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SCADENZE Modello
770/2003
Entro il 31/10/2003 è
prevista la presentazione mediante invio telematico del Mod. 770/2003 da
parte dei sostituti d'imposta (direttamente o tramite intermediari).
GIURISPRUDENZA
Cassazione Sezione Lavoro
n. 15674 del 20 ottobre 2003, Pres. D’Angelo, Rel. Castaldi
I lavoratori dimissionari
non possono essere inclusi nel calcolo del requisito numerico necessario
per l’applicazione della legge n. 223 del 1991.Perché si configuri
una riduzione di personale, con obbligo, per l’azienda, di rispettare la
procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, occorre che essa effettui
oltre cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni. Nel caso in cui l’eliminazione
degli esuberi avvenga mediante dimissioni incentivate, accompagnate da
licenziamenti in numero inferiore a cinque nell’arco temporale previsto,
i lavoratori dimissionari non devono essere computati insieme ai licenziati
al fine di stabilire se sussiste il requisito numerico per l’applicazione
della legge n. 223 del 1991.Il termine “licenziamento” va inteso nel senso
tecnico che gli attribuisce il vigente assetto ordinamentale quale specifico
evento che si concreta in un atto unilaterale di espulsione del lavoratore
intimato dal datore di lavoro; esso non può, dunque, essere parificato
a qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o
soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni,
risoluzione concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione
del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione
della eccedenza della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti.
GIURISPRUDENZA
Cassazione Sezione Lavoro
n. 15371 del 14 ottobre 2003, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca
La Suprema Corte ha affermato
che l’oggetto della conciliazione in sede sindacale deve ritenersi, quanto
meno in via presuntiva, limitato alle pretese avanzate nella controversia
con essa definita, ove non ne risulti l’estensione ad altre pretese; la
generica dichiarazione liberatoria riferita anche ad altri diritti non
specificamente individuati, può costituire soltanto una mera manifestazione
del convincimento soggettivo del lavoratore di essere stato soddisfatto
di tutti i suoi diritti, risolvendosi, quindi, in una dichiarazione di
scienza, priva di qualsiasi effetto negoziale e come tale del tutto inidonea
a precludere l’azione giudiziaria volta a far valere diritti che non risultino
soddisfatti effettivamente.
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