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Home Page / Relazioni sindacali / Notiziario del lavoro / Anno 2004 / n23-11-04
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 n23-11-04
n23-11-04 GIURISPRUDENZA
Cassazione Sezione Tributaria n. 20384 del 18 ottobre 2004
L’indennità dovuta al lavoratore per mancata fruizione dei riposi settimanali è soggetta alla ritenuta Irpef – Poiché ha natura retributiva e quindi reddituale.

Cassazione Sezione Lavoro n. 20162 del 12 ottobre 2004
Gli assegni familiari spettano soltanto in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa – Non è sufficiente che sia percepita la retribuzione

INPS
Circolare numero 149 del 11-11-2004

I lavoratori possono beneficiare di una salvaguardia rispetto a nuove norme che modifichino i requisiti per il conseguimento della pensione, del suo calcolo e dell’accesso alla stessa, qualora maturino il diritto a pensione, entro il 31 dicembre 2007, con le regole vigenti precedentemente all’entrata in vigore della legge in oggetto. A maggiore garanzia di tale salvaguardia i lavoratori possono richiedere all’Istituto, presso cui sono iscritti, una certificazione attestante i conseguimento del diritto a pensione sulla base della normativa previgente.I lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo 2004-2007,  abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6  7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità possono decidere di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro l’importo dei contributi IVS. La pensione che riceveranno sarà calcolata solo sulle anzianità maturate fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS, maggiorata degli importi di perequazione stabiliti fra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione.

FORTE
Documentazione relativa all’avviso 1/04

EXTRACOMUNITARI

Con circolare n. 43 del 15 novembre 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato la registrazione alla Corte dei Conti (2.11.2004) del DPCM 8.10.2004 con il quale vengono attribuite ad una serie di Paesi neo comunitari (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria) ulteriori quote di ingresso per lavoro stagionale pari a 16.000 unità riferite all’anno 2004. Il DPCM è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004

Con circolare n. 44 del 15 novembre 2004, rifacendosi alla riunione interministeriale del 27 ottobre 2004, svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto alla distribuzione delle quote ancora disponibili per l’anno 2004, previste dal DPCM 19.12.2003
 
 

 

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