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APRIRE
UN BAR
Per
il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande
è bene sapere che:
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L'articolo
5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , che disciplina le attività
di somministrazione di alimenti e bevande, distingue i pubblici esercizi,
ai fini del rilascio delle autorizzazioni, in tipologie, in particolare
appartengono alla tipologia B "gli esercizi per la somministrazione
di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché
di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti
di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)",
alla tipologia D "gli esercizi di cui alla lettera B nei quali
è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione".
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L'apertura
di un esercizio di somministrazione è soggetto ad autorizzazione
che viene rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è
ubicato l'esercizio, sentito il parere della Commissione competente. |
Ai
fini del rilascio dell'esercizio dell'attività di somministrazione
di alimenti e bevande è necessaria l'iscrizione del titolare dell'impresa
individuale o del legale rappresentante della società o di un suo
delegato nel REC - somministrazione (registro degli esercenti il commercio)
.
Per
l'iscrizione al Rec è necessario avere i seguenti requisiti:
- Maggiore
età
- Assolvimento
degli obblighi scolastici
- Aver
frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti
dalla regione (o dalle province autonome di Trento e Bolzano) aventi ad
oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Aver
frequentato corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico
indirizzo professionale
- Aver
superato, presso la Camera di Commercio, un esame di idoneità all'esercizio
della somministrazione di alimenti e bevande (sono ammessi all'esame coloro
che sono in possesso di un titolo di studio universitario o di istruzione
secondaria superiore, nonché coloro che hanno prestato servizio
per almeno due anni negli ultimi cinque presso imprese di pubblico esercizio,
in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione,
produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine
entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore)
- Non
essere stati dichiarati falliti
- Non
aver riportato condanna per i reati specificamente indicati dall'articolo
2 della legge 287/91.
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