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Home Page / Relazioni sindacali / Notiziario del lavoro / Anno 2003 / 29 ottobre 2003
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 29 ottobre 2003
s10-10-03

SCADENZE Modello 770/2003
Entro il 31/10/2003 è prevista la presentazione mediante invio telematico del Mod. 770/2003 da parte dei sostituti d'imposta (direttamente o tramite intermediari).

GIURISPRUDENZA
Cassazione Sezione Lavoro n. 15674 del 20 ottobre 2003, Pres. D’Angelo, Rel. Castaldi
I lavoratori dimissionari non possono essere inclusi nel calcolo del requisito numerico necessario per l’applicazione della legge n. 223 del 1991.Perché si configuri una riduzione di personale, con obbligo, per l’azienda, di rispettare la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, occorre che essa effettui oltre cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni. Nel caso in cui l’eliminazione degli esuberi avvenga mediante dimissioni incentivate, accompagnate da licenziamenti in numero inferiore a cinque nell’arco temporale previsto, i lavoratori dimissionari non devono essere computati insieme ai licenziati al fine di stabilire se sussiste il requisito numerico per l’applicazione della legge n. 223 del 1991.Il termine “licenziamento” va inteso nel senso tecnico che gli attribuisce il vigente assetto ordinamentale quale specifico evento che si concreta in un atto unilaterale di espulsione del lavoratore intimato dal datore di lavoro; esso non può, dunque, essere parificato a qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzione concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione della eccedenza della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti.

GIURISPRUDENZA
Cassazione Sezione Lavoro n. 15371 del 14 ottobre 2003, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca
La Suprema Corte ha affermato che l’oggetto della conciliazione in sede sindacale deve ritenersi, quanto meno in via presuntiva, limitato alle pretese avanzate nella controversia con essa definita, ove non ne risulti l’estensione ad altre pretese; la generica dichiarazione liberatoria riferita anche ad altri diritti non specificamente individuati, può costituire soltanto una mera manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, risolvendosi, quindi, in una dichiarazione di scienza, priva di qualsiasi effetto negoziale e come tale del tutto inidonea a precludere l’azione giudiziaria volta a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente.
   


 

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