene ricordare che, a livello nazionale, è ancora vigente (fino al prossimo 3 aprile) la disposizione prevista nel DPCM dell’11 marzo 2020, secondo cui i servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti ecc.) dovranno rimanere chiusi al pubblico, ferma restando la possibilità di effettuare consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Pertanto gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, salvo provvedimenti più restrittivi adottati a livello locale (come nel caso della Campania), potranno continuare ad effettuare il servizio di consegne a domicilio

DOMANDA – AREA LEGALE e SINDACALE

Ho un pub, posso fare le consegne a domicilio? Cosa dovrei fare per stare a norma? Qualora potessi farlo, potrei perdere le agevolazioni statali del decreto Cura Italia in quanto lo Sato mi considera come “aperto” nonostante aprissi solo per le consegne a domicilio?

RISPOSTA

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione di cibi e bevande possono consegnare a domicilio tali prodotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto. Pertanto, al momento della consegna, si raccomanda la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.

Per svolgere il delivery non sono previsti specifici titoli abilitativi (né SCIA né sanitari) perché si tratta di un servizio accessorio incluso nella ristorazione.

In merito alle agevolazioni, le stesse non sono condizionate dall’attività di delivery. La cassa integrazione se richiesta, sarà erogata in proporzione alle ore di sospensione/riduzione dal lavoro effettiva

La invito a consultare il sito web della Federazione, che viene costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite.

DOMANDA – AREA LEGALE

Siamo una startup tecnologica (cd. piattaforma) che permette a pizzerie e ristoranti di pubblicizzare i loro menu per consegne a domicilio. Le consegne vengono effettuate da fattorini autonomi che utilizzano borse termiche e mezzo proprio (auto, bici, scooter). La piattaforma o i fattorini hanno bisogno di una Haccp o di mezzi autorizzati per effettuare le consegne? Ribadisco che noi non ci occupiamo del trasporto e neanche i ristoranti, ma solo i fattorini effettuano le consegne. La polizia municipale dice che i fattorini hanno bisogno di un mezzo apposito con vano indipendente e autorizzazione del mezzo pena la commissione di una multa di €3.000,00. È vero?

RISPOSTA

Con riguardo alla vostra richiesta, suggeriamo di rivolgersi ad un tecnico (ad es. un tecnologo alimentare) che identificherà le procedure maggiormente idonee a garantire la sicurezza igienica sanitaria anche durante il trasporto. D’altro canto, nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore

DOMANDA – AREA LEGALE

Sto per aprire una gelateria a Verona e mi dicono che facendo somministrazione non assistita NON POSSO vendere bevande calde (cioccolata calda ad esempio) nonostante io offrissi un servizio d’asporto compreso quindi di bicchiere di carta. Mi dicono che per vendere bevande calde io cado in SOMMINISTRAZIONE e quindi è necessario il bagno clienti. Allego un estratto della legge regionale n. 29 del 2007. Ciò mi sembra assurdo in quanto gelaterie come Grom e Venchi in pieno centro le vendono senza problemi e non hanno il bagno

RISPOSTA

Trattasi di una questione complessa, che è possibile dirimere solo con l’esame della sua documentazione autorizzatoria, in altri termini, ciò che può o non può fare dipende dal suo titolo abilitativo (somministrazione di alimenti e bevande, esercizio di vicinato, artigiano alimentare ecc.). Infatti il MISE con risoluzione n. 212752/2014 ha stabilito che “anche la vendita di cioccolata calda in tazza configura un’attività di somministrazione” che, dunque, non può essere svolta da chi sia privo del relativo titolo abilitativo.

Per questo motivo, le consiglio di rivolgersi alla nostra associazione territorialmente competente, dalla quale potrà ricevere il supporto necessario e i chiarimenti relativi gli orientamenti forniti a livello locale.

Potrà dunque contattare l’associazione di Verona Tel. 045/8060811 e-mail info@confcommercioverona.itverona@confcommercio.it

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere se vi è obbligo di indossare mascherina e guanti per effettuare consegne a domicilio come asserisce un assessore della provincia di Monza… O in realtà basterebbe solo la distanza di un metro? Perché si parla di obbligo

RISPOSTA

A livello nazionale fino al 3 aprile p.v. rimane vigente la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, p.to 2) del DPCM 11 marzo 2020, a norma del quale sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ma “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”. Nelle FAQ pubblicate sul sito web del Governo, la disposizione viene interpretata nel senso che l’esercizio che organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – “deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro”.

Dunque, non si fa espresso riferimento alla necessità di indossare mascherine e guanti, ma unicamente alla necessità di garantire al momento della consegna la distanza interpersonale di un metro.

Tuttavia, è possibile che a livello locale siano stati adottati Provvedimenti maggiormente restrittivi. Per questa ragione, la invitiamo a contattare la nostra associazione territoriale di riferimento ai contatti sottostanti:

EPAM C.so Venezia 51 20121 MILANO

02/7750343

02/7750229

epam@unione.milano.it

epam.confcommerciomilano@ticertifica.it

30/3/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Buonasera, abbiamo un pub birreria. Adesso possiamo fare consegne a domicilio? Se affermativo come? E in caso dobbiamo fare comunicazioni al Comune e/o Camera di Commercio o altri organi?

RISPOSTA

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione di cibi e bevande possono consegnare a domicilio tali prodotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto. Pertanto, al momento della consegna, si raccomanda la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.

Infine, per quanto riguarda le “comunicazioni”, secondo quanto specificato attraverso la circolare Fipe n. 31/20, non sono previsti specifici titoli abilitativi per le consegne a domicilio (né SCIA né sanitari) perché si tratta di un servizio accessorio incluso nella ristorazione.

La invito a consultare il sito web della Federazione, che viene costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno ho una pizzeria al taglio a Roma. Mi stanno chiedendo di fare le consegne di pizza, il prodotto per legge lo posso far uscire come ho sempre fatto incartandola con la carta per alimenti?

RISPOSTA

L’esercente può realizzare il servizio di consegna a domicilio autonomamente oppure avvalendosi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). Nel primo caso, l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di HACCP nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.

Sul punto la invito a consultare le linee guida elaborate dalla FIPE e da AssoDelivery (https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2446_c6959e7dbfa48b0aa3d1d92d9ef0b4a1.html), dove sono indicate tutte le misure precauzionali da adottare per fornire in sicurezza il servizio di consegna a domicilio

DOMANDA – AREA LEGALE

Buon giorno, sono proprietaria di un bar tavola calda in provincia di Roma. Ho meno di 5 dipendenti, e la mia è una srl. Di solito facciamo solo servizio a pranzo in quanto i nostri orari sono 6:00-20:00.

Vorrei sapere se momentaneamente, posso dare la possibilità ai miei clienti di usufruire del servizio tavola calda portando loro i pasti a casa rispettando tutte le regole previste o se devo obbligatoriamente attendere per poter ricominciare a lavorare.

RISPOSTA

Il Decreto Legge n. 19/2020 non prevede nuove misure restrittive ma disciplina le fonti normative governative e regionali che da ora in avanti potranno intervenire nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto. (cfr circolare 35/2020)l 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione di cibi e bevande possono consegnare a domicilio tali prodotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto. Al momento della consegna si raccomanda dunque la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Sono un vostro associato che ha un ristorante e chiedo informazioni e direttive operative per disposizioni in merito a CIG dipendenti, datore di lavoro e credito per ristoratori dopo la delibera della Regione Lazio

RISPOSTA

Per ammortizzatori sociali nei pubblici esercizi è possibile richiedere alla regione la cassa in deroga per imprese fino a 5 dipendenti. Oltre i 5 dipendenti è possibile richiedere l’intervento del fondo integrazione salariale all’INPS.

Per quanto riguarda il “credito per ristoratori”, Il D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” ha previsto alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese. Si fa riferimento, in particolare, alle misure di cui al titolo III del D.L. (“misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”) e quelle di cui al titolo IV (“misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”).

A tal proposito, la invito a consultare le schede tecniche redatte dalla Federazione, per agevolare la comprensione delle misure di specifico interesse per il settore rappresentato. Se vuole approfondire, può altresì consultare la circolare Fipe n. 26/2020, avente ad oggetto il D.L. sopra citato.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere se a seguito di questi ultimi decreti di Conte sia ancora possibile effettuare consegne in delivery? Nello specifico per una pizzeria

RISPOSTA

Il Decreto Legge n. 19/2020 non prevede nuove misure restrittive ma disciplina le fonti normative governative e regionali che da ora in avanti potranno intervenire nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto. (cfr circolare 35/2020)23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione di cibi e bevande possono consegnare a domicilio tali prodotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.

Al momento della consegna si raccomanda dunque la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

DOMANDA – AREA LEGALE

Volevo un’informazione: gelaterie artigianali possono effettuare le sole consegne a domicilio in Lombardia secondo il decreto?

E se possibile solo nel comune in cui ha l’attività o anche in quelli limitrofi?

RISPOSTA

L’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito che la Prefettura di Mantova ha espressamente chiarito che il delivery è consentito anche fuori Regione e fuori Provincia.

Si coglie l’occasione per segnalare di consultare il sito web della Federazione costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite

27/03/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

Pubblico esercizio con 2 sedi operative in ROMA e 1 sede operativa in MILANO con n. 15 dipendenti alla data del 23 febbraio.
COMPLESSIVAMENTE La media ULA dei 6 mesi precedenti alla sospensione attività, ovvero da ottobre 2019 a febbraio 2020 e’ pari a 5,11 considerando operai a tempo indeterminato, determinato e part time (in proporzione ad orario ridotto e a data assunzione per tutti).
1.DEVO CONSIDERARE ULA PER STABILIRE SE RIENTRA IN FIS O CIGD?
2. Calcolo Ula sommando le 2 unità produttive?
3. SE CONSIDERO ULA arrotondo i decimali?
4. La domanda Fis o Cigd va fatta per unità produttiva o unica?

RISPOSTA

Ancora l’INPS non si è espressa in merito, nonchè relativamente alla modalità operative di caricamento della domanda.
In ogni caso se si tratta di 2 sedi della medesima azienda, presumibilmente i dipendenti si conteggeranno complessivamente e dovrà quindi ricorrere al FIS.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Buonasera, siamo un piccolo ristorante di Roma, che in questi giorni sta effettuando qualche consegna a domicilio. Per i nostri dipendenti vista la chiusura forzata stiamo chiedendo la cig. La mia domanda è: può un lavoratore che usufruisce della CIG prestare magari a giorni alterni un servizio per un’ora per prepare i pasti? Se si, decade la Cig o dobbiamo fare qualcosa? Per le consegne non ci sono problemi le faccio io personalmente che sono il titolare.

RISPOSTA

Nel caso il ristorante abbia mediamente almeno 5 dipendenti può ricorrere al FIS, nel caso invece ne abbia meno di 5 alla Cassa in deroga. In entrambi i casi è consentita la sospensione ma anche la riduzione del lavoro. In tal caso potrà adibire anche i dipendenti che usufruiscono degli ammortizzatori sociali alle consegne e per quelle ore li retribuirà normalmente. Per le ore non lavorate, saranno percettori dell’ammortizzatore sociale.
Si coglie l’occasione per segnalare di consultare il sito web della Federazione costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite e di rivolgersi all’Associazione di Roma territorialmente competente agli indirizzi fipe@confcommercioroma.it; roma@confcommercio.it – telefono 06-684371

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono gestore di un bar che effettua anche vendita di cioccolatini, focacce, uova di Pasqua. Posso consegnare a domicilio questo genere di prodotti?

RISPOSTA

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione di cibi e bevande possono consegnare a domicilio tali prodotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.
Pertanto, al momento della consegna, si raccomanda la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Si coglie l’occasione per segnalare di consultare il sito web della Federazione costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite

DOMANDA – AREA LEGALE

buongiorno ho un laboratorio di pasticceria disgiunto dal punto vendita (questo è chiuso dal 11 Marzo) posso produrre colombe pasquali e consegnarle a domicilio utilizzando un fattorino per le consegne? Se si da un punto di vista fiscale devo corredare ogni vendita con lo scontrino relativo? grazie della risposta

RISPOSTA

Se il suo codice ateco (relativo al laboratorio di pasticceria) è ricompreso fra le attività che possono proseguire (cfr. allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 – aggiornato dal Dm 25 marzo 2020 e allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020), allora potrà continuare l’attività di produzione. In merito alla possibilità di effettuare consegne a domicilio, le segnalo la seguente FAQ rinvenibile nel sito ufficiale del Governo:
La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?
Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Per quel che riguarda gli aspetti fiscali, allo stato non si rinvengono disposizioni particolari che abbiano derogato al regime ordinario di fatturazione.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Salve sono titolare di 3 attività bar pasticceria gelateria con 40 dipendenti a carico vorrei sapere se è prevista la cassa integrazione in deroga per questo tipo di attività o dobbiamo fare richiesta per un’altro tipo di documentazione

RISPOSTA
E’ previsto il fondo d’integrazione salariale per pubblici esercizi con mediamente almeno 5 dipendenti e la cassa integrazione in deroga per aziende fino a 5.
Dovrà valutare requisito dimensionale per ciascuna delle sue tre attività.
Si coglie l’occasione per segnalare di consultare il sito web della Federazione costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite

DOMANDA – AREA SINDACALE

Vorrei informazioni riguardo cigD per lavoratori intermittenti in forza al 23 febbraio per la regione Campania. La normativa per la Campania non mi sembra molto chiara, nel senso che esclude esplicitamente solo i lavoratori domestici. A differenza di altre regioni, che specificano chiaramente la possibilitá di accedere a questo tipo di ammortizzatore per questi lavoratori, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti, per la Campania non ci sono riferimenti ai lavoratori intermittenti.

RISPOSTA

La Cassa integrazione in deroga riguarda tutti i lavoratori che erano in forza al 23 febbraio 2020, compresi i lavoratori assunti con contratti intermittente. E l’articolo 4 dell’accordo regione Campania parla di tutti i lavoratori senza escludere la tipologia in questione

26/3/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

Ai nosri dipendenti applichiamo il CCNL da voi sottoscritto. Vista la crisi COVID19, dobbiamo attivare la procedura di CIG ASSEGNO ORD. FIS e necessitiamo di istruzioni circa l’obbligatoria procedura di informazione/consultazione sindacale potete aiutarci?

RISPOSTA

Se siete un’azienda con più di 5 dipendenti potete fare ricorso, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (cfr. circolare FIPE n. 27 del 2020) e dovete esperire la procedura di informazione e consultazione.
A tal fine le inviamo in allegato la circolare 30/20 con i modelli da noi predisposti consigliando di consultare il sito web della Federazione costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite

DOMANDA – AREA SINDACALE

Salve, ho un ristorante a Roma con 18 dipendenti assunti ed avendo sospeso l’attivita a causa del covid 19 avrei la necessità di fare domanda per uno degli ammortizzatori sociali.
Vorrei sapere se nel mio caso devo richiedere il FIS o la Cassa Integrazione in deroga

RISPOSTA
Le aziende del settore pubblici esercizi che hanno più di cinque dipendenti in media e che registrano un esubero temporaneo di personale a causa della riduzione dell’attività derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure per il contrasto alla diffusione del contagio, possono fare ricorso, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (cfr. circolare FIPE n. 27 del 2020). Le alleghiamo ad ogni buon fine la circolare con i modelli consigliandole di sentire l’associazione di Roma competente per territorio all’indirizzo fipe@confcommercioroma.it; roma@confcommercio.it tel 06-684371. Si coglie l’occasione per segnalare di consultare il sito web della Federazione , costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite

DOMANDA – AREA LEGALE
Siamo una gelateria che vuole fare Delivery. Dobbiamo avere la cella frigorifera per le consegne oppure bastano le borse termiche?

RISPOSTA
Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.
Le consigliamo quindi di rivolgersi al professionista che l’ha aiutata a redigere il manuale HACCP, per aggiornarlo e inserire nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In altri termini, dovrà valutare con il tecnico se è necessario dotarsi di celle frigorifere per le consegne o se invece bastano i classici borsoni termici.
In alternativa, può scegliere di avvalersi di soggetti terzi (ad esempio una piattaforma specializzata). In questo caso saranno questi a doverle garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto mentre lei dovrà aggiornare l’elenco dei fornitori e acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore

DOMANDA – AREA LEGALE
Volevo dei chiarimenti in merito alla comunicazione riguardante L affitto di esercizi commerciali .
Noi essendo tabaccai con bar affiliato, rientriamo nella categoria? O non siamo esenti?
Come funziona? Si paga affitto o si blocca?

RISPOSTA
Dagli approfondimenti effettuati non è emerso una soluzione chiara in ordine alla fattispecie segnalata, ragione per cui le consiglio di rivolgersi al suo commercialista. Un criterio di risoluzione potrebbe essere quello la titolarità del rapporto di locazione: se nel contratto di locazione si fa riferimento all’utilizzo commerciale del locale quale attività di tabaccheria, il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020 (60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020) non dovrebbe spettare; laddove invece si faccia riferimento all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (nel suo caso bar), allora il credito d’imposta dovrebbe spettare. Ma ripeto, sarà il suo commercialista a indirizzarla nella soluzione tecnica più adeguata.

DOMANDA – AREA LEGALE

Desidererei sapere come usufruire degli aiuti per le aziende, il piano di Pronto Cassa, di cui si parla da giorni per un eventuale bisogno di liquidità quando riusciremo a riaprire la nostra attività trentennale

RISPOSTA

Il D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” ha previsto alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese. Si fa riferimento, in particolare, alle misure di cui al titolo III del D.L. (“misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”) e quelle di cui al titolo IV (“misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”).
A tal proposito, la invito a consultare le schede tecniche redatte dalla Federazione, per agevolare la comprensione delle misure di specifico interesse per il settore rappresentato. Se vuole approfondire, può altresì consultare la circolare Fipe n. 26/2020, avente ad oggetto il D.L. sopra citato.

DOMANDA – AREA LEGALE

Invio formale richiesta della documentazione normativa relativa alla possibilità per i ristoranti di effettuare la consegna a domicilio di cibo preparato nei locali autorizzati (SCIA) allo svolgimento dell’attività di somministrazione.
Tale richiesta è dovuta alla posizione restrittiva del Comune di L’Aquila che ritiene, anche se non vi è apposita delibera comunale ma per semplice interpretazione da parte della funzionaria ASL di L’Aquila, necessaria la SCIA per catering poiché l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande non garantisce il corretto confezionamento e trasposto del cibo con mezzi idonei. Alla luce di quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 (art. 1 punto 2), richiamato nel DPCM del 22 marzo 2020, a nostro avviso l’interpretazione dell’ASL di L’Aquila è errata.
Situazione ancora più paradossale è che sentito lo sportello SUAP del Comune, la funzionaria responsabile non solo rispetta la decisione arbitraria dell’ASL ma ci ha avvisato che non accetterebbe in questo momento un’ulteriore scia per catering.

RISPOSTA

Secondo quanto specificato attraverso la circolare Fipe n. 31/20, non sono previsti specifici titoli abilitativi per le consegne a domicilio (né SCIA né sanitari) perché si tratta di un servizio accessorio incluso nella ristorazione.
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, la invito a consultare il sito web della Federazione, che viene costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Sono un consulente di Roma; avrei necessita di informazioni in merito all’accordo con la Regione Lazio del 24.03.2020 per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga relativamente a miei clienti Pubblici Esercizi con in forza 5 dipendenti.
Da Decreto Legge 18 del 17.03.2020 vi era la possibilità per le aziende fino a 5 dipendenti di non allegare alla domanda l’accordo sindacale; da verbale con la Regione del 24.03.2020 invece tale possibilità è stata concessa solamente per le aziende al di sotto dei 5.
Data la situazione di emergenza e l’impossibilità logistica di incontrare le parti, in che modo è possibile effettuare tale accordo?

RISPOSTA

Le aziende che rientrano nel campo d’applicazione del FIS non hanno obbligo di accordo sindacale. le aziende che invece rientrano nel campo d’applicazione della cassa in deroga che hanno in forza fino a 5 dipendenti non hanno obbligo di accordo sindacale “fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative” anche in via telematica. Vi suggeriamo pertanto, al fine di ottenere ogni supporto tecnico in materia, di contattare la Confcommercio territorialmente competente

25/3/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

Sono un ristoratore che ha alcuni contratti a termine che gli scadono oggi! Io ho capito che la Cassa integrazione copre sino al termine del contratto! E se lo rinnovo perché è un lavoratore che mi interessa mantenere quando riparto mi sembra di capire che non rientra più nella Cassa integrazione?

RISPOSTA
La soluzione non è quella del rinnovo. Se può farlo deve prorogare, per rientrare nei provvedimenti previsti dal D.L. 18/2020, purché non abbia superato i 12 mesi che insieme alle proroghe (quattro) costituisce il limite. L’ammortizzatore coprirà dal 23 febbraio fino a scadenza del contratto.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Sono un consulente del lavoro. La presente per chiedere se i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità possono accedere al FIS e quindi debbano essere inclusi nell’elenco dei lavoratori allegati alla consultazione preventiva.

RISPOSTA
Sì, sono inclusi nell’elenco dei beneficiari. Sulle modalità di comunicazione sicuramente l’INPS si esprimerà a breve.

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un ristorante pub nel quale servo anche panini. Il mio sistema di delivery è basato su messaggi a un numero dedicato tramite Whatsapp, dove i clienti ci indicano i prodotti richiesti, orario e indirizzo.
Accade questo: tanti clienti che fanno la spesa nel supermercato di fronte si fermano in macchina nel parcheggio comune antistante e vorrebbero ordinare i nostri prodotti e farseli consegnare in macchina senza neanche scendere e quindi senza alcun contatto interpersonale. Naturalmente i nostri fattorini sono protetti con guanti e mascherine e ben accorti a non avere contatti con i clienti. Posso dar corso a tali richieste senza incorrere in problemi? Si tratta sempre di una delivery sia pure a un indirizzo temporaneo.

RISPOSTA
Stando al tenore letterale della normativa di riferimento, non può escludersi che le Autorità di controllo possano sanzionarla.
Ed invero, ai sensi dell’art. 1, comma 1, pto 2, del DPCM 11 marzo 2020 (la cui efficacia è stata estesa fino al prossimo 3 aprile dal DPCM del 22 marzo 2020) i servizi di ristorazione sono sospesi, mentre “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

Il testo, dunque, si riferisce espressamente al domicilio del cliente.
A tal proposito, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, il domicilio di una persona è il “luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
Ciò considerato, la fattispecie da lei descritta non sembra poter esser qualificata come consegna a domicilio ma tende ad avvicinarsi maggiormente alla vendita per asporto (take away) ad oggi non consentita.
Occorre poi tener conto della ratio della norma: è ragionevole ritenere che il Governo abbia voluto mantenere la possibilità di effettuare consegne a domicilio in quanto tale modalità di servizio consente al cliente di fruirne senza dover abbandonare il proprio domicilio, e quindi mettendosi al riparo da possibili occasioni di contagio.
Ad ogni modo, occorre sempre tener conto del fatto che le Istituzioni locali potrebbero interpretare la norma in senso meno restrittivo anche in considerazione di alcune osservazioni presentate dalla Federazione in questi giorni.
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, la invito a consultare il sito web della Federazione, che viene costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite. Può altresì contattare la sua associazione territoriale di riferimento all’indirizzo laziosud@confcommercio.it
al n. 0773/610678 , con la quale potrà verificare se la Prefettura abbia o meno dato indicazioni di segno diverso.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno, sono titolare di una pasticceria con licenza per vendere prodotti di igiene personale (mai tenuti). Se dovessi inserire i suddetti prodotti di igiene e anche di prima necessità (pasta, rivendita pane, ecc.) posso rimanere aperto?

RISPOSTA
Possono restare aperti solo gli esercizi commerciali ricompresi nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 (link) e quelli indicati nell’Allegato 1 al DPCM dell’11 marzo 2020 (cfr link alla circolare 25/2020 e relativi allegati in calce). La invito pertanto a verificare se il Codice Ateco della sua attività rientra tra quelle che possono rimanere aperte oppure se, in caso contrario, debba restare chiuso al pubblico.

In caso di apertura/possibilità di effettuare delivery si consiglia in questo momento di attenersi ai prodotti propri del Codice Ateco a cui si appartiene.

Link circolare 25 e relativi allegati:
https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2448_0bcfdecd08729bc7c389b05c14e181d4.html https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2449_58948428e1d09cfd2d53fba8c779b06d.html https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2450_61767eaf1e462ed8be1aaecc7dfe8bc8.html https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2451_b1970da6cdf4b44ba5fc21dbff3a7b4e.html

DOMANDA – AREA SINDACALE

La mia azienda ha presentato in data odierna la cassaintegrazione per il coronavirus per le 9 settimane…potrei chiedere in quanto tempo l Inps eroga i pagamenti?

RISPOSTA
Al momento non è possibile purtroppo ipotizzare i tempi di pagamento. Auspichiamo anche noi come tutti i richiedenti che i tempi siano rapidi

DOMANDA – AREA LEGALE

Bar/ristorante con contratto di mensa per società/ditte che ancora operano non è all’interno di ospedali non è all’interno di niente non è lungo l’autostrada.
Può rispettare il contratto di mensa??

RISPOSTA
Il DPCM del 22.03.20 art. 1 lett. a) stabilisce che per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 quindi, possono proseguire la loro attività le mense (codice ateco 56.29.10) e i catering su base contrattuale (codice ateco 56.19.20), al di fuori di queste tipologie è sospesa l’apertura al pubblico.

DOMANDA – AREA LEGALE

Quindi vuole dirmi che se anche io ho la licenza del comune con scritto che posso fare la mensa ed ho un contratto di mensa con dei privati (in autonomia non presso ospedali) e non avessi il codice ateco aperto in agenzia entrate o camera di commercio devo chiudere?

RISPOSTA Purtroppo ai sensi dell’art. 1, comma 1, n. 2, del DPCM dell’11 marzo 2020, i servizi di ristorazione sono sospesi, fatta eccezione delle mense (codice ateco 56.29.10) e i catering su base contrattuale (codice ateco 56.19.20).

Pertanto, è ragionevole ritenere che per restare aperto, deve esser in grado di dimostrare alle Autorità di essere in possesso di uno dei due Codici Ateco indicati.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buona sera, sono titolare di un’attività di ristorazione a Cosenza con codice ateco 561011 ed ho optato per la possibilità di continuare l’attività di consegna a domicilio ma, chiaramente, con una diminuzione di fatturato notevole infatti ho dovuto richiedere la cassa in deroga per i miei dipendenti.
La mia domanda è se posso richiedere il credito d’imposta per il canone di fitto pur avendo continuato l’attività, in ragione del fatto che il codice ateco non è contemplato fra quelli essenziali nell’allegato 1 del Dpcm.

RISPOSTA
Il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020, ha come beneficiari tutti gli esercenti attività d’impresa, eccetto le attività indicate agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Dunque, la sua attività rientra a pieno a titolo tra quelle che possono beneficiare di suddetta misura, a nulla rilevando il fatto che abbia continuato ad effettuare il servizio con consegne a domicilio.
Sperando di fare cosa utile, le ricordo che la misura consiste in un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) e che è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Sul punto, vale la pena segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia, ha istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
Si coglie l’occasione per segnalare che consultare il sito web della Federazione costantemente aggiornato con i provvedimenti normativi adottati a livello nazionale e locale, con le FAQ più frequenti e le interpretazioni istituzionali via via fornite

DOMANDA – AREA LEGALE

Salve, vi contatto per avere un’informazione dato che al momento sono chiuso e vorrei riaprire per effettuare le consegne a domicilio. Vorrei sapere che devo applicare intendo come igienizzare visto che non capisco in caso di controlli cosa mi verrà cercato

RISPOSTA
Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

Le consigliamo quindi di rivolgersi al tecnico che l’ha aiutata a redigere il manuale HACCP, per aggiornarlo e, quindi, per inserire nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In alternativa, può scegliere di avvalersi di soggetti terzi (ad esempio una piattaforma specializzata). In questo caso saranno questi a doverle garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto mentre lei dovrà aggiornare l’elenco dei fornitori e acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.

DOMANDA – AREA LEGALE

Volevo sapere se è possibile attivare il servizio di consegna a domicilio per una pizzeria al taglio che prima dell’emergenza non lo effettuava. Occorre rivolgere a qualcuno del territorio la richiesta? Occorre autorizzazione per poter circolare senza incorrere in una sanzione? Il locale si trova a Prato, Toscana

RISPOSTA
Secondo l’art. 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 alle attività commerciali (tra cui quelle di somministrazione di alimenti e bevande) si applica quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020.
Pertanto dal 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) sono, tra le altre, sospese le attività di ristorazione aperte al pubblico (codice ateco 56 – bar, ristorati, pizzerie anche al taglio, pasticcerie, gelaterie), ferma restando la possibilità di effettuare le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.
Trattandosi di un servizio accessorio incluso nella ristorazione non sono previsti specifici titoli abilitativi (né SCIA né sanitari) per l’attività di delivery per i pubblici esercizi

DOMANDA – AREA LEGALE

In tema di Coronavirus, un pubblico esercizio può consegnare a domicilio solo un preparato utilizzato per i suoi prodotti e non il prodotto stesso. Faccio un esempio: un ristorante può consegnare a domicilio un sugo fatto da lui (fermo restando i vincoli della corretta preparazione/confezionamento, allergeni, ecc) oppure un pizzaiolo può consegnare a domicilio un preparato fatto da lui di pizza e non la pizza già cotta?

RISPOSTA
Nell’ambito del servizio a domicilio effettuato dai pubblici esercizi è possibile consegnare le pietanze ordinariamente preparate, a condizione che vengano rispettate le relative norme igienico-sanitarie nella preparazione/confezionamento/ trasporto.
Sebbene non vi siano particolari restrizioni circa i prodotti gastronomici oggetto del delivery, non si può escludere che la consegna a domicilio di preparati che generalmente non verrebbero in sé e per sé somministrati ai propri clienti, potrebbe esporre l’esercente all’adempimento dei specifici gli obblighi di legge previsti per la vendita (es. etichettatura).

24/03/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono un ristorante che gìà effettua delivery a Matera. Il mio consulente dice che devo avere l’autorizzazione della prefettura.

RISPOSTA
Trattandosi di un servizio accessorio incluso nella ristorazione non sono previsti specifici titoli abilitativi (né SCIA né sanitari). Il consulente riferisce di un adempimento non previsto per l’attività di delivery per i pubblici esercizi ma che nel DPCM del 22.03 è richiesto solo per le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al nuovo allegato 1 (per lo più produzioni industriali), nonché di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla lettera e) del suindicato DPCM.

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono un Bar/ristorante con contratto di mensa per società/ditte che ancora operano. Non sono all’interno di ospedali non sono all’interno di niente non sono lungo l’autostrada.
Posso rispettare il contratto di mensa??

RISPOSTA

Il DPCM del 22.03.20 art. 1 lett. a) stabilisce che per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 quindi, possono proseguire la loro attività le mense (codice ateco 56.29.10) e i catering su base contrattuale (codice ateco 56.19.20), al di fuori di queste tipologie è sospesa l’apertura al pubblico.

DOMANDA – AREA LEGALE
Sono Amministratore e fondatore di una start up napoletana di food delivery.
Come saprete in Campania a causa dell’ordinanza regionale del nostro governatore questo business è completamente fermo.
Chiedo la possibilità di intraprendere un lavoro di squadra per una richiesta più efficace alla regione Campania.

RISPOSTA

In merito al blocco dell’attività del food delivery deciso dalla Regione Campania, la nostra associazione territoriale sta individuando le azioni più efficaci per far rimuovere il blocco della suddetta attività.
Monitoriamo l’evoluzione e sarà nostra cura darle aggiornamenti, anche attraverso il nostro sito o contattando il nostro referente territoriale.

DOMANDA – AREA LEGALE

Per la consegna da comune di residenza con annessa attivita’ a consegna a comune limitrofo come funziona?

RISPOSTA

L’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito che la Prefettura di Mantova ha espressamente chiarito che il delivery è consentito anche fuori Regione e fuori Provincia;
Si consiglia di visitare il sito www.fipe.it per tutti gli aggiornamenti.

DOMANDA – AREA LEGALE
Sono proprietaria di una gelateria sul lago di garda (Bs). Non riesco a capire se le consegne a domicilio nel mio comune sono consentite oppure no per la gelateria? A chi devo chiedere e far riferimento per avere chiarimenti e non interpretazioni che variano da soggetto a soggetto?

RISPOSTA

L’art. 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce espressamente che per le attività commerciali (tra cui quelle di somministrazione di alimenti e bevande) si applica quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020.
Pertanto da ieri 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) sono, tra le altre, sospese le attività di ristorazione aperte al pubblico (codice ateco 56 – bar, ristorati, pizzerie anche al taglio, pasticcerie, gelaterie), ferma restando la possibilità di effettuare le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.
Per eventuali ulteriori chiarimenti può contattare la Fipe territoriale al numero 030/292181

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere se posso continuare a fare consegne a domicilio di pizza primi fritti ecc , visto le ulteriori restrizioni comunicate da Conte

RISPOSTA

L’art. 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce espressamente che per le attività commerciali (tra cui quelle di somministrazione di alimenti e bevande) si applica quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020.
Pertanto da oggi 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) sono, tra le altre, sospese le attività di ristorazione aperte al pubblico (codice ateco 56 – bar, ristorati, pizzerie anche al taglio, pasticcerie, gelaterie), fermo restando la possibilità di effettuare le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.

23/03/2020

DOMANDA
Sapreste indicarmi quali sono le precauzioni igienico-sanitarie che l’esercente deve rispettare esattamente per far consegnare a domicilio? Sono un dipendente che non sta lavorando in sicurezza e non saprei nemmeno a chi segnalare eventuali inadempienze, grazie.

RISPOSTA

L’esercente potrà realizzare tale servizio autonomamente oppure avvalendosi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). Nel primo caso, l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di haccp nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria, che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto, mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore. Sul punto la invito a consultare le linee guida elaborate dalla FIPE e da AssoDelivery (https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2446_c6959e7dbfa48b0aa3d1d92d9ef0b4a1.html), dove sono indicate tutte le misure precauzionali da adottare per fornire in sicurezza il servizio di consegna a domicilio.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Bonus lavoratori dipendenti in cosa consiste e a chi si applica?

RISPOSTA
L’articolo 63 del DL c.d. “Cura Italia” prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro una tantum a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID -19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. La misura del bouns – come anticipato, pari a 100 euro – è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

DOMANDA AREA SINDACALE

In questo periodo emergenziale che sta così duramente colpendo le nostre attività, ci sono misure di sostegno relativamente al pagamento del canone di locazione?

RISPOSTA

L’articolo 65 del DL c.d.“Cura Italia”, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Tale credito d’imposta non è previsto per le attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno, ci si può spostare, con le consegne a domicilio, anche fuori comune?

RISPOSTA

L’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito che la Prefettura di Mantova ha espressamente chiarito che il delivery è consentito anche fuori Regione e fuori Provincia.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Il Congedo Parentale Straordinario dei 15 giorni retribuiti al 50% (DL Cura Italia) si applica anche alla ristorazione?

RISPOSTA

Confermiamo che il congedo parentale straordinario si applica anche alla ristorazione

DOMANDA – AREA SINDACALE

Ho un’attività di ristorazione e ho dipendenti con contratto a chiamata. Vorrei sapere come calcolare la quota di cassa integrazione spettante per questo tipo di lavoratori

RISPOSTA

Se la risposta alla chiamata è precedente al verificarsi della causa che ha determinato il ricorso all’ammortizzatore sociale: la retribuzione persa dal lavoratore intermittente è integrabile.
Invece, se la causa è intercedente alla chiamata, la retribuzione persa non è integrabile. La misura è sempre l’80% della retribuzione globale entro i massimali previsti dall’INPS. Nel caso specifico quindi se la risposta alla chiamata è avvenuta prima del 23 febbraio 2020.
Si ricorda inoltre che Il D.Lgs. 81/15 prevede che è fatto divieto di ricorrere al lavoro intermittente nelle unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Nel caso di dipendenti con voucher a cosa hanno diritto in che modo vengono retribuiti?

RISPOSTA

Confermiamo che i dipendenti con voucher non rientrano nel campo d’applicazione degli strumenti di ammortizzazione sociale previsti dal d.l. Cura Italia.

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono titolare di una pasticceria- gelateria della provincia di Cuneo, (Piemonte), vorrei sapere se in seguito al nuovo decreto è possibile effettuare la consegna a domicilio dei prodotti ovviamente rispettando tutte le normative igieniche e se è possibile effettuarla anche fuori dal mio Comune

RISPOSTA

L’art. 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce espressamente che per le attività commerciali (tra cui quelle di somministrazione di alimenti e bevande) si applica quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020.
Pertanto da oggi 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) sono, tra le altre, sospese le attività di ristorazione aperte al pubblico (codice ateco 56 – bar, ristorati, pizzerie anche al taglio, pasticcerie, gelaterie), fermo restando la possibilità di effettuare le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.
Si segnala, inoltre, che l’attività di consegna a domicilio è da ricomprendere fra le esigenze lavorative che permettono di derogare al divieto di spostamento all’interno e all’esterno del proprio Comune di domicilio o residenza. In altri termini, allo stato, salvo diverse specifiche disposizioni comunali, sembrerebbero consentite anche le consegne a domicilio al di fuori del proprio Comune; si segnala in merito che la Prefettura di Mantova ha espressamente chiarito che il delivery è consentito anche fuori Regione e fuori Provincia.
Per ulteriori aggiornamenti le consigliamo di consultare le FAQ nel nostro sito.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vi scrivo per chiederVi ragguagli sul dpcm approvato ieri e specificatamente sulla possibilità di continuare la mia produzione ed effettuare consegne a domicilio (come da Voi auspicato nel comunicato stampa).
Ho una gelateria/pasticceria artigianale, senza licenza, avente Codici Ateco: 56.10.3 (ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – Gelaterie e pasticcerie) e 10.72 (INDUSTRIE ALIMENTARI – Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati).
Il codice Ateco 10.72 mi pare di capire che mi consenta di continuare la produzione, ma solo di biscotti nel mio caso; il codice 56.10.3 invece non compare nell’elenco di cui all’allegato 1 del nuovo dpcm.
Però leggo all’Art.1, punto 1 lettera f: è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Posso dunque continuare a produrre gelati, torte, biscotti e posso continuare a consegnare i miei prodotti presso il domicilio dei clienti che ne facciano richiesta?

RISPOSTA

L’art. 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce espressamente che per le attività commerciali (tra cui quelle di somministrazione di alimenti e bevande) si applica quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020.
Pertanto da oggi 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) sono, tra le altre, sospese le attività di ristorazione aperte al pubblico (codice Ateco 56 – bar, ristorati, pizzerie anche al taglio, pasticcerie, gelaterie), fermo restando la possibilità di effettuare le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.
Per quanto riguarda il codice 10.72, pur non rientrando nelle attività di nostra competenza, possiamo comunque dare indicazione del fatto che il codice 10 (industrie alimentari) è espressamente contenuto nell’elenco delle attività che possono proseguire, e quindi anche l’attività industriale di “produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati” (codice 10.72) è da ritenere consentita.

DOMANDA – AREA LEGALE

Volevo avere se possibile delucidazioni per le pizzerie d’asporto cosa prevede il nuovo decreto

RISPOSTA

L’art. 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce espressamente che per le attività commerciali (tra cui quelle di somministrazione di alimenti e bevande) si applica quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020.
Pertanto da oggi 23 marzo 2020 fino al prossimo 3 aprile, su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori modifiche in corso d’opera) sono, tra le altre, sospese le attività di ristorazione aperte al pubblico (codice ateco 56 – bar, ristorati, pizzerie anche al taglio, pasticcerie, gelaterie), fermo restando la possibilità di effettuare le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e trasporto.

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei sapere se alla luce del nuovo decreto DCPM 22 Marzo 2020 e DPGR n 34 della Regione Piemonte, è sempre consentita la consegna a domicilio di caffè, cappuccini e altro per un’attività con codice ATECO 56.30.00. In altre parole, è sempre valida la circolare Fipe 25-20?

RISPOSTA

ll decreto firmato ieri pomeriggio dal Presidente del Consiglio conferma che il servizio di consegna a domicilio dei pasti provenienti dai ristoranti è consentito e prosegue regolarmente per tutte le attività con codice Ateco 56.
Per l’elenco completo aggiornato può andare al seguente link https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/6965-coronavirus-attivita-che-possono-essere-svolte-dpcm-22-marzo-2020.html
E’ naturalmente indispensabile che questo servizio venga svolto nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza sia per i lavoratori coinvolti che per i consumatori.

22/3/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Buon pomeriggio, mi confermate la possibilità di fare delivery anche per tutte le altre attività come pizzerie o gelaterie o pasticcerie?
Il DPCM 11/03 se non erro aveva lasciato a tutti la possibilità di fare delivery ora invece si legge sempre “ristoranti”, credo che nella categoria sia incluse anche tutte le altre attività come pub pizzerie gelaterie, piadinerie etc etc è corretto?

RISPOSTA

l’art.1 pto 2) del DPCM dell’11marzo 2020 stabilisce la chiusura al pubblico delle “attività di servizio di ristorazione”, per tale intendendosi quelle con codice ateco 56 – l’elenco completo è consultabile dal nostro sito internet https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani). Tuttavia, le suindicate attività, tra cui le gelaterie e pasticcerie con codice 56.10.30 possono effettuare delivery (consegne a domicilio). Ricordo però che siamo in attesa del Provvedimento annunciato ieri notte da Conte che potrebbe disciplinare l’attività in oggetto in modo diverso da quanto sin qui fatto.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buon pomeriggio alcuni associati qui in provincia di Frosinone mi chiedono se il delivery possono farlo solo nell’ambito comunale o anche in altri comuni, a mio avviso vista la normativa si, ma volevo averne certezza Saluti Enrica vacca confcommercio Lazio sud

RISPOSTA

Il DPCM dell’11.03.20 non stabilisce limiti (ad es. Comunali) entro i quali poter fare la consegna a domicilio. Tuttavia, siamo in attesa del provvedimento annunciato questa notte da Conte e che, visto l’evolversi dell’emergenza sanitaria, potrebbe prevedere una disciplina diversa. Vi terremo informati, non appena uscirà il testo ufficiale

20/03/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Fino a che ora si possono fare le consegne da asporto

RISPOSTA
l’art.1 pto 2) del DPCM dell’11marzo 2020 stabilisce la chiusura al pubblico delle attività di servizio di ristorazione (codice ateco 56 – l’elenco completo è consultabile dal nostro sito internet https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani)
(cfr anche circolare Fipe 25/2020)
Tuttavia, le suindicate attività possono effettuare delivery (consegne a domicilio) senza limiti di orario, tramite terzi (con ad esempio piattaforma specializzata) oppure organizzazione autonoma da parte dell’esercente.
In quest’ultimo caso l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto (si consiglia di aggiornare le procedure del manuale di HACCP nel caso in cui prima tale servizio non venisse effettuato).

DOMANDA – AREA SINDACALE

Sono un ristoratore di Roma. Per problema di COVID19 ho dovuto chiudere il mio ristorante dal 15/03/2020 lasciando i nostri dipendenti a casa, e non so questa situazione quanto durerà.
Gentilmente mi può scrivere cosa devo fare per attivare la procedure per fare la domanda e accordo sindacale per cassa integrazione covid19.

RISPOSTA

La domanda deve essere presentata in funzione di quanti dipendenti sono in forza presso il suo ristorante.
Nel caso in cui fossero meno di 5 è necessario fare ricorso alla cassa integrazione in deroga e nel caso in cui fossero più di 5 dovrà fare ricorso al Fondo d’Integrazione Salariale.
In ogni caso l’Inps non ha ancora predisposto le relative procedure per la presentazione della domanda.
Le suggeriamo inoltre, di mettersi in contatto con l’area sindacale della Confcommercio di Roma, 0668437620, che potrà supportarla nella presentazione della domanda.

20/03/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

La presente per chiedere cortese chiarimento in merito all’applicazione “erga omnes” del contenuto del protocollo/accordo siglato dal Governo e dalle OO.SS. in data 14 marzo u.s.

RISPOSTA
L’accordo è stato sottoscritto anche da Confcommercio, si applica pertanto a tutte le imprese del sistema.

DOMANDA – AREA LEGALE

Titolare di bar tavola calda tabacchi vorrei avere notizie sicure per quanto riguarda le consegne a casa di piatti caldi preparati da noi ….Sono a Roma aperta per la tabaccheria e vedo il viavai di consegna. …che devo fare? Grazie

RISPOSTA

l’art.1 pto 2) del DPCM dell’11marzo 2020 stabilisce la chiusura al pubblico delle attività di servizio di ristorazione (codice ateco 56 – l’elenco completo è consultabile dal nostro sito internet). Tuttavia, le suindicate attività possono effettuare delivery (consegne a domicilio) senza limiti di orario, tramite terzi (con ad esempio piattaforma specializzata) oppure organizzazione autonoma da parte dell’esercente. In quest’ultimo caso l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto

DOMANDA – AREA SINDACALE

Avrei bisogno di sapere indirizzo PEC dove poter inoltrare informativa per consultazione sindacale telematica emergenza Covid-19, per poter accedere agli ammortizzatori sociali.
Aziende che applicano contratto dei Pubblici esercizi e del commercio e terziario

RISPOSTA

Al momento non è stata formalizzata dall’INPS la relativa procedura. In ogni caso, per poter ottemperare alla procedura menzionata la comunicazione telematica dovrà essere inviata alle organizzazioni sindacali.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Avrei bisogno di sapere indirizzo PEC dove poter inoltrare informativa per consultazione sindacale telematica emergenza Covid-19, per poter accedere agli ammortizzatori sociali.
Aziende che applicano contratto dei Pubblici esercizi e del commercio e terziario

RISPOSTA

Al momento non è stata formalizzata dall’INPS la relativa procedura. In ogni caso, per poter ottemperare alla procedura menzionata la comunicazione telematica dovrà essere inviata alle organizzazioni sindacali.

DOMANDA – AREA LEGALE

#Coronavirus – Agenzia delle Entrate – E chi ha una rateizzazione ordinaria in corso? Può usufruire di questa sospensione?

RISPOSTA

La temporanea sospensione è oggi disciplinata dall’art. 68 del DL Cura Italia che, nel comma 1, sancisce che i versamenti relativi a tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’AdE e degli avvisi di addebito degli enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Poiché il suindicato comma fa espressamente rinvio all’art. 12 del Dlgs n. 159/2015 che riguarda anche la riscossione da parte degli enti impositori, è ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche alle rateizzazioni.
Tuttavia, nel caso in cui la rateizzazione attenga alla c.d. “rottamazione ter” ovvero alla rata del “saldo e stralcio” (comma 3), il testo di legge stabilisce espressamente che il termine di versamento è differito al 31 maggio 2020.

DOMANDA – AREA LEGALE

La regione Lazio ha emanato un’ordinanza che limita l’orario di apertura dalle 8:30 alle 19:00.
Riguarda anche l’attività di bar ristorante nella stazione ferroviaria?

RISPOSTA

L’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo u.s., stabilisce delle restrizioni orarie con esclusivo riferimento alle attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, tra le quali non sono ricompresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio (lungo la rete stradale, autostradale, all’interno delle stazioni ferroviarie ecc.).
È bene ricordare che detti esercizi, sebbene non ricompresi nel citato allegato – che individua gli esercizi commerciali per i quali non si applica la sospensione dell’attività – restano aperti in virtù di quanto statuito all’art. 1, comma 1, n. 2) del DPCM citato.
Pertanto, è ragionevole ritenere che anche nel territorio laziale i bar e i servizi di ristorazione posti nelle descritte aree di servizio (come i buffet di stazione) proseguano la propria attività, senza limiti di orario in quanto non inclusi nella prescrizione dell’ordinanza.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Vorrei sapere se anche secondo voi rimane in vigore l’obbligo di godimento delle ferie e permessi residui prima di poter richiedere l’intervento della Cig

RISPOSTA

Attualmente è in vigore il Decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 che, ai fini della fruizione della CIGD, impone all’impresa il previo utilizzo “degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”. Tale regolamentazione, certamente riferita ad una normativa della cassa in deroga riferita ad altro contesto e fonte legale (l. n. 92/2012) è nella disponibilità delle Regioni che dovranno eventualmente confermare o regolare in altro modo tali previsioni, in virtù della nuova disciplina della CIGD prevista dal d.l. n. 18/2020. Rimaniamo, quindi in attesa di ulteriori sviluppi

DOMANDA – AREA LEGALE

Vorrei un chiarimento, noi siamo un bar con licenza di somministrazione. Vorremmo fare consegne a domicilio. E’ necessaria una particolare Scia? La nostra licenza è attiva dal 1972.
La Polizia riferisce pareri discordanti.
Come ci dobbiamo comportare?

RISPOSTA

l’art.1 pto 2) del DPCM dell’11marzo 2020 stabilisce la chiusura al pubblico delle attività di servizio di ristorazione (codice ateco 56 – l’elenco completo è consultabile dal nostro sito internet https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani che viene aggiornato in tempo reale sulle novità normative e sui chiarimenti forniti dalle Autorità competenti). Tuttavia, le suindicate attività possono effettuare delivery (consegne a domicilio) senza limiti di orario, tramite terzi (con ad esempio piattaforma specializzata) oppure organizzazione autonoma da parte dell’esercente.
In quest’ultimo caso l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto (si consiglia di aggiornare le procedure del manuale di HACCP nel caso in cui prima tale servizio non veniva effettuato). Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto. Non risulta necessario produrre alcuna SCIA

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono titolare di un bar in Piemonte, vi scrivo perché vorrei sapere se con il DCPM dell11 Marzo posso vendere Caffè e Cappuccini con consegna a domicilio?

RISPOSTA

Tra le attività sospese dal DPCM dello scorso 11 marzo vi sono quelle “dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie”), vale a dire tutte quelle ricomprese nel codice Ateco 56 che pertanto, fino al prossimo 25 marzo, avranno la possibilità di effettuare la consegna a domicilio.
Se l’attività svolta risponde al codice Ateco 56.10.30 è quindi preclusa l’apertura al pubblico, ma consentito il delivery (cfr. Circolare 25/2020 del 13 marzo 2020) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.
Per ulteriori aggiornamenti le consigliamo di consultare le FAQ nel nostro sito.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Sono la consulente di una societa’ che opera nel campo della ristorazione, in virtu’ del D.L in oggetto, e dovendo approntare la domanda DI CIG IN DEROGA COVID 19 , sono a richiedere in che modo gestire “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto da svolgersi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta” con le Organizzazioni Sindacali di settore

RISPOSTA

Siamo in attesa della circolare illustrativa dell’INPS e si sta valutando la possibilità di una accordo con le OO.SS. per la definizione di un modello tipo.
Per gli aggiornamenti le consigliamo di consultare anche il nostro sito.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Posso già presentare domanda di cassa integrazione in deroga?

RISPOSTA

Non ancora, è necessario un ulteriore intervento prima del Ministero del lavoro e poi delle Regioni per rendere operativo lo strumento

DOMANDA – AREA SINDACALE

Per accedere al FIS è necessario che il dipendente sia in possesso delle 90 giornate di anzianità presso il datore di lavoro?

RISPOSTA

No, è necessario esclusivamente che sia dipendente dell’azienda richiedente dal 23 febbraio 2020.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Per poter fare richiesta di cassa in deroga, è necessario sottoscrivere un accordo sindacale?

RISPOSTA

Solo se sei un‘azienda con più di cinque dipendenti

DOMANDA – AREA SINDACALE

Se sono un’azienda iscritta al FIS devo sottoscrivere un accordo sindacale per fare richiesta di integrazione salariale?

RISPOSTA

No, è necessario però seguire una procura d’informazione, consultazione ed esame congiunto, svolti in via telematica entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Se sono un’impresa del Veneto, della Lombardia o dell’Emilia Romagna che ha accesso alla cassa in deroga già con il decreto n. 9/2020, posso ricorrere anche alla cassa in deroga prevista nel decreto Cura Italia?

RISPOSTA

Si, le due prestazioni non sono alternative.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Se sono un’impresa che ricorre al FIS, al termine delle nove settimane previste dal decreto Cura Italia, potrò ancora farvi ricorso?

RISPOSTA

Si, le nove settimane previste dal decreto Cura Italia, non intaccano i periodi a disposizione di ciascuna azienda secondo le regole ordinarie.

DOMANDA – AREA SINDACALE

I lavoratori a chiamata hanno accesso agli ammortizzatori sociali?

RISPOSTA

Hanno accesso tutti i lavoratori subordinati, in forza alla data del 23 febbraio 2020.

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho un negozio dove somministro il caffè da noi torrefatto e vendita al dettaglio di caffè macinato e capsule oltre che di altri generi alimentari preconfezionati di altre aziende.
Il caffè lo confeziono al momento della vendita mentre le capsule sono preconfezionate.
Avendo il codice ateco 56.3 come bar posso con locale chiuso ricevere ordini per il caffè macinato e in chicchi ed effettuare le consegne a domicilio?

RISPOSTA

l’art.1 pto 2) del DPCM dell’11marzo 2020 stabilisce la chiusura al pubblico delle attività di servizio di ristorazione, quindi con codice Ateco 56, le quali tuttavia, possono effettuare delivery (consegne a domicilio senza limiti di orario).
Dunque, dal momento che la sua attività è classificata con codice Ateco 56, si ritiene che possa essere effettuata la consegna a domicilio anche del caffè confezionato al momento dell’ordinativo, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che quella di trasporto.

DOMANDA – AREA LEGALE

È possibile che un Autogrill in prossimità di un paese sia aperto con la possibilità di somministrazione al banco?

RISPOSTA

Secondo il DPCM dell’11 marzo u.s art. 1 pto 2 “restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.”
Se pertanto l’Autogrill è posto in un’area di servizio e rifornimento carburante situato lungo la rete stradale si ritiene che possa proseguire l’attività, garantendo comunque la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1, pto2).
Si rimanda ad ogni buon fine anche alle FAQ della presidenza del consiglio (www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) e agli aggiornamenti riportati nella nostra pagina web www.fipe.it

DOMANDA

Bar adiacente alla stazione deve rimanere aperto?

RISPOSTA

Il Bar adiacente a stazione ferroviaria deve rimanere chiuso, mentre se posto all’interno della stessa resta aperto, garantendo nel servizio la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1, pto2 DPCM 11 marzo 2020)

DOMANDA – AREA SINDACALE

In caso di società in nome collettivo, con due titolari lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO l’indennità prevista dal nuovo d.l. 17 marzo 2020 n. 18 spetta ad entrambi?

RISPOSTA

Testualmente si parla di “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”. Se coesistono i tre requisiti, secondo la nostra interpretazione ne hanno diritto, come da interpretazione letterale.

Aspettiamo anche una verifica e ulteriori dettagli circa le modalità di richiesta da circolare INPS.

DOMANDA

Devo attivare la procedura di CIG in deroga per alcune aziende del settore (ristoranti e pub) nella provincia di Milano.
Esiste una modulistica particolare da voi gia’ prediaposta e/o un canale telematico per la trasmissione della comunicazione/informativa sindacale? E’ stato siglato, in virtu’ dell’emergenza COVID19 qualche accordo collettivo in merito?

RISPOSTA

Siamo in attesa di conoscere il testo definitivo del d.l. e la circolare illustrativa dell’INPS. Stiamo valutando con le OO.SS. l’ipotesi di accordi tipo che le aziende possano utilizzare, ma dovrà essere conforme alle disposizioni che verranno emanate dall’INPS. E’ evidente che in ogni caso riguarderà le aziende associate che applicano il CCNL FIPE 8 febbraio 2018.
In ogni caso potrà prendere contatto con la nostra associazione di Milano EPAM tel 02/7750343 – 02/7750347 – epam@unione.milano.it

17/3/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

Nel mio bar utilizzo personale assunto con contratto a chiamata.

Sto cercando di capire se il provvedimento approvato preveda una qualche forma di sostegno anche per questo tipo di contratto che, come ben sapete, nel campo turistico è molto usato.

RISPOSTA

Secondo le ultime misure tutti i lavoratori subordinati, compresi stagionali e lavoratori a chiamata sono ricompresi tra i beneficiari di FIS e CIGD senza il requisito delle 90 giornate.

Condizione necessaria è però che siano stati alle dipendenze dell’azienda al 23 febbraio 2020. Conferma di ciò arriverà con circolare INPS.

DOMANDA – AREA SINDACALE

Lo smaltimento delle ferie in caso di FIS o Cassa in Deroga deve avvenire prima di accedere all’ammortizzatore sociale?

RISPOSTA

I decreti della Presidenza del Consiglio dei giorni scorsi hanno raccomandato l’uso delle ferie e permessi per evitare spostamenti casa-lavoro e, quindi, limitare al massimo la diffusione del contagio. Ma non esiste una norma che imponga di fruirle prima di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria o il FIS..

Anche la giurisprudenza è orientata in questo senso secondo un principio di solidarietà espresso dalla Costituzione «posporre sempre e comunque le esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche all’interesse dell’individuo”.

Si consiglia in ogni caso di far fruire quanto maturato al 31/12/19.

Diverso il discorso della cassa integrazione in deroga. Un decreto del ministero dell’Economia obbliga a consumare le ferie prima di accedere a questo ammortizzatore sociale. Un vincolo che può essere applicato oggi nelle realtà colpite dal coronavirus.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buongiorno ho letto il vostro post, la mia attività è una pizzeria da asporto il mio codice ateco e 56.10.2 ma per il momento io su disposizione del mio sindaco posso rimanere aperto limitando il lavoro alla solo consegna a domicilio, voi che direttive avete?

RISPOSTA

Confermiamo che per l’attività citata in base al DPCM dello scorso 11 marzo è preclusa l’apertura al pubblico, ma consentito il delivery (cfr. Circolare 25/2020 del 13 marzo 2020) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

DOMANDA

Le pizzerie al taglio e le gastronomie vengono considerate come gelaterie e pasticcerie e quindi devono rimanere chiuse?

RISPOSTA

Secondo il DPCM 11 marzo rientrano tra le attività sospese, ma che possono fare delivery.

16/3/2020

DOMANDA – AREA SINDACALE

Vorrei gentilmente sapere se anche per i pubblici esercizi è stato sottoscritto un accordo sindacale standard (da compilare in relazione alle singole aziende) per l’erogazione degli ammortizzatori sociali causa COVID 19.

RISPOSTA

Stiamo valutando l’opportunità di un accordo. Prima dobbiamo avere un quadro legislativo compiuto (testo definitivo e pubblicazione in G.U.)

Per ulteriori aggiornamenti le consigliamo di consultare anche il nostro sito

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono un associato di Tortona (AL).

Ho letto il Vostro articolo alla pagina https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/6909-coronavirus-aggiornamenti-12-marzo-2020-sospesi-i-servizi-di-ristorazione-bar-pub-ristoranti-gelaterie-pasticcerie.html e Vi scrivo per chiederVi ragguagli relativamente alla possibilità di effettuare consegne a domicilio.

Io ho una gelateria/pasticceria artigianale di tipo take-away, senza licenza e senza tavolini; solitamente non effettuo consegne a domicilio, se non in rare circostanze all’interno della città, ma solo a titolo di favore per clienti in difficoltà.

Essendo stato costretto a chiudere il negozio, mi sono informato sulla possibilità di effettuare, quanto meno, le consegne a domicilio e ne è emerso che i miei codici ateco (56.10.3 e 10.72) mi vedrebbero costretto alla chiusura totale, al pari di bar, pub, ecc… senza la possibilità di consegnare i miei prodotti direttamente al domicilio del cliente, come consentito invece ai ristoranti (o ad alcuni ristoranti).

Ho provato a contattare l’Asl – sez. igiene alimentare, ma non sono riuscito a prendere la linea, complice immagino l’emergenza sanitaria.

Ho effettuato delle ricerche su internet e quanto ho appreso sembrerebbe confermare quanto sopra, poiché i codici ateco cui verrebbe riconosciuta la possibilità di operare (a locale aperto o con consegne a domicilio) sembrerebbero iniziare praticamente tutti con il numero 47 (47.11.10, 47.11.20, 47.11.30, ecc).

Ho anche chiesto ad alcuni colleghi e di fatto, in città, pare che siamo tutti completamente fermi.

Voi avete qualche riferimento normativo o comunque qualche informazione utile a consentirmi di effettuare le consegne a domicilio?

RISPOSTA

Tra le attività sospese dal DPCM dello scorso 11 marzo vi sono quelle “dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie”), vale a dire tutte quelle ricomprese nel codice Ateco 56 che pertanto, fino al prossimo 25 marzo, avranno la possibilità di fornire la consegna a domicilio.

Se l’attività svolta risponde al codice Ateco 56.10.30 è quindi preclusa l’apertura al pubblico, ma consentito il delivery (cfr. Circolare 25/2020 del 13 marzo 2020) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.

Per ulteriori aggiornamenti le consigliamo di consultare il nostro sito, dove pubblichiamo in tempo reale le risposte ufficiali fornite dalle Autorità competenti.

DOMANDA – AREA LEGALE

Ho una domanda lavoro un gelateria pasticceria che per ovvi motivi e chiusa. Come da decreto.visto che Io sono il contabile/amministrativo posso recarmi a lavoro ? Oppure. No ?

RISPOSTA

Trattandosi di un lavoro che può essere realizzato anche a distanza, sarebbe opportuno che limitasse al massimo i trasferimenti per recarsi a lavoro. D’altro canto, il DPCM dell’11 marzo 2020 raccomanda fortemente, nei casi in cui il lavoro non sia stato espressamente sospeso, di farlo a distanza (lavoro agile) e che eventuali spostamenti dovranno comunque essere giustificati nelle forme e modalità dell’autocertificazione la cui veridicità potrà essere oggetto di controlli da parte delle forze di polizia, anche successivi.

DOMANDA – AREA LEGALE

Salve, bar stazione di san pietro vernotico.. sono venute le forze dell’ordine e mi hanno insinuato di chiudere il bar perché la somministrazione di qualsiasi cosa è strettamente collegata ai viaggiatori in treno.. Essendo la nostra stazione centrale al paese vorrei sapere se, come dicono, è giusto visto che la circolare sia vostra e sia dello stato non specifica che i miei consumatori devono essere per forza viaggiatori.

RISPOSTA

C’è una disposizione da Roma che impone la chiusura della porta del buffet sul lato strada o lato piazza. Il buffet può essere aperto solo per dare un servizio ai viaggiatori e pertanto la porta che deve rimanere aperta è quella che si trova nella parte interna alla stazione, che si affaccia sulla biglietteria o sui binari.

DOMANDA – AREA LEGALE

PER LE ATTIVITA’ CHE DEVONO SOSPENDERE L’ATTIVITA’:

Possono effettuare lavori all’interno delle aziende (es. su magazzini, o per gestire il commercio online, o ancora per bar ed altri esercizi di somministrazione per recuperare la merce invenduta o presente nelle celle frigorifere). Se è possibile, è bene dotarsi di qualche avviso da esporre all’esterno con una dicitura specifica?

RISPOSTA

L’art.1 pto 2), stabilisce che fino al 25 marzo 2020, vi sia la chiusura al pubblico delle attività di ristorazione. Dunque, al fine di rispettare anche la ratio del DPCM dell’11 marzo 2020, per coloro che svolgono un lavoro che può essere realizzato anche a distanza, sarebbe opportuno limitare al massimo i trasferimenti per recarsi a lavoro.

Ciò premesso, stante l’assenza di uno specifico divieto, nei casi in cui si ravvisi la necessità di recarsi nell’esercizio per realizzare attività indispensabili (come rendicontazione merci deperibili, vendita online ecc.) che non può essere realizzata attraverso le forme del lavoro agile, si ricorda che eventuali spostamenti dovranno comunque essere giustificati nelle forme e modalità dell’autocertificazione la cui veridicità potrà essere oggetto di controlli da parte delle forze di polizia anche in periodi successivi. Non si ritiene necessario comunicare la suindicata necessità con una cartellonistica informativa specifica.

DOMANDA

E’ possibile estendere a queste attività il delivery? Se sì in che modalità deve essere effettuata?

RISPOSTA

L’art. 1 pto 2) del DPCM dell’11 marzo 2020 stabilisce espressamente che all’attività di ristorazione resta consentita la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. E’ da ritenere che con tale espressione debba intendersi la categoria dei servizi rientranti nel codice ateco 56, in altri termini, possono fare consegne a domicilio bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.. L’elenco completo può consultarlo anche attraverso il nostro sito internet https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani che viene aggiornato in tempo reale sulle novità normative e sui chiarimenti forniti dalle Autorità competenti

L’attività di delivery può essere effettuata tramite terzi (con ad esempio piattaforma specializzata) oppure organizzazione autonoma da parte dell’esercente. In quest’ultimo caso l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto.

DOMANDA – AREA LEGALE

Abbiamo ricevuto segnalazioni di Bar/Tabacchi che, pur avendo estromesso e chiuso l’area di somministrazione, sono stati “intimati” di chiudere l’attività. Ciò appare in discrasia con quanto previsto dal DPCM. Cosa possiamo comunicare a queste attività?

RISPOSTA

Il DPCM è chiaro nello stabilire che l’apertura al pubblico è consentita solo per la vendita di tabacchi e/o quotidiani, non anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di intimazione di chiusura, si consiglia di citare l’art. 1 p.to 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di far notare che confermano questo orientamento anche le FAQ del Governo – sezione pubblici esercizi – consultabili al presente link http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

13/3/2020

DOMANDA – AREA LEGALE

Sono un medico veterinario libero professionista e offro servizi di consulenza alle aziende alimentari in regione Campania. Vi volevo porre una domanda: il DPCM 12 marzo 2020 ha previsto per le attività di ristorazione e simili la possibilità di fare le consegne a domicilio. La Regione Campania ha emanato un’ordinanza, prima dell’entrata in vigore del DPCM 12 MARZO 2020, che vieta per tali attività le consegne a domicilio. La domanda è: possono le attività quali ristoranti, pizzerie, takeaway, pizzerie da asporto fare le consegne a domicilio in Regione Campania?

RISPOSTA

Come da lei correttamente rilevato l’art. 1 pto 2) del DPCM dell’11.03.20 stabilisce espressamente, con riferimento all’intero territorio nazionale, che alle attività di ristorazione è consentita esclusivamente la consegna a domicilio.

L’ordinanza della Regione Campania che sancisce il divieto da lei richiamato è del 12.03.20, dunque, successiva all’ultimo DPCM e, la restrizione da lei richiamata, sembra porsi all’interno dei limiti stabiliti dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In altri termini, allo stato, Regione Campania sembra aver esercitato la facoltà prevista dall’art. 5, comma 3, del DPCM 8.03.20 (ancora vigente in quanto compatibile con le disposizioni del successivo Decreto) limitando ulteriormente – rispetto la normativa nazionale – lo svolgimento delle attività sopra evidenziate, non consentendo il delivery.

DOMANDA – AREA LEGALE

La contatto da Forlì avrei necessità di sapere se i Bar possono fare consegne a domicilio oppure è solo facoltà dei ristoranti???

RISPOSTA

L’art.1 pto 2) stabilisce espressamente che le attività di ristorazione possono svolgere il delivery, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (sia per l’attività di confezionamento che quello di trasporto). E’ da ritenere che con tale espressione debba intendersi la categoria dei servizi rientranti nel codice ateco 56. in altri termini, possono fare consegne a domicilio bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.. L’elenco completo può consultarlo anche attraverso il nostro sito internet https://www.fipe.it/coronavirus-aggiornamenti/coronavirus-aggiornamenti-quotidiani che viene aggiornato in tempo reale sulle novità normative e sui chiarimenti forniti dalle Autorità competenti.

DOMANDA – AREA LEGALE

Buffet di stazione e rete autostradale, aeroportuale e ospedali c’è il DPCM

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1 pto 2) del DPCM pubblicato ieri notte si prevede che restino aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Secondo il tenore letterale della disposizione, non essendo previsti espliciti limiti di orario, le suindicate attività devono restare aperte secondo il regime ordinario.

Il sito della Federazione, consultabile anche attraverso il seguente link https://www.fipe.it/, è aggiornato in tempo reale sulle novità normative e sui chiarimenti forniti dalle Autorità competenti.

DOMANDA – AREA LEGALE

La possibilità del servizio a domicilio è possibile anche per i bar che porterebbero colazioni e tramezzini per esempio? Nel decreto si parla di “sola ristorazione a domicilio” ma due frasi sopra tra parentesi nei “servizi di ristorazione” è citato anche il bar

RISPOSTA

Il dubbio è legittimo, tuttavia, poiché all’art.1 pto 2) stabilisce espressamente che tra le attività di ristorazione sono ricomprese quelle di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, è ragionevole ritenere che, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (sia per l’attività di confezionamento che quello di trasporto) a queste sia consentito effettuare attività di delivery, senza limiti di orario.

DOMANDA

Bar adiacente alla stazione deve rimanere aperto?

RISPOSTA

Bar adiacente a stazione ferroviaria deve rimanere chiuso, mentre se posto all’interno della stessa resta aperto, garantendo nel servizio la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1, pto2)

DOMANDA – AREA LEGALE

Con questo nuovo decreto i panifici con annesso la somministrazione di alimenti e bevande possono rimanere aperti?

RISPOSTA

I panifici sono aperti solo per la vendita come panifici, non possono fare somministrazione

10/3/2020 E DATE PRECEDENTI

DOMANDA

Ma si può effettuare la somministrazione al banco o è interdetta?

RISPOSTA

La somministrazione al banco non è interdetta. A prevedere l’obbligo di servizio al tavolo era una norma (applicabile ai soli territori della ex zona c.d. gialla) contenuta in un provvedimento non più in vigore (DPCM 4 marzo 2020, art. 2, comma 1, lett. h).

Attualmente bar e ristoranti di tutta Italia sono sottoposti ai seguenti obblighi:

  1. predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (a tal proposito può utilizzare il cartello reperibile al seguente https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2361_48a2e95e173ca76f0919555605960a66.html ) ;
  2. di rispettare l’orario di apertura dalle ore 06,00 alle ore 18,00 (oltre tale orario è possibile unicamente effettuare consegne a domicilio – delivery).

Dunque, la somministrazione al bancone è consentita, a condizione che l’esercente adotti tutti gli accorgimenti necessari per far rispettare ai clienti la distanza di sicurezza di un metro.

DOMANDA

Consegna a domicilio anche per ristoranti, quindi non artigiani?

RISPOSTA

Con riferimento agli artigiani alimentari stiamo aspettando che il Governo chiarisca espressamente quali siano le misure di contenimento e prevenzione applicabili.

Al momento, una lettura testuale dei DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 non consente di ritenere che l’attività di consegna a domicilio sia preclusa a dette attività.

DOMANDA

Sono proprietario di un ristorante e pizzeria: dopo le ore 18 posso fare servizio per asporto (non a domicilio). Quindi viene il cliente a ritirare in osservanza delle misure di distanza , ecc.

La pizzeria al taglio dove è compresa? Se non fa servizio a domicilio.

RISPOSTA

Buongiorno, nelle FAQ ufficiali del Governo viene espressamente chiarito che oltre il limite orario delle 18.00 è consentita unicamente la consegna a domicilio (delivery), mentre nulla è stato detto con riferimento al servizio per asporto (take away) che, allo stato, non sembrerebbe consentito anche in considerazione del fatto che la ratio della disposizione è quella di vietare l’apertura al pubblico dopo le ore 18.00.

Per quel che riguarda le pizzerie al taglio, siamo in attesa che il Governo chiarisca espressamente quali misure di contenimento siano applicabili alle predette attività. Le consigliamo di consultare il nostro sito, dove pubblichiamo in tempo reale le risposte ufficiali fornite dalle Autorità competenti.

DOMANDA

Per le pizzerie c’è l’obbligo di chiudere alle 18.00? Dopo le 18.00 si può fare le consegna a domicilio?

RISPOSTA

Per i ristoranti – pizzerie sono previsti i seguenti obblighi:

  1. predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (a tal proposito può utilizzare il cartello reperibile al seguente link);
  2. rispettare l’orario di apertura dalle ore 06,00 alle ore 18,00.

Con delle FAQ ufficiali, il Governo ha chiarito che oltre tale orario è possibile unicamente effettuare consegne a domicilio (delivery). Dovrà esser cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma di delivery – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

DOMANDA

Molte aziende associate (tipicamente pubblico esercizio di bar) ci chiedono se possono mantenere in funzione gli apparecchi da gioco (slot machine) presenti al loro interno.

Si precisa che tali attività non sono economicamente classificate come sale gioco.

RISPOSTA

Dalla lettura del dato normativo sembra ragionevole ritenere che gli apparecchi da gioco presenti all’interno dei pubblici esercizi possano rimanere attivi, pur dovendo, tuttavia, rispettare il duplice obbligo di cui all’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM dell’8 marzo 2020 (norma oggi valevole sull’intero territorio nazionale), pena la sospensione dell’attività. Ci si riferisce, in particolare:

  1. alla necessità di rispettare l’orario di apertura dalle ore 06,00 alle ore 18,00;
  2. all’obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità per gli avventori del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

DOMANDA

Stanno circolando informazioni discordanti sul discorso del metro di distanza da tenere nei locali pubblici. Con il decreto del 4 marzo è stato esteso a tutta Italia ? Possiamo accettare prenotazioni superiori a 2 persone, se allo stesso tavolo i commensali non rispettano il metro di distanza? Potreste per cortesia chiarire?

RISPOSTA

Attualmente, bar e ristoranti di tutta Italia sono sottoposti ai seguenti obblighi:

  • rispettare l’orario di apertura dalle ore 06,00 alle ore 18,00;
  • predisporre le condizioni per garantire la possibilità per gli avventori del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Occorre quindi che l’esercente adotti tutti gli accorgimenti necessari (tra cui anche quello di distanziare i tavoli) per far rispettare ai clienti tale distanza (a tal proposito può utilizzare il cartello reperibile al seguente https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2361_48a2e95e173ca76f0919555605960a66.html) ;

Si ricorda che la violazione può comportare la sospensione dell’attività.

DOMANDA

Da titolare di attività di #bar e #ristorazione con 3 dipendenti, faccio un #appello a non so chi.

Fateci chiudere ufficialmente e aiutateci con delle misure serie!

Stare in questo limbo con orari limitati e pochi clienti da mantenere a distanza non serve a nessuno! E così non ce la facciamo.

Io ho chiuso a prescindere assumendomene rischi e responsabilità ma così non si può più andare avanti!

#iorestoacasa #coronavirus

RISPOSTA

Capiamo e condividiamo il suo appello. È quanto da giorni chiediamo alla politica in un quadro inedito e drammatico. Stiamo postando costantemente tutte le informazioni che abbiamo sui possibili aiuti, molte sono uscite oggi, vada sul ns sito o pagina facebook per essere costantemente aggiornato.

DOMANDA

Stamani alcuni organi di stampa nazionale, con un’interpretazione inspiegabilmente restrittiva, sembrano riferire la possibilità di fare asporto da parte del cliente, solo ai ristoranti e non anche ai bar.

Avete chiarimenti in merito

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 26 aprile, a partire dal 4 maggio, i servizi di ristorazione potranno effettuare, oltre al delivery, anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Ciò premesso, è ragionevole ritenere che con la locuzione “ristorazione con asporto” il “legislatore” abbia voluto riferirsi a tutte le attività ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc. e non, quindi, unicamente ai “ristoranti” in senso stretto.

D’altronde, un’interpretazione del dato normativo in senso restrittivo, colliderebbe con quanto sinora sostenuto anche dalle Autorità governative in ordine alla facoltà di effettuare delivery che è stata, correttamente, concessa anche ai bar e agli altri servizi di ristorazione di cui al Codice Ateco sopra indicato, nonostante anche in quel caso la norma si riferisse alla sola ristorazione (“ristorazione con consegna a domicilio”).

A tal proposito, per maggiore comodità, riporto di seguito la FAQ del Governo, consultabile anche dal relativo sito web ufficiale:

La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria? Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

DOMANDE AREA-LEGALE

alla luce dell’ultimo DPCM, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi situati nelle aree di servizio (stradali e autostradali) o nelle stazioni ferroviarie?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM 17 maggio 2020, a partire dal 18 maggio e fino al 14 giugno, tutti gli esercizi con Codice Ateco 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) potranno riprendere la loro ordinaria attività (ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande), salvo che sia previsto diversamente a livello locale, ferma restando la necessità di rispettare le specifiche misure di prevenzione previste dai Protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Detti esercizi, inoltre, potranno altresì proseguire il servizio di delivery (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto) e la ristorazione con l’asporto (fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi).

E’ ragionevole ritenere che quanto affermato valga anche per gli esercizi situati nelle aree di servizio o nelle stazioni ferroviarie, per i quali il DPCM non prevede alcuna specifica limitazione.

DOMANDE AREA-LEGALE

Quali misure di prevenzione devo applicare per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel mio esercizio?

RISPOSTA

ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio 2020 l’attività deve svolgersi in ottemperanza ai contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Per agevolare la comprensione delle misure di prevenzione adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato 17 del DPCM in commento), la Federazione ha realizzato apposite check lists per la ristorazione e per gli stabilimenti balneari.

Tuttavia, è bene ricordare che ogni Regione ha facoltà di differenziare le misure di prevenzione applicabili nel proprio territorio, prevedendo specifici protocolli o linee guida. Per questa ragione, si consiglia di prender contatto con la nostra associazione territoriale a lei più vicina (cui riferimenti può trovare al seguente link), alla quale potrà rivolgere ogni richiesta informazione aggiuntiva.

DOMANDA AREA LEGALE

In che modo posso fornire un’adeguata informazione alla clientela del mio ristorante?

RISPOSTA

l’allegato 17 del DPC del 17.05 stabilisce di predisporre un’adeguata informazione per la clientela sulle misure di prevenzione. A tal proposito, la Federazione ha elaborato apposita cartellonistica, liberamente scaricabile a questo link per rendere i clienti pienamente edotti sui comportamenti principali da tenere allo scopo di evitare le occasioni di contagio

Sono il titolare di uno stabilimento balneare e vorrei sapere se alla luce del nuovo DPCM posso riaprire la mia attività.

RISPOSTA

Dal punto di vista nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. mm) del DPCM 17 maggio 2020, a partire dal 18 maggio e fino al 14 giugno, le attività degli stabilimenti balneari possono essere esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando che per tali attività deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Il Provvedimento, inoltre, dispone che i Protocolli adottati a livello regionale dovranno necessariamente riguardare:

1- l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;

2- l’accesso dei fornitori esterni;

3- le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

4- la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;

5- le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;

6- le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

7- lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;

8- le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;

9- le spiagge di libero accesso.

Per agevolare la comprensione delle misure di prevenzione adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato 17 del DPCM in commento), la Federazione ha realizzato un’apposita check list per gli stabilimenti balneari.

Tuttavia, è bene ricordare che ogni Regione ha facoltà di differenziare le misure di prevenzione applicabili nel proprio territorio, prevedendo specifici protocolli o linee guida. Per questa ragione, si consiglia di prender contatto con la nostra associazione territoriale a lei più vicina (cui riferimenti può trovare al seguente link https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale), alla quale potrà rivolgere ogni richiesta aggiuntiva.

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FAQ per i pubblici esercizi 12 marzo 2020

FAQ per i pubblici esercizi 11 marzo 2020

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