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Home Page / Relazioni sindacali / Notiziario del lavoro / Anno 2004 / 12 luglio 2004
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 12 luglio 2004
12lu04 GIURISPRUDENZA
I contratti aziendali di lavoro non si applicano ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che non li hanno firmati e che non li accettano (Cassazione Sezione Lavoro n. 10353 del 28 maggio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca)
Anche i compensi corrisposti per festività non fruite in quanto cadenti di domenica devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine rapporto – Perché non hanno carattere occasionale (Cassazione Sezione Lavoro n.  11448 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Cataldi)
Nella prassi sindacale le “ipotesi di accordo” possono costituire l’espressione di un’effettiva volontà contrattuale – In altri casi esse rappresentano la documentazione dello stato raggiunto dalle trattative (Cassazione Sezione Lavoro n. 11464 del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Toffoli)

EXTRACOMUNITARI
Tra il 1° luglio e il 30 settembre potranno tornare in patria e poi rientrare in Italia anche i cittadini stranieri che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno.
Secondo la procedura adottata dal Viminale il cittadino straniero dovrà esibire alla frontiera:
1. il passaporto o un documento equivalente;
2. la copia o l'originale del permesso di soggiorno scaduto;
3. la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (cedolino).
La polizia di frontiera timbrerà passaporto e cedolino.

MINISTERO DEL LAVORO
Tra il 1° luglio e il 30 settembre potranno tornare in patria e poi rientrare in Italia anche i cittadini stranieri che attendono il rinnovo

INPS
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2005 (Circolare numero 94 del 15-6-2004)
L'INPS, con il messaggio n. 19229/04, ha fornito alcuni chiarimenti alle proprie sedi periferiche circa la corresponsione del trattamento di disoccupazione nelle ipotesi in cui lo "status" sia stato interrotto da brevi periodi di lavoro. L'Istituto ha precisato che queste attività non interrompono lo stato di disoccupazione così come previsto dall'art. 4 del D.L.vo 181/00 come modificato dal D.L.vo 297/02. Da ciò ne consegue che se i lavoratori producono alle sedi periferiche una nuova dichiarazione rilasciata dai Centri per l'Impiego, i quali istituzionalmente accertano la presenza nello stato di disoccupazione, il trattamento stesso può essere liquidato. L'INPS ha inoltre ricordato che gli stessi criteri si applicano anche allorquando lo stato di disoccupazione viene conservato per attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (€ 7.500), così come previsto dal D.L.vo 297/02.

RINNOVO CCNL COMMERCIO
La soluzione individuata per la chiusura del negoziato è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un quadriennio con un incremento lordo medio (quarto livello) di 125 euro fino al 31 dicembre 2006 (72 euro a copertura del biennio 2003 / 2004), accompagnato dall’una tantum - anch’essa parametrata -  di 400 euro lordi, che viene corrisposta con i consueti criteri.
L’una tantum, che copre il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 sarà corrisposta in due tranche, la prima di 250 euro in coincidenza con il mese di luglio 2004, la seconda di 150 euro in coincidenza con il mese di gennaio 2005.
 

 

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